Cassazione Penale, Sentenza n. 22561/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità penale di Andrea Fallace per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose. Il ricorrente deduce cinque motivi: 1) mancata prova del suo concorso nella bancarotta documentale dopo la cessazione dalla carica (sostiene di essere cessato nel 2010 e il fallimento è del 2021); 2) carenza probatoria circa la distrazione di disponibilità liquide (€ 18.869) e possibile uso per legittimi fini aziendali; 3) vizi di motivazione sulla congruità dei prezzi e sull'effettivo pagamento per la cessione di aziende alberghiere (prezzi ritenuti incongrui e corrispettivi non rinvenuti); 4) addebito della maggiore esposizione tributaria nonostante la cessazione della carica (contestazione dell'importo complessivo di € 958.908,95); 5) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, la difesa ha contestato l'insufficienza di prove riguardo al ruolo post-dimissioni, la natura e la destinazione delle somme/beni sottratti e la motivazione sul giudizio di colpevolezza e sulla pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e ha confermato la sentenza impugnata nella sostanza. Ha ritenuto congrua la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui le principali operazioni distrattive (cessionI di aziende a società controllate/neocostituite, mancate consegne di scritture contabili, distrazioni di liquidità e immobilizzazioni e omesso versamento tributario sistematico) sono ascrivibili al periodo di amministrazione del Fallace e fanno parte di un disegno criminoso unitario finalizzato a svuotare la società e a porre ostacoli al recupero degli asset. La Corte ha confermato il principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'onere dell'amministratore di dimostrare la destinazione dei beni sottratti grava su chi li ha gestiti e che la generica asserzione di uso per esigenze aziendali non è sufficiente in mancanza di scritture. Ha inoltre ritenuto legittima l'attribuzione di responsabilità anche con riferimento all'aggravamento del dissesto per omissioni tributarie e ha respinto il motivo sulle attenuanti generiche, riconfermando il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti. Conseguentemente le condanne e la rideterminazione della pena operate dalla Corte d'Appello (pena definitiva rideterminata in anni 2 e mesi 6 di reclusione con pene accessorie ridotte a 3 anni e 6 mesi) restano confermate.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 16 maggio 1942, n. 267), art. 223, comma secondo, n. 2
Le "operazioni dolose" previste dall'art. 223, comma 2, n.2 includono anche condotte omissive o operazioni che aggravino un dissesto già esistente; non è necessario che l'operazione determini immediatamente il fallimento, è sufficiente che abbia contribuito in modo prevedibile all'evento.
Legge fallimentare, art. 216, ultimo comma
Prevede le pene accessorie applicabili in caso di condanna per reati fallimentari; la Corte d'Appello ha rideterminato la loro durata e la Cassazione non ha censurato tale ponderazione.
Codice penale, art. 110
Riguarda il concorso di persone nel reato; la difesa ha invocato la necessità di provare il concorso materiale/morale del Fallace rispetto al subentrante amministratore, argomento ritenuto invece superato dalla ricostruzione di un disegno unitario.
Codice penale, art. 40
Invocato dalla difesa in relazione alle modalità di imputazione della responsabilità (assente per atti posti in epoca successiva alla cessazione), ma la Corte ha ritenuto che il nesso tra le operazioni poste in essere durante l'amministrazione del Fallace e il successivo dissesto sia sufficientemente dimostrato.
Codice penale, art. 41
Principio del concorso causale: l'esistenza di una causa preesistente del dissesto non esclude la rilevanza penale di operazioni dolose che ne aggravino l'esito; la Cassazione richiama il principio per giustificare l'ascrizione della responsabilità al Fallace.
Costituzione, art. 27, comma 3
Richiama la funzione rieducativa della pena, invocata dal ricorrente per chiedere una maggiore considerazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi sufficienti a prevalere sulle aggravanti.
Massime di principio
- La cessazione formale dalla carica di amministratore non esclude la responsabilità per operazioni distrattive realizzate durante il periodo di effettiva amministrazione: i giudici valutano il contesto fattuale, la tempistica delle cessioni e la riconducibilità delle operazioni all'amministratore uscente.
- In caso di beni o somme non rinvenute, l'onere probatorio è a carico dell'amministratore che deve indicare in modo specifico la destinazione delle somme/beni; la generica affermazione di uso per esigenze aziendali è insufficiente a escludere la distrazione.
- La vendita di aziende a prezzi 'incongrui' o la mancata documentazione di pagamenti costituiscono indizi rilevanti di fraudolenza, soprattutto se gli acquirenti risultano essere società collegate all'ex amministratore.
- L'omesso pagamento sistematico di debiti fiscali e previdenziali, se protratto nel tempo e rilevante rispetto all'attività societaria, può concorrere a configurare bancarotta impropria anche se non è l'unica causa del dissesto: conta la prevedibilità dell'aggravamento del dissesto come conseguenza della condotta.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche è discrezionale e richiede elementi positivi specifici; l'assenza di tali elementi o la gravita della vicenda possono giustificare il rigetto della prevalenza delle attenuanti sulla presenza di aggravanti.
- La ricostruzione di un "disegno criminoso unitario" realizzata dai giudici di merito, se motivata e supportata da elementi fattuali (tempistiche, titolarità delle società acquirenti, mancanza di scritture), può legittimare l'attribuzione di responsabilità anche quando la formalità dei ruoli cambi nel tempo.
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