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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04259/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. n. 159/2011). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver applicato l'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 (poi dichiarato incostituzionale), sostenendo che dopo la sospensione della misura dovuta alla detenzione (1 anno e 9 mesi, con 90 giorni di liberazione anticipata) era necessario verificare la persistenza e l'attualità della pericolosità sociale prima di ritenere efficace la misura e punire la sua violazione. Il ricorrente ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 162/2024 che impone la rivalutazione indipendentemente dalla durata della detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Motivo: la Corte territoriale aveva applicato la disposizione (art. 14, comma 2-ter) poi dichiarata incostituzionale, ritenendo erroneamente che non fosse necessaria la rivalutazione della pericolosità in caso di sospensione della misura inferiore a due anni. Per effetto della declaratoria di incostituzionalità, la rivalutazione della pericolosità deve essere effettuata anche quando la detenzione è durata meno di due anni; fino a che tale rivalutazione non è compiuta la misura di prevenzione resta sospesa e le prescrizioni non producono effetti, per cui non è configurabile il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. n. 159/2011. La Corte ha peraltro rilevato (sebbene lo giudichi secondario rispetto al profilo principale) l'erronea affermazione della Corte d'appello circa l'irrilevanza dei giorni di liberazione anticipata ai fini del computo della pena espiata.

Norme richiamate

  • art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011

    Il reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale è configurabile solo se la misura di prevenzione è efficace al momento della violazione; se la misura è sospesa a causa di detenzione e non è stata previamente riconsiderata dal giudice della prevenzione, la condizione di efficacia manca e il reato non sussiste.

  • art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011

    La disposizione, che prevedeva la rivalutazione della pericolosità solo se la detenzione si era protratta per almeno due anni, è stata dichiarata incostituzionale. Dopo la declaratoria, il giudice deve verificare la persistenza della pericolosità indipendentemente dalla durata della detenzione; sino a tale verifica la misura resta sospesa.

  • art. 54 Ordinamento Penitenziario (liberazione anticipata)

    I giorni di liberazione anticipata sono computati come pena espiata e rilevano nel calcolo della durata della detenzione, ma ciò non esclude l'obbligo di rivalutazione giudiziale della pericolosità quando la misura è stata sospesa.

  • art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto la presunzione legislativa di persistenza della pericolosità (nel biennio) irragionevole e discriminatoria, violando il principio di uguaglianza.

  • art. 13 Cost.

    La limitazione della libertà personale imposta dalla sorveglianza speciale richiede adeguate forme di tutela giurisdizionale; la disciplina che posticipava tali garanzie era incompatibile con l'art. 13.

  • art. 27 Cost.

    Il principio rieducativo della pena è leso dalla presunzione che la detenzione fino a due anni sia incapace di modificare l'attitudine antisociale del detenuto; occorre valutare caso per caso l'efficacia rieducativa.

  • art. 679, comma 1, cod. proc. pen.

    La Consulta ha rilevato un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle misure di sicurezza, che sono sottoposte a diverse modalità di controllo della pericolosità.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 162 del 17/10/2024

    Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 nella parte che limitava la rivalutazione della pericolosità al solo caso di detenzione di almeno due anni; ha stabilito l'obbligo di verifica giudiziale della pericolosità indipendentemente dalla durata della detenzione e l'effetto sospensivo della misura fino alla verifica.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 291 del 2013

    Già in precedenza la Consulta aveva rilevato l'esigenza che l'organo applicativo valuti la persistenza della pericolosità quando l'esecuzione della misura sia stata differita per effetto della detenzione.

  • Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 51407 del 21/06/2018

    Principio che esclude la configurabilità del reato di violazione della sorveglianza speciale se la misura è stata sospesa per detenzione di lunga durata e non è stata effettuata la necessaria rivalutazione giudiziale della pericolosità.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 14346 dell'08/01/2025 (Pizzimenti)

    Conferma che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024, la rivalutazione della pericolosità è obbligatoria anche quando la detenzione sia stata inferiore a due anni e che l'assenza di tale valutazione esclude la responsabilità penale per la violazione delle prescrizioni.

Massime di principio

  • Se una misura di prevenzione (es. sorveglianza speciale) è stata sospesa per effetto di detenzione, non può ritenersi efficacemente ripristinata e punibile la sua violazione senza una previa valutazione giudiziale dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale.
  • Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 162/2024, la durata della detenzione (anche se inferiore a due anni) non esonera il giudice dall'obbligo di rivalutare la pericolosità: la verifica è necessaria in ogni caso e, sino ad essa, la misura resta sospesa.
  • La declaratoria di incostituzionalità di una norma disciplinante le condizioni di efficacia di una misura ha efficacia retroattiva (ex tunc): decisioni successive devono tenerne conto anche in sede di rinvio.
  • I giorni di liberazione anticipata computano come pena espiata ai fini del calcolo della durata della detenzione, ma ciò non sostituisce la necessità della valutazione giudiziale prevista dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale.
  • In situazioni analoghe, chi esercita la tutela (giudice o pubblico ministero) deve accertare se sia stata effettuata la rivalutazione della pericolosità prima di sostenere la configurabilità del reato di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale; in mancanza, la responsabilità penale è preclusa.

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