Cassazione Penale, Sentenza n. 7332/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per un unico motivo, denunciando errata applicazione di norme di procedura (artt. 192, 530, 533, 546, 598 c.p.p.) e di diritto sostanziale (cita l'art. 648 c.p.), travisamento della prova e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'integrazione del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Sostiene che la somma versata dalle persone offese fosse una "caparra" per la stipula di un contratto di locazione (non una cauzione), che la stipula è saltata per causa del precedente conduttore e non per colpa sua, che egli aveva tempestivamente comunicato il rinvio, che non è stata prodotta prova della destinazione data alla somma (cioè non sarebbe stato dimostrato se la somma sia stata trattenuta dal mediatore o consegnata al proprietario) e che, comunque, la mancata restituzione non configurerebbe appropriazione indebita in quanto la somma sarebbe passata nel patrimonio dell'accipiens con obbligo civile di restituzione solo in caso di revoca della proposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e dedotto per questioni non consentite, consistente in una mera riproposizione delle censure di merito senza confronto con il percorso motivazionale dei giudici di merito. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che, con motivazione congrua, avevano ritenuto provata l'integrazione del reato di appropriazione indebita: applicando il principio secondo cui il mediatore che, prima della conclusione dell'affare, trattenga somme consegnate a titolo di caparra e dia loro diversa destinazione, commette il reato di cui all'art. 646 c.p., perché la somma assume una destinazione specifica e risulta vincolata. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita: la Corte l'ha interpretata estendendone l'applicazione alla condotta del mediatore che trattenga somme consegnate come caparra prima della conclusione del contratto, violando la specifica destinazione di scopo del denaro
art. 648 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura; non è risultato applicato dalla Corte, che ha invece confermato l'uso dell'art. 646 c.p. per l'ipotesi in esame
art. 61 n. 11 cod. pen.
Circostanza citata nelle motivazioni di condanna di merito (probabilmente attenuante speciale o circostanza di riferimento), richiamata nel dispositivo di primo grado; non oggetto di specifica reinterpretazione in Cassazione
artt. 192, 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen.
Norme di diritto processuale richiamate dal ricorrente come erroneamente applicate; la Corte ha ritenuto le censure procedurali infondate e/o aspecifiche e non idonee a rendere ammissibile il ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte per la condanna alle spese del procedimento in cassazione e per la liquidazione in favore della Cassa delle Ammende, applicata per inammissibilità del ricorso e profili di colpa del ricorrente
Massime di principio
- Quando una somma viene consegnata a un mediatore a titolo di caparra per finalità contrattuali, tale somma assume una destinazione specifica e può risultare vincolata; se il mediatore la trattiene e le dà diversa destinazione prima della conclusione del contratto, può configurarsi appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
- La qualificazione giuridica della somma ("caparra" vs "cauzione" vs semplice pagamento) è decisiva: il carattere vincolato e la destinazione dichiarata dalle parti determinano il rischio penale in caso di trattenimento da parte dell'intermediario
- Per difendersi da un'accusa di appropriazione indebita è importante documentare con prove (ricevute, bonifici, consegne al proprietario, attestazioni) la concreta destinazione della somma o la sua effettiva consegna al beneficiario finale
- La mancata conclusione del contratto per cause imputabili a terzi non esclude automaticamente la responsabilità penale del mediatore se questi ha trattenuto somme vincolate e non ha rispettato la destinazione pattuita
- In sede di cassazione non è sufficiente riproporre le medesime censure di fatto già discusse in merito: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico e motivato con il percorso argomentativo dei giudici di merito, altrimenti può essere dichiarato inammissibile
- Se si intende contestare la qualificazione di una somma (caparra/cauzione), è utile produrre documentazione contrattuale o comunicazioni scritte che chiariscano la natura del versamento e le modalità di gestione da parte dell'intermediario
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