Cassazione Penale, Ordinanza n. 10544/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei motivi, che si limitavano a reiterare le argomentazioni difensive già esaminate e disattese dalla Corte d'appello con motivazione congrua. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 12/03/2024, deducendo due motivi: uno attinente alla sussistenza del reato e, quindi, alla propria responsabilità per la sua commissione; l'altro relativo al trattamento sanzionatorio, lamentando l'indebita mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi totalmente generici, perché consistevano nella mera riproposizione delle difese già svolte in appello e già respinte con motivazione ritenuta adeguata dal giudice di merito.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non è stata esaminata nel merito perché proposta in modo generico e meramente reiterativo rispetto all'appello.
art. 616 c.p.p.
È applicata la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia sulla sussistenza del reato o sulla responsabilità penale deve contenere critiche specifiche e non generiche alla decisione di merito; in difetto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
- Anche le censure sul trattamento sanzionatorio, incluse quelle relative alle circostanze attenuanti generiche, devono essere articolate in modo puntuale e autonomo rispetto alle doglianze già respinte in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
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