Corte di giustizia, Sentenza C-643/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 novembre 2024. — Agenciart – Management Artistico Lda. contro CT. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 2, punto 3 – Nozione di “impresa” – Esercizio di un’attività professionale autonoma – Attrice – Contratto di agenzia – Procedimento d’ingiunzione di pagamento. — Causa C-643/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio la nozione di "impresa" della direttiva 2011/7/UE, includendovi una persona fisica che esercita abitualmente e in autonomia la professione di attrice, anche in assenza di una struttura organizzata di mezzi. Il contratto di agenzia finalizzato alla promozione della carriera rientra nell'attività professionale dell'attrice e, quindi, nella nozione di transazione commerciale. La pronuncia conferma l'applicabilità del regime contro i ritardi di pagamento anche alle professioni liberali.
Nozione di "impresa" ai sensi della direttiva 2011/7/UE: un'attrice che esercita abitualmente e in autonomia la propria professione rientra nella nozione anche senza una struttura organizzata di mezzi.
La questione giuridica
Se una persona fisica che esercita abitualmente, in modo indipendente, la professione di attrice dietro remunerazione, ma senza disporre di locali propri, personale, strumenti o attrezzature professionali, debba essere qualificata come "impresa" ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7/UE, con conseguente applicabilità del regime sulle transazioni commerciali e sui ritardi di pagamento.
Principio di diritto
Ai fini della direttiva 2011/7/UE, rientra nella nozione di "impresa" anche la persona fisica che eserciti a titolo autonomo e abituale una professione dietro corrispettivo, qualora la sua attività sia svolta in modo strutturato e continuativo e la transazione contestata si inserisca nell'ambito di tale attività; non è necessario che disponga di locali propri, personale o mezzi materiali organizzati. Di conseguenza, un'attrice professionista che conclude un contratto di agenzia per la promozione e gestione della propria carriera è un"impresa" ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/7/UE
- Articolo 1, paragrafi 1 e 2, direttiva 2011/7/UE
- Articolo 2, punti 1 e 3, direttiva 2011/7/UE
- Considerando 5 della direttiva 2011/7/UE
- Considerando 10 della direttiva 2011/7/UE
- Decreto-lei n. 62/2013 (Portogallo), articolo 3, lettere b) e d)
Nozione di "impresa" nella direttiva 2011/7/UE: attrice professionista e contratto di agenzia
La Corte di giustizia, in un rinvio pregiudiziale proveniente dal Tribunal da Relação de Lisboa, ha chiarito se una persona fisica che svolge abitualmente e in autonomia la professione di attrice, senza una struttura organizzata di mezzi, possa essere qualificata come "impresa" ai sensi della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia nasceva da una fattura non pagata per servizi di gestione della carriera resi da un'agenzia artistica in base a un contratto di agenzia.
Fatti e procedimento principale
Agenciart – Management Artístico Lda aveva gestito la carriera di CT, attrice, fino al 30 giugno 2017. Nel maggio 2017 aveva negoziato la partecipazione di CT a una telenovela, attività poi svolta tra giugno 2017 e maggio 2018. Per i servizi prestati, Agenciart emetteva nel luglio 2019 una fattura di EUR 19 188, rimasta insoluta. Dopo l'opposizione di CT nel procedimento d'ingiunzione di pagamento, il giudice di primo grado riteneva che la creditrice non potesse avvalersi del procedimento contro CT perché quest'ultima non era un'impresa commerciale. Il giudice d'appello chiedeva quindi alla Corte l'interpretazione dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7.
Normativa rilevante
La Corte richiama l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7, che ne definisce l'oggetto: combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e favorire la competitività, soprattutto delle PMI. L'articolo 2, punto 1, definisce le "transazioni commerciali" come transazioni tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro corrispettivo. L'articolo 2, punto 3, definisce l'"impresa" come ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche se svolta da una sola persona. Sono ricordati anche i considerando 5 e 10, nonché la trasposizione portoghese nel decreto-lei n. 62/2013.
Ragionamento della Corte
La Corte applica i canoni interpretativi consolidati: tenore letterale, contesto e finalità della norma. Osserva anzitutto che il carattere non transfrontaliero della transazione è irrilevante ai fini dell'applicazione della direttiva. Quanto alla nozione di "impresa", la Corte richiama la sentenza Nemec, secondo cui non basta concludere un contratto relativo a un'attività economica: occorre agire quale soggetto organizzato nell'ambito di un'attività professionale indipendente, svolta in modo strutturato e continuativo.
La Corte precisa però che non si può dedurre dal testo della direttiva, né dalla giurisprudenza richiamata, che sia necessaria una struttura organizzata di mezzi materiali o umani, come locali, personale, strumenti o attrezzature. In alcuni settori economici, infatti, l'attività si fonda essenzialmente sulla forza lavoro e gli elementi patrimoniali sono minimi. Nel caso di specie, una persona che esercita abitualmente e in autonomia la professione di attrice svolge un'attività professionale indipendente; il fatto che operi da sola non è decisivo.
La Corte aggiunge che la stipulazione di un contratto di agenzia per promuovere e gestire la carriera di un'attrice è strettamente connessa alla sua attività professionale e vi rientra necessariamente, poiché senza tale attività il contratto sarebbe privo di oggetto. La soluzione è inoltre coerente con la finalità della direttiva, che mira a tutelare il buon funzionamento del mercato interno e a includere le professioni liberali tra le imprese, come confermato dal considerando 10.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l'articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7/UE deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che esercita abitualmente e in modo autonomo la professione di attrice dietro remunerazione rientra nella nozione di "impresa", anche se non dispone di locali propri, personale, strumenti o attrezzature destinati alla sua attività professionale. Ne consegue che il rapporto contrattuale oggetto della causa principale può essere ricondotto alle transazioni commerciali disciplinate dalla direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-394/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-646/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-781/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-47/23
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-197/23
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-230/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →