Cassazione Civile, Ordinanza n. 22339/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto dell'estinzione del debito tributario oggetto di causa per adesione alla definizione agevolata e della documentazione dei pagamenti depositata in atti, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio restassero a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso la necessità di provvedere sul contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società un maggior reddito ai fini IRES per l'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'impugnazione dell'atto, rilevando che la mancata presentazione dell'istanza di disapplicazione della normativa antielusiva non impediva il ricorso contro l'avviso, ma integrava carenza di prova dei presupposti per ottenere la disapplicazione, riducendo comunque l'importo dovuto delle somme già versate e applicando le sanzioni al minimo. In cassazione la società ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha comunicato di volersi avvalere delle disposizioni condonistiche di cui all'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, producendo poi documentazione relativa ai pagamenti. All'esito dei chiarimenti richiesti dalla Corte è emerso che il debito oggetto dell'avviso, e delle successive cartelle di pagamento generate da esso, risultava documentalmente estinto per effetto di pagamenti parziali e definitivi eseguiti in adesione alla disciplina di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016.
Norme richiamate
art. 11 del d.l. n. 50 del 2017
Richiamato come base normativa della volontà della ricorrente di avvalersi di una definizione agevolata intervenuta nel corso del giudizio.
art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016
Applicato quale disciplina condonistica cui la ricorrente ha aderito, con effetto estintivo del debito oggetto dell'avviso di accertamento.
legge n. 96 del 2017
Indicata come legge di conversione del d.l. n. 50 del 2017.
legge n. 225 del 2016
Indicata come legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016.
art. 46 del d. lgs. n. 546 del 1992
Utilizzato per affermare che, in caso di estinzione della controversia, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione tributaria, il debito oggetto dell'atto impugnato risulta documentalmente estinto per adesione a una definizione agevolata prevista dalla legge, la controversia va dichiarata estinta.
- L'estinzione del debito tributario comporta la cessazione della materia del contendere e impedisce una decisione sul merito del ricorso.
- Nelle ipotesi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano normalmente a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina processuale tributaria richiamata dalla Corte.
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