Sentenza del 28/06/2017 n. 4445 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contraddittorio preventivo - Processo verbale di constatazione - Argomentazioni contribuente - Motivazione avviso di accertamento - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'Amministrazione non avesse esaminato né adeguatamente motivato le proprie argomentazioni, eccezioni e giustificazioni formulate dopo la consegna del processo verbale di constatazione (PVC). La questione non riguardava soltanto il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, ma anche l'obbligo dell'Amministrazione di confrontarsi concretamente con le osservazioni del contribuente.
La decisione
L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo. Il mero rispetto del termine di 60 giorni dal rilascio del PVC non è sufficiente: l'atto deve contenere una motivazione specifica, approfondita e coerente rispetto alle osservazioni presentate dal contribuente. L'Amministrazione deve quindi spiegare perché tali argomentazioni non siano idonee a superare le contestazioni contenute nel PVC. In mancanza di tale valutazione motivata, l'accertamento è viziato.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente ha diritto di comunicare, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
La norma non garantisce soltanto un termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'atto, ma impone anche all'Amministrazione di valutare effettivamente le osservazioni e le richieste del contribuente e di darne conto nella motivazione dell'accertamento.
Massime di principio
- Il rispetto formale del termine di 60 giorni dal PVC non rende automaticamente legittimo l'avviso di accertamento.
- Le osservazioni del contribuente devono essere esaminate in modo effettivo e non meramente apparente; l'atto deve spiegare le ragioni del loro rigetto, quando siano rilevanti.
- Una motivazione generica, stereotipata o limitata a richiamare il PVC può essere insufficiente se non affronta le specifiche contestazioni e giustificazioni presentate dal contribuente.
- In situazioni analoghe, occorre verificare sia il rispetto del contraddittorio procedimentale sia la qualità della motivazione dell'atto impositivo.
- Il vizio motivazionale può comportare l'illegittimità dell'avviso quando impedisce al contribuente di comprendere il percorso logico seguito dall'Amministrazione e di difendersi adeguatamente.
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