Sentenza n. 6362/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del provvedimento del 17.07.2023, con cui il comune di Roma ha domandato alla società odierna ricorrente il pagamento del canone demaniale per l’atto formale n. 11 del 22.04.2009 relativo all’anno 2023 nella misura di euro 78.017,11; - del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.12.2022, pubblicato sulla G.U. del 07.02.2023, con il quale il Direttore Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, per il trasporto marittimo e per vie d’acqua, ha decretato che “le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l’anno 2023, applicando l’adeguamento del + 25,15% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022”; - della deliberazione n. 33/2022 del 25 ottobre 2022 rubricata “Modifica della Deliberazione n. 9 del 6 ottobre 2020” in materia di attribuzione al territorio di Ostia di un coefficiente maggiorato ad alta Valenza Turistica; nonché di ogni altro atto consequenziale e connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di introito del canone demaniale marittimo per l’anno 2023, pari a euro 78.017,11, nonché gli atti presupposti relativi all’alta valenza turistica, all’adeguamento percentuale dei canoni e all’uso difforme della concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato l’ordine di introito del canone demaniale marittimo per il 2023 e gli atti presupposti. Ha contestato, anzitutto, la deliberazione comunale che aveva attribuito al litorale di Ostia la categoria di alta valenza turistica, deducendo difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, perplessità, incompetenza della Giunta municipale, violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e mancata partecipazione, sviamento, violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e dell’art. 97 Cost., nonché violazione della normativa regionale in materia. Ha inoltre censurato il decreto ministeriale del 30 dicembre 2022, che aveva disposto per il 2023 un incremento del 25,15% dei canoni, deducendo violazione dell’art. 4 del d.l. n. 400/1993 per l’utilizzo di un indice dei prezzi diverso da quello previsto dalla legge. Infine, ha contestato l’applicazione del coefficiente maggiorato del 200% per asserito uso difforme dell’area rispetto al titolo concessorio, lamentando violazione dell’art. 8 del d.l. n. 440/1993, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e mancata indicazione degli specifici accertamenti posti a fondamento dell’indennizzo e delle ulteriori poste di canone. Il Ministero e l’Agenzia del Demanio hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’improcedibilità, sostenendo che il decreto ministeriale era stato successivamente annullato. Roma Capitale ha difeso la legittimità dell’applicazione del coefficiente per uso difforme, del decreto ministeriale e della delibera comunale, entrambe poi annullate giudizialmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordine di introito, salvo il riesercizio del potere amministrativo. Quanto all’alta valenza turistica, ha rilevato che la deliberazione comunale n. 33/2022 era già stata annullata dalla stessa Sezione con sentenza n. 1253/2024, confermata in appello dal Consiglio di Stato. Poiché l’atto aveva natura generale, inscindibile e strutturalmente unitaria ed era il fondamento dell’ordine di pagamento, il suo annullamento produceva effetti anche nel giudizio in esame, determinando l’illegittimità derivata dell’ordine di introito nella parte relativa alla classificazione del litorale di Ostia in categoria A. Analogo effetto è stato riconosciuto con riguardo al decreto ministeriale del 30 dicembre 2022, già annullato dalla Sezione con sentenza n. 13/2025 con effetti erga omnes. Quanto all’uso difforme, il TAR ha ritenuto non comprovati i presupposti dell’applicazione del coefficiente maggiorato: l’amministrazione aveva fatto riferimento a differenze tra la perizia tecnica asseverata e un sopralluogo di un tavolo tecnico congiunto, ma non aveva prodotto il relativo verbale né indicato gli specifici rilievi posti a base della richiesta di indennizzo e delle ulteriori poste di canone. La carenza documentale e motivazionale, a fronte delle puntuali contestazioni della società, ha comportato l’accoglimento anche di tale censura. Roma Capitale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero e dell’Agenzia del Demanio.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento che determina il canone deve indicare in modo adeguato gli elementi istruttori e i presupposti concreti della quantificazione, soprattutto quando applica un coefficiente maggiorato per uso difforme.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale, ma la decisione definisce il giudizio principalmente sulla base dell’illegittimità derivata e dell’assenza di prova dei presupposti dell’uso difforme.
art. 4 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400
La ricorrente ha contestato la legittimità dell’adeguamento dei canoni per il 2023 e il decreto ministeriale che lo aveva disposto; il decreto è stato ritenuto non utilizzabile quale fondamento dell’ordine di introito perché già annullato con effetti erga omnes.
art. 8 d.l. n. 440/1993
L’applicazione del coefficiente maggiorato per uso difforme richiede la dimostrazione concreta dell’utilizzo non conforme al titolo concessorio e l’indicazione degli specifici accertamenti posti a fondamento della pretesa.
art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a.
La sentenza richiama la possibilità di motivare mediante rinvio alle argomentazioni di precedenti pronunce della stessa Sezione su questioni analoghe.
Massime di principio
- L’annullamento giudiziale di un atto generale, inscindibile e strutturalmente unitario che costituisce il presupposto della determinazione del canone demaniale produce effetti anche nei giudizi relativi ai singoli atti applicativi, determinandone l’illegittimità derivata nella parte fondata sull’atto annullato.
- L’annullamento con effetti erga omnes di un decreto ministeriale di adeguamento dei canoni impedisce all’amministrazione di utilizzarlo come fondamento della quantificazione dei canoni nei provvedimenti applicativi ancora oggetto di giudizio.
- L’applicazione di un coefficiente maggiorato o di un indennizzo per uso difforme di un bene demaniale richiede la prova dell’effettiva difformità rispetto al titolo concessorio, mediante risultanze istruttorie concretamente verificabili.
- Non è sufficiente richiamare genericamente un sopralluogo o una divergenza tra una perizia tecnica e accertamenti amministrativi: l’amministrazione deve rendere disponibili gli atti dell’accertamento e indicare i rilievi specifici che giustificano la maggiorazione del canone.
- Il provvedimento di determinazione del canone è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non consente di ricostruire le ragioni fattuali dell’applicazione di poste aggiuntive o di coefficienti maggiorati; in tal caso l’annullamento resta salva la possibilità per l’amministrazione di riesercitare il potere.
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