Cassazione Civile, Ordinanza n. 13805/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dopo che la stessa aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva. Nel corso della procedura concordataria la debitrice aveva eseguito pagamenti a favore di alcuni creditori senza preventiva autorizzazione del giudice, per un importo complessivo pari a circa 40.000 euro. Il tribunale aveva ritenuto tali pagamenti incompatibili con la procedura, dichiarando improcedibile la domanda di concordato e, contestualmente, il fallimento. La corte d’appello, in sede di reclamo, ha confermato che i pagamenti costituivano atti non giustificati e potenzialmente fraudolenti, non avendo la società dimostrato in modo specifico che essi fossero atti di ordinaria amministrazione o comunque funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori e alla continuità aziendale. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omissione di parte del contesto fattuale e delle deduzioni difensive sul carattere necessario dei pagamenti; 2) violazione dell’art. 158 c.p.c. per la partecipazione, nel collegio decidente, di due magistrati già componenti del collegio che aveva emesso un precedente decreto nel medesimo iter; 3) vizio motivazionale per mancata considerazione dell’essenzialità dei pagamenti, dell’offerta di versare una somma alla procedura per ripristinare la par condicio creditorum e della capacità produttiva e finanziaria della società; 4) censura della condanna alle spese anche del primo giudizio di reclamo, nel quale i reclamanti erano risultati vittoriosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi. Ha escluso la violazione dell’art. 158 c.p.c., ritenendo che il precedente decreto non fosse il provvedimento cassato e che, comunque, non vi fosse incompatibilità dei magistrati. Ha inoltre ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, osservando che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato il contesto dei pagamenti e correttamente applicato il principio secondo cui il pagamento non autorizzato di debiti scaduti, effettuato dopo il deposito della domanda di concordato, può determinare la revoca o la non prosecuzione della procedura salvo prova del debitore che l’atto non sia pregiudizievole per i creditori e sia ispirato alla loro migliore soddisfazione. È stato invece accolto il quarto motivo: la Corte ha rilevato che la condanna alle spese del primo giudizio di reclamo era erronea, poiché in quella fase i ricorrenti erano risultati vittoriosi. Ne è derivata una cassazione limitata della sentenza impugnata con decisione nel merito, circoscritta alla compensazione delle spese del primo giudizio di reclamo, restando ferme le altre statuizioni. Nessuna condanna alle spese del giudizio di cassazione, con riconoscimento dell’obbligo di versare il contributo unificato raddoppiato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta infondata perché la corte d’appello non ha omesso di pronunciarsi sui fatti decisivi, avendo esaminato il contesto dei pagamenti e la loro giustificazione rispetto al concordato.
art. 158 c.p.c.
Non vi è violazione della regola sull’alterità del giudice quando i magistrati che compongono il collegio nel giudizio di rinvio non coincidono con i giudici del provvedimento effettivamente cassato, e il precedente decreto non integra quel provvedimento.
art. 161, comma 6, l.f.
La domanda di concordato con riserva e la successiva integrazione documentale si collocano nell’ambito della procedura concordataria esaminata, nella quale i pagamenti successivi vengono scrutinati per la loro compatibilità con la procedura.
art. 182-quinquies, comma 4, l.f.
Richiamato come procedura che può autorizzare pagamenti connessi a prestazioni essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa; la Corte osserva che, se il debitore intendeva avvalersi di pagamenti di debiti pregressi, avrebbe dovuto seguire tale canale autorizzatorio.
art. 182-quinquies, comma 5, l.f.
La Corte valorizza la norma nel senso che pagamenti di debiti pregressi possono assumere rilevanza se correlati a prestazioni essenziali e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, ma ciò va specificamente dimostrato.
art. 161, comma 7, l.f.
I pagamenti non autorizzati eseguiti dopo la domanda di concordato sono considerati, in difetto di prova contraria, incompatibili con la procedura e idonei a determinarne l’arresto.
Massime di principio
- Il pagamento di debiti scaduti eseguito dopo il deposito della domanda di concordato preventivo, se non autorizzato, non determina automaticamente la revoca o la non prosecuzione della procedura, ma impone una valutazione concreta della sua idoneità a pregiudicare i creditori o a frustrare la proposta concordataria.
- Grava sul debitore l’onere di provare che i pagamenti successivi alla domanda di concordato erano necessari, coerenti con la continuità aziendale o con la migliore soddisfazione dei creditori, e non avevano finalità fraudolente.
- La qualificazione di un pagamento come atto di ordinaria amministrazione o come atto essenziale alla prosecuzione dell’impresa non può essere affermata in modo generico: occorrono allegazioni specifiche su beni, forniture, patti, effetti sull’attività e utilità per la procedura.
- Nel giudizio di rinvio, la violazione della regola dell’alterità del giudice sussiste solo rispetto al provvedimento effettivamente cassato; la mera partecipazione di alcuni magistrati a precedenti provvedimenti non basta se non vi è identità con l’atto oggetto di cassazione.
- La condanna alle spese presuppone la soccombenza nel singolo grado o fase: se una parte è risultata vittoriosa in un precedente giudizio di reclamo, non può essere condannata a sopportarne le spese salvo specifiche ragioni di legge.
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