Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6599/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il rifiuto di restituzione di un'autovettura e di un conto corrente aziendale sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (importo di euro 859.000,00). Il Tribunale aveva esteso il sequestro alle cose aziendali sulla base del possesso totalitario (100%) delle quote da parte di Larosa Immacolata ritenendo applicabile l'art. 20 del d.lgs. 159/2011 anche in sede cautelare. La ricorrente ha dedotto violazione di legge sostenendo che l'estensione automatica prevista dall'art. 20 opera solo nelle misure di prevenzione e non nei sequestri cautelari finalizzati alla confisca, e che non è stata dimostrata l'interposizione fittizia né il carattere strumentale/extraimprenditoriale dei beni aziendali né la loro sproporzione rispetto alle risorse lecite.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto errata l'automatica estensione del sequestro alle cose aziendali basata sul mero possesso totalitario delle quote. Ha chiarito che l'art. 20 del d.lgs. 159/2011 è norma propria delle misure di prevenzione e non può essere automaticamente estesa al sequestro cautelare finalizzato alla confisca; inoltre l'art. 104-bis disp. att. rinvia alle norme del titolo III relative all'amministrazione/gestione dei beni sequestrati, ma non implica l'applicabilità automatica dell'art. 20. Ha rilevato altresì la mancanza di specifica dimostrazione del durevole asservimento dell'azienda alle attività illecite (nexus strutturale e non occasionale) e della sproporzione/uso extraimprenditoriale dei beni. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale perché riesamini la questione alla luce dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità e previa specifica motivazione sul nesso tra beni e reato.

Norme richiamate

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni

    La Corte interpreta il richiamo come limitato alle norme sull'amministrazione/gestione dei beni sequestrati e non come norma che estenda automaticamente il sequestro alle cose aziendali (non implica l'applicabilità automatica dell'art. 20)

  • art. 20 d.lgs. 159/2011

    La disposizione prevede l'estensione di diritto del sequestro ai beni aziendali quando è sequestrata la partecipazione totalitaria, ma la Corte ne limita l'ambito alle misure di prevenzione (sequestro di prevenzione) e non la estende automaticamente al sequestro cautelare finalizzato alla confisca

  • art. 41 d.lgs. 159/2011

    Norma che disciplina la scelta dell'amministratore giudiziario per aziende sequestrate; non costituisce fonte per un'estensione automatica del vincolo cautelare ai beni aziendali

  • artt. 416, 640-bis, 640-ter.1 cod. pen.

    Reati per i quali è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (associazione per delinquere, truffa aggravata, autoriciclaggio): la confisca per equivalente mira alla sottrazione del profitto del reato, ma l'azione cautelare sui beni aziendali richiede il necessario nesso di strumentalità tra attività illecita e patrimonio

  • art. 240-bis cod. pen.; artt. 125, 192, 321 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella motivazione difensiva e processuale: implicano regole probatorie ed elementi da considerare nella valutazione della legittimità del sequestro (es. prova dell'interposizione e dei collegamenti strumentali tra reato e beni)

Massime di principio

  • Il sequestro della totalità delle quote societarie non comporta automaticamente il sequestro dei beni aziendali: occorre una specifica, motivata dimostrazione del nesso durevole e strutturale tra l'attività della società (e il suo patrimonio) e i reati contestati.
  • L'art. 20 del d.lgs. 159/2011 (estensione di diritto ai beni aziendali) va applicato alle misure di prevenzione e non può essere esteso meccanicamente alle misure cautelari penali finalizzate alla confisca.
  • Il giudice deve valutare adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare rispetto alla finalità confiscatoria: il sequestro deve essere calibrato sul valore del profitto del reato e sulla effettiva strumentalità dei beni.
  • Spetta all'accusa dimostrare (con elementi concreti e specifici) l'interposizione fittizia, la sproporzione dei cespiti rispetto alle risorse lecite e l'uso dei beni per finalità extraimprenditoriali; mere presunzioni derivanti dal possesso totalitario non bastano.
  • Le norme che disciplinano la gestione/amministrazione dei beni sequestrati (richiamate dall'art. 104-bis disp. att.) non autorizzano automaticamente l'applicazione delle norme proprie delle misure di prevenzione in materia di estensione del vincolo reale.
  • In caso di dubbio sulla strumentalità o sulla estensione del vincolo, il giudice deve motivare con riferimento a precedenti giurisprudenziali e agli elementi probatori specifici; in mancanza l'ordinanza cautelare può essere annullata e rinviata per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.