Sentenza n. 6555/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1773/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia n. 1773/2022, che aveva respinto l'impugnazione del diniego comunale di applicazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e la domanda di rimedio contro la dedotta occupazione illegittima dei terreni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria ha sostenuto che il Comune avesse occupato senza titolo alcune particelle per la realizzazione di una complanare di accesso alla zona PIP e che avesse costituito una servitù di fatto per impianti fognari, acquedottistici, elettrici e telefonici. Ha chiesto l'accertamento dell'illecita occupazione e la condanna del Comune alla restituzione dei terreni, previa demolizione e riduzione in pristino, oppure, in alternativa, alla cessione o acquisizione bonaria mediante la procedura prevista dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR, la società ha proposto appello deducendo error in iudicando, travisamento e violazione di legge, sostenendo in particolare che l'apprensione e la trasformazione dei suoli fossero successive all'approvazione del PIP del 2007, poi annullato. Il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Le verificazioni svolte in primo e secondo grado hanno accertato che lo stato dei luoghi era immutato almeno dal 2005 e che le urbanizzazioni primarie risultavano esistenti già anteriormente al PIP del 2007, senza prova della loro realizzazione da parte del Comune. È inoltre emerso che le aree assoggettate all'esproprio previsto dal PIP non erano mai state effettivamente espropriate né annesse al patrimonio comunale. Le particelle destinate alla viabilità risultavano, in parte, oggetto di cessioni gratuite da parte di precedenti proprietari e, per altre porzioni, gravate da servitù di passaggio in favore dei privati. Non è stata quindi fornita la prova dell'apprensione materiale dei terreni da parte del Comune, né di un'occupazione o trasformazione eseguita in attuazione del PIP del 2007. Tale difetto probatorio esclude sia l'obbligo restitutorio sia conseguenze risarcitorie o l'applicazione della procedura acquisitiva ex art. 42-bis. Le spese di lite sono state compensate; le spese di verificazione sono state poste per metà a carico di ciascuna parte.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
"insussistenza ... delle condizioni per l’applicazione della procedura di cui all’art. 42-bis del DPR 327/01"
La procedura di acquisizione sanante presuppone una situazione di apprensione o utilizzazione senza titolo del bene privato da parte dell'amministrazione; in mancanza della prova dell'occupazione comunale, non sussistono i presupposti per imporne l'attivazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
"tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza"
Richiamato quale base normativa per la trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- La domanda restitutoria, risarcitoria o diretta all'attivazione dell'acquisizione sanante presuppone la prova dell'apprensione materiale del bene privato da parte dell'amministrazione e della riferibilità a quest'ultima dell'occupazione o della trasformazione del fondo.
- La mera inclusione di aree private in un piano urbanistico o in un procedimento espropriativo non dimostra l'avvenuta espropriazione, occupazione o acquisizione al patrimonio pubblico, se non risultano adottati ed eseguiti i relativi atti ablatori.
- Quando le risultanze della verificazione accertano che lo stato dei luoghi e le opere esistenti sono anteriori all'acquisto del fondo da parte del proprietario e anteriori al piano urbanistico dedotto come fonte dell'occupazione, le contrarie allegazioni del proprietario, non corroborate da elementi probatori, non sono sufficienti a fondare pretese restitutorie o risarcitorie.
- L'esistenza di una servitù di passaggio in favore di privati, documentata da atti di provenienza o da precedenti titoli, è incompatibile con la qualificazione dell'uso dell'area come apprensione del bene da parte del Comune, salvo prova ulteriore dell'intervento materiale e illegittimo dell'amministrazione.
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