Corte di giustizia, Sentenza C-521/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 marzo 2026. — Aptiv Services Hungary Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Győri Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Acquisto intracomunitario di beni – Articolo 168 – Detrazione dell’IVA dovuta a monte per un siffatto acquisto – Articoli 178 e 179 – Modalità di esercizio del diritto a detrazione dell’IVA – Presentazione tardiva delle fatture necessarie per l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA – Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA – Normativa nazionale che prevede una procedura di autorettifica che consente al soggetto passivo di esercitare il suo diritto a detrazione oltre il periodo d’imposta nel corso del quale tale diritto è sorto – Principi di neutralità, proporzionalità ed effettività. — Causa C-521/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha stabilito che, per gli acquisti intracomunitari di beni, il diritto alla detrazione dell’IVA deve poter essere esercitato nel periodo in cui il contribuente riceve effettivamente le fatture necessarie, se prima non era in grado di farlo, purché agisca in buona fede e non sia scaduta la prescrizione. È incompatibile con la direttiva IVA una disciplina nazionale che, in simili circostanze, imponga esclusivamente l’autorettifica delle dichiarazioni del periodo originario e neghi la detrazione. La Corte valorizza il principio di neutralità dell’IVA e considera sproporzionato e contrario all’effettività un sistema che renda praticamente impossibile l’esercizio del diritto.
IVA su acquisti intracomunitari: incompatibilità con il diritto UE del diniego della detrazione quando le fatture sono ricevute tardivamente e il diritto è esercitato in buona fede entro la prescrizione, senza possibilità effettiva di autorettifica.
La questione giuridica
Se la direttiva IVA e i principi di neutralità fiscale, proporzionalità ed effettività ostino a una disciplina e prassi nazionali che negano definitivamente la detrazione dell’IVA relativa ad acquisti intracomunitari di beni quando il soggetto passivo esercita il diritto solo nel periodo in cui riceve tardivamente le fatture necessarie, anziché nel periodo di effettuazione degli acquisti, e ciò anche se il soggetto passivo agisce in buona fede ed entro il termine di prescrizione; nonché se sia conforme il requisito di utilizzare esclusivamente la procedura di autorettifica, con eventuale diniego di un rimedio speciale di rimborso.
Principio di diritto
In materia di acquisti intracomunitari, il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato per il solo fatto che il soggetto passivo lo eserciti nel periodo d’imposta in cui ha effettivamente ricevuto le fatture necessarie, se tali fatture non erano disponibili nei periodi precedenti, il soggetto passivo ha agito in buona fede e il diritto non è prescritto; una normativa o prassi che imponga in tali casi il solo ricorso all’autorettifica, precludendo la detrazione nel periodo di ricezione delle fatture, viola gli articoli 168, lettera c), 178, lettera c), 179, 180 e 182 della direttiva IVA e i principi di neutralità fiscale, proporzionalità ed effettività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/45/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 69 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 178, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 179 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 180 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 181 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 182 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 222 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 250 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 direttiva 2006/112/CE
Detrazione IVA su acquisti intracomunitari con fatture ricevute tardivamente
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Győri Törvényszék (Corte di Győr, Ungheria) in una controversia tra la Aptiv Services Hungary Kft. e l’autorità tributaria ungherese. Il nodo è la compatibilità con la direttiva IVA di una disciplina nazionale che nega la detrazione dell’IVA su acquisti intracomunitari quando le fatture arrivano solo in un periodo d’imposta successivo a quello degli acquisti.
Fatti e procedimento principale
La Aptiv è stata sottoposta a verifica IVA per il periodo 1° novembre 2020 - 31 dicembre 2021. In sede di controllo, l’amministrazione ha rilevato che la società aveva detratto, nelle dichiarazioni relative a luglio-settembre 2021, IVA afferente ad acquisti intracomunitari effettuati tra il 2016 e il 2018.
L’autorità fiscale ha negato la detrazione, sostenendo che la società avrebbe dovuto utilizzare la procedura di autorettifica delle dichiarazioni dei periodi in cui gli acquisti erano stati effettuati. Tale soluzione, tuttavia, non era più praticabile per parte del 2016 e del 2017, per scadenza del termine nazionale previsto per l’autorettifica. È stata inoltre respinta la domanda di accesso a un procedimento speciale di rimborso previsto dal diritto ungherese.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva IVA e i principi di neutralità fiscale, proporzionalità ed effettività consentano di negare in via definitiva la detrazione dell’IVA quando il contribuente, per ragioni amministrative dipendenti dalla tardiva ricezione delle fatture, esercita il diritto nel periodo in cui le riceve, ma dopo il periodo in cui sono avvenuti gli acquisti. Il giudice segnala anche che, in precedenti controlli, l’amministrazione non aveva contestato l’esercizio di tale diritto.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2006/112/CE, sugli acquisti intracomunitari soggetti a IVA;
- l’articolo 69, sul momento di esigibilità dell’imposta;
- gli articoli 167, 168, lettera c), 178, lettera c), 179, 180, 181 e 182, sul diritto alla detrazione e sulle modalità del suo esercizio;
- gli articoli 222, 250 e 273, relativi alla fatturazione, alla dichiarazione IVA e agli obblighi nazionali aggiuntivi;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il diritto a detrazione è un principio fondamentale del sistema comune IVA e garantisce la neutralità dell’imposizione. Nel caso degli acquisti intracomunitari, il diritto sorge quando l’imposta diventa esigibile, ma il suo esercizio richiede anche il possesso della fattura e, per tali operazioni, l’indicazione dei dati necessari nella dichiarazione IVA.
La Corte osserva che, nel caso concreto, i requisiti sostanziali e formali risultavano soddisfatti solo nel 2021, quando la Aptiv ha ricevuto le fatture. Perciò la società non poteva esercitare prima la detrazione nelle dichiarazioni relative ai periodi 2016-2018.
Secondo la Corte, una normativa o prassi che imponga il solo ricorso all’autorettifica delle dichiarazioni del periodo originario, e che impedisca l’esercizio del diritto nel periodo di effettiva ricezione delle fatture, può rendere l’esercizio del diritto praticamente impossibile o eccessivamente difficile. Ciò contrasta con il principio di effettività. Inoltre, anche se le misure nazionali possono perseguire finalità antievasione, esse non possono eccedere quanto necessario né mettere sistematicamente in discussione il diritto alla detrazione: nel caso di specie, non era stata dimostrata alcuna evasione e la società aveva agito in buona fede.
Decisione e dispositivo
La Corte afferma che l’articolo 168, lettera c), l’articolo 178, lettera c), nonché gli articoli 179, 180 e 182 della direttiva IVA, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale, proporzionalità ed effettività, ostano a una normativa e a una prassi nazionali che negano la detrazione dell’IVA relativa ad acquisti intracomunitari perché il soggetto passivo ha esercitato il diritto nel periodo in cui ha ricevuto tardivamente le fatture necessarie, anziché nel periodo degli acquisti, quando abbia agito in buona fede ed entro il termine di prescrizione.
Principio affermato
Il contribuente che riceve tardivamente le fatture necessarie per la detrazione dell’IVA su acquisti intracomunitari non può essere privato del diritto solo perché lo esercita nel periodo successivo di ricezione, se prima era impossibilitato a farlo e la prescrizione non è spirata. Un meccanismo nazionale che obblighi esclusivamente all’autorettifica del periodo originario, senza consentire una detrazione effettiva nel periodo in cui le condizioni sono divenute concretamente soddisfatte, viola la neutralità dell’IVA e il principio di effettività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-728/23
- Sentenza · 12 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-43/24
- Sentenza · 12 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-84/24
- Sentenza · 12 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-119/24
- Sentenza · 12 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-209/24
- Sentenza · 12 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-465/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →