Sentenza n. 5320/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento del decreto del 28 novembre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 28 novembre 2022, con cui era stata rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dei termini di conclusione del procedimento, richiamando l’art. 3 del d.P.R. n. 362/1994 e l’art. 8, comma 2, della l. n. 1191/1992. Ha inoltre censurato il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato l’assenza di condanne penali risultante dal certificato del casellario giudiziale, nonché le condizioni lavorative, reddituali e familiari, rilevanti ai fini dell’integrazione nella comunità nazionale. Infine, ha contestato l’affermazione ministeriale secondo cui egli sarebbe stato di fatto irreperibile, osservando che il provvedimento gli era stato notificato a mani proprie presso la residenza anagrafica. Il diniego era motivato dalla presenza di pregiudizi di natura penale e dalla ritenuta irreperibilità del richiedente, elementi considerati dall’Amministrazione sintomatici di inaffidabilità e di mancata integrazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dei termini procedimentali, ritenendo che il termine per la definizione dell’istanza di cittadinanza per naturalizzazione sia ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non consuma il potere dell’Amministrazione di provvedere, ma può consentire la proposizione dell’azione contro il silenzio e, ricorrendone i presupposti, dell’azione risarcitoria per danno da ritardo. Nel merito, il Collegio ha rilevato che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91/1992 è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, diretta a valutare il definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale. Tale valutazione può considerare non soltanto le condanne definitive, ma anche risultanze penali e situazioni di astratta pericolosità sociale, in quanto elementi utili a formulare un giudizio complessivo sulla personalità, sull’affidabilità e sulla futura integrazione del richiedente, anche quando il procedimento penale non si sia concluso con una condanna. Nel caso concreto, la valutazione ministeriale non è stata ritenuta manifestamente illogica o irragionevole. La legittimità di tale autonoma ragione è stata ritenuta sufficiente a sostenere il diniego, trattandosi di atto plurimotivato, senza necessità di esaminare in modo decisivo le ulteriori censure riferite alla irreperibilità e alla mancata considerazione delle condizioni di vita. Il TAR ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva presentato osservazioni in risposta al preavviso di rigetto, sicché non aveva fornito elementi idonei a giustificare una diversa valutazione amministrativa. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite e salva la facoltà di reiterare l’istanza di cittadinanza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza “può” essere concessa
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un provvedimento discrezionale e non costituisce effetto automatico della ricorrenza dei requisiti formali; l’Amministrazione deve valutare il definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
art. 3 d.P.R. n. 362/1994
Il termine di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione è stato ritenuto ordinatorio e non perentorio; il suo superamento non determina la perdita del potere di provvedere.
art. 8, comma 2, l. n. 1191/1992
Il termine richiamato dal ricorrente non è stato considerato idoneo a determinare la consumazione del potere amministrativo in caso di tardiva conclusione del procedimento.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il superamento del termine procedimentale può legittimare l’interessato a proporre l’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata in modalità telematica nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle informazioni identificative.
Massime di principio
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è ordinatorio, salvo un’espressa previsione normativa o una chiara ratio legis in senso contrario; il suo superamento non consuma il potere dell’Amministrazione di adottare il provvedimento, ferma la possibilità di agire contro il silenzio e, ove ricorrano gli ulteriori presupposti, per il risarcimento del danno da ritardo.
- La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un’ampia discrezionalità amministrativa, finalizzata a verificare il definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale e la sua affidabilità rispetto ai diritti e ai doveri connessi allo status civitatis.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può valutare negativamente non solo le condanne penali definitive, ma anche risultanze penali relative a procedimenti non conclusi e altri elementi sintomatici di astratta pericolosità sociale, purché utilizzati nell’ambito di una valutazione complessiva della personalità e dell’integrazione del richiedente e non come sanzione penale.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la verifica della legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici è sufficiente a sorreggere il provvedimento e a determinare il rigetto del ricorso, poiché l’eventuale invalidità delle ulteriori motivazioni non sarebbe idonea a modificare il dispositivo.
- La mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto può rilevare nel giudizio sulla sufficienza dell’istruttoria e della motivazione, quando il ricorrente non dimostri di avere fornito, nel procedimento, elementi concreti idonei a imporre una diversa valutazione amministrativa.
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