Ordinanza n. 219/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rinviato la decisione cautelare, senza concedere né negare espressamente la sospensione dell’atto, ritenendo che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. Ha fissato per la trattazione nel merito l’udienza pubblica del 19 novembre 2026 e ha rinviato ogni statuizione sulle spese alla decisione definitiva.
Atto impugnato: decreto del Questore di Catania che ingiunge la cessazione dell’attività di raccolta di scommesse sportive
Esito
La controversia
Il gestore privato ha impugnato il decreto del Questore del 10 aprile 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che le questioni controverse necessitano di un approfondimento istruttorio non effettuabile nella sommaria delibazione cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto non definibili le questioni mediante sommaria delibazione e ha disposto la sollecita trattazione del merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare riguarda questioni che richiedono un approfondimento istruttorio non compatibile con la sommaria delibazione, il giudice può non definire immediatamente la richiesta sospensiva e fissare sollecitamente l’udienza di merito.
- La sollecita definizione del giudizio di merito può costituire una forma adeguata di tutela delle esigenze cautelari, anche senza una pronuncia espressa di sospensione dell’atto impugnato.
- In presenza di una decisione cautelare interlocutoria, la regolazione delle spese di lite può essere rinviata alla definizione del giudizio di merito.
Come è indicizzato
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