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Sentenza

Sentenza del 12/10/2017 n. 756 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 296, paragrafo 2 - Articolo 299 - Regime comune forfettario per i produttori agricoli - Esclusione dal regime comune - Presupposti - Nozione di "categoria di produttori agricoli.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava la revoca del certificato di adesione al regime comune forfettario IVA per i produttori agricoli. L'amministrazione fiscale l'aveva esclusa perché, applicando la compensazione forfettaria del 4%, aveva recuperato importi nettamente superiori all'IVA a monte che avrebbe potuto detrarre nel regime normale o semplificato. Le questioni riguardavano se l'articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE contenesse un elenco tassativo dei motivi di esclusione e se tale situazione potesse costituire una categoria di produttori agricoli.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 296, paragrafo 2, disciplina in modo tassativo tutte le ipotesi di esclusione dal regime forfettario. L'articolo 299 e il principio di neutralità fiscale non consentono di revocare individualmente il certificato per evitare una sovracompensazione, poiché il regime può comportare una compensazione individuale superiore all'IVA a monte, purché le percentuali siano fissate correttamente con riferimento al complesso degli agricoltori forfettari. Inoltre, i produttori che ricevono compensazioni nettamente superiori non costituiscono una categoria valida ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, perché il criterio è indeterminato e non consente una valutazione preventiva, oggettiva e certa. La revoca disposta dall'amministrazione fiscale è quindi incompatibile con il diritto dell'Unione; la decisione definitiva sulle spese è rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE

    Ogni Stato membro può escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli, nonché i produttori agricoli per i quali l'applicazione del regime normale dell'IVA o delle modalità semplificate non crei difficoltà amministrative.

    La disposizione contiene un elenco tassativo dei casi di esclusione. Le categorie devono essere individuate mediante criteri oggettivi, chiari, precisi e previamente stabiliti, in modo che l'agricoltore possa verificare ex ante la propria appartenenza.

  • Articolo 299 della direttiva 2006/112/CE

    Le percentuali forfettarie di compensazione non possono avere l'effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'IVA a monte.

    La norma opera a livello generale, nella determinazione delle percentuali forfettarie sulla base di dati macroeconomici, e non autorizza l'esclusione individuale di un produttore che abbia ricevuto una compensazione superiore alla propria IVA a monte.

  • Principio di neutralità fiscale dell'IVA

    Nel regime forfettario la neutralità non deve essere necessariamente perfetta per ogni singolo agricoltore, perché il legislatore ha bilanciato tale obiettivo con la semplificazione amministrativa. Il principio non costituisce quindi un autonomo motivo di esclusione.

  • Articoli 297 e 298 della direttiva 2006/112/CE

    Le percentuali di compensazione devono essere fissate dagli Stati membri, eventualmente in modo differenziato per settori agricoli, sulla base di dati macroeconomici relativi agli agricoltori forfettari.

  • Articolo 281 della direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per il regime semplificato IVA; l'esclusione è possibile quando l'applicazione del regime normale o semplificato non crea difficoltà amministrative al produttore agricolo.

Massime di principio

  • Un regime fiscale speciale e derogatorio può essere applicato o negato solo secondo le condizioni espressamente previste dalla normativa europea applicabile; l'amministrazione non può creare ulteriori cause di esclusione basate su valutazioni discrezionali.
  • Le categorie escluse da un regime agevolato devono essere definite previamente con criteri oggettivi, verificabili e sufficientemente precisi, così che il contribuente possa conoscere in anticipo la propria posizione.
  • Un vantaggio economico individuale derivante dal metodo forfettario non dimostra di per sé un abuso o una violazione della neutralità fiscale, se il sistema di compensazione è stato determinato secondo i criteri generali previsti dalla legge.
  • I limiti destinati a evitare sovracompensazioni complessive devono essere applicati al sistema nel suo insieme, non utilizzati per ricalcolare retroattivamente la posizione del singolo contribuente e revocarne l'adesione.
  • Quando l'amministrazione fonda l'esclusione su espressioni vaghe come "nettamente superiore", senza soglie o parametri previamente stabiliti, la misura è vulnerabile per violazione dei principi di certezza del diritto e prevedibilità.

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