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Sentenza

Sentenza n. 1102/2026 - Lecce, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento -del silenzio-rigetto dell’Asl di Brindisi formatosi in data 25 ottobre 2025 sull’istanza di accesso originariamente proposta da bioMérieux Italia S.p.A. in data 19 agosto 2025 differita dall’Asl di Brindisi ex art. 24, comma 4, l.n. 241/90, e dunque reiterata e integrata in data 15 settembre 2025, nella parte relativa ai documenti non ancora ostesi; -della nota prot. n. 0110171 del 24 ottobre 2025, con la quale l’Asl di Brindisi ha comunicato, per una parte (punti 1-2-3 ivi indicati), un “preavviso di rigetto”, se ed in quanto interpretata come provvedimento di diniego di accesso ovvero come provvedimento di ulteriore differimento dell’ostensione e per l’altra parte (punto 4) un nuovo differimento dell’istanza di accesso e per la conseguente ostensione della documentazione richiesta con l’istanza trasmessa il 19 agosto 2025, reiterata sotto forma di diffida il 15 settembre 2025 (acquisita al protocollo aziendale il 16 settembre 2025 al n. 94899) nella parte relativa ai documenti non ancora ostesi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIOMERIEUX ITALIA SPA il 20/12/2025: per l’annullamento ora anche: -della nota prot. 0118340 del 14 novembre 2025, con la quale l’Asl di Brindisi ha opposto espresso diniego all’accesso ad esito della nota prot. n. 0110171 del 24 ottobre 2025 nonché (con il ricorso introduttivo) per l’annullamento -del silenzio-rigetto dell’Asl di Brindisi formatosi in data 25 ottobre 2025 sull’istanza di accesso originariamente proposta da bioMérieux Italia S.p.A. in data 19 agosto 2025 differita dall’Asl di Brindisi ex art. 24, comma 4, l.n. 241/90, e dunque reiterata e integrata in data 15 settembre 2025, nella parte relativa ai documenti non ancora ostesi; -della nota prot. n. 0110171 del 24 ottobre 2025, con la quale l’Asl Brindisi ha comunicato, per una parte (punti 1-2-3 ivi indicati), un “preavviso di rigetto”, se ed in quanto interpretata come provvedimento di diniego di accesso ovvero come provvedimento di ulteriore differimento dell’ostensione e per l’altra parte (punto 4) un nuovo differimento dell’istanza di accesso e per la conseguente ostensione della documentazione richiesta con l’istanza trasmessa il 19 agosto 2025, reiterata sotto forma di diffida il 15 settembre 2025 (acquisita al protocollo aziendale il 16 settembre 2025 al n. 94899) nella parte relativa ai documenti non ancora ostesi.

Giustizia amministrativa202501267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego espresso di accesso agli atti relativi all’adesione dell’ASL Brindisi a un lotto di gara aggiudicato da altra azienda sanitaria, nonché agli atti di esecuzione del contratto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, partecipante a una procedura aperta per la fornitura in service di sistemi diagnostici e interessata al lotto successivamente oggetto di adesione da parte dell’ASL Brindisi, aveva chiesto l’accesso agli atti relativi all’adesione, alla corrispondenza con l’aggiudicataria, al contratto, al verbale di avvio dell’esecuzione e agli atti tecnico-contabili del DEC o del RUP. Dopo un differimento e la reiterazione dell’istanza, l’amministrazione aveva dapprima comunicato un preavviso di diniego e poi adottato un diniego espresso, motivato, tra l’altro, con la pretesa genericità della richiesta, l’assenza di un interesse concreto alla conoscenza degli atti, la natura interna del contratto e della sua fase esecutiva, la possibile tutela della libertà e segretezza della corrispondenza, la presenza di know-how e segreti tecnici o commerciali e il riferimento a documenti non ancora esistenti. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 22 e 24, comma 7, l. n. 241/1990, dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta. Le resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso e il difetto di interesse, anche in ragione della mancata impugnazione della delibera di adesione e dell’avvenuta ostensione di altri documenti.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. L’azione è stata ritenuta tempestiva perché l’atto inizialmente comunicato dall’amministrazione aveva natura di mero differimento e non costituiva diniego espresso idoneo a far decorrere il termine decadenziale dell’art. 116 c.p.a. È stato riconosciuto l’interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente, quale operatore economico partecipante alla gara e potenzialmente interessato a verificare la legittimità dell’adesione e dell’esecuzione contrattuale. Nel merito, il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché l’amministrazione aveva effettuato una valutazione anticipata sulla fondatezza delle eventuali pretese difensive della ricorrente, anziché limitarsi a verificare il nesso di strumentalità tra documenti richiesti ed esigenze di tutela. È stata esclusa anche la genericità dell’istanza, essendo stati individuati gli atti richiesti; non poteva pretendersi l’indicazione puntuale di documenti nella disponibilità esclusiva dell’amministrazione. Il limite relativo alla libertà e segretezza della corrispondenza non poteva essere utilizzato per negare l’accesso documentale ex l. n. 241/1990, operando, secondo il giudice, nell’ambito dell’accesso civico generalizzato. Quanto ai segreti tecnici e commerciali, il provvedimento non indicava specifiche ragioni né svolgeva un concreto bilanciamento, neppure mediante eventuale oscuramento parziale. Il TAR ha inoltre affermato che l’accesso può riguardare anche gli atti della fase esecutiva dei contratti pubblici, nonostante la natura privatistica dell’attività, quando essa è funzionalizzata alla cura dell’interesse pubblico. Il richiamo all’inesistenza di alcuni documenti non era sufficiente, in assenza di specifica dimostrazione; ove taluni atti non fossero ancora formati o detenuti, l’amministrazione avrebbe dovuto indicarlo e consentire l’accesso quando fossero venuti a esistenza. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti; è stato annullato il diniego del 14 novembre 2025, riconosciuto il diritto all’ostensione e ordinato all’ASL Brindisi di eseguire l’ostensione entro trenta giorni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. n. 241/1990

    interesse diretto concreto ed attuale

    Il richiedente deve dimostrare il collegamento tra la propria situazione giuridica e i documenti richiesti; nel caso concreto tale collegamento sussisteva in capo all’operatore economico partecipante alla gara, interessato a verificare la legittimità dell’adesione e dell’esecuzione contrattuale.

  • art. 24, comma 4, l. n. 241/1990

    Il differimento dell’accesso non equivale a un diniego espresso e, nel caso concreto, non è stato ritenuto idoneo a far decorrere il termine per l’azione ex art. 116 c.p.a.

  • art. 24, comma 7, l. n. 241/1990

    L’accesso deve essere garantito quando sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici, senza che l’amministrazione possa anticipare la valutazione sulla fondatezza della futura azione; occorre verificare il nesso di strumentalità tra documenti ed esigenze difensive.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013

    La richiesta era stata formulata anche come accesso civico generalizzato; tuttavia il giudice ha distinto tale titolo dall’accesso documentale, ritenendo che il limite relativo alla libertà e segretezza della corrispondenza non potesse giustificare il diniego dell’accesso documentale ex l. n. 241/1990.

  • art. 116 c.p.a.

    Il termine per l’impugnazione decorre da un diniego espresso o da un silenzio significativo, non da un atto qualificabile come mero differimento dell’ostensione.

  • art. 35 d.lgs. n. 36/2023

    Il giudice richiama la disciplina dell’accesso negli appalti pubblici, già contenuta nell’art. 53 d.lgs. n. 50/2016, per affermare l’accessibilità degli atti relativi alle procedure di affidamento e alla loro esecuzione.

  • art. 53 d.lgs. n. 50/2016

    La disciplina previgente è richiamata quale fondamento dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento, inclusi gli atti connessi alla fase esecutiva.

  • art. 15 Cost.

    La tutela della libertà e segretezza della corrispondenza non costituisce, per il giudice, una ragione ostativa genericamente invocabile per negare l’accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso, l’amministrazione e il giudice non possono valutare preventivamente l’ammissibilità, la fondatezza, l’influenza o la decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio di tutela, salvo il caso di assoluta e manifesta estraneità del documento rispetto alle esigenze rappresentate o di esercizio pretestuoso dell’accesso; devono invece verificare il nesso di strumentalità tra la documentazione e la situazione giuridica da tutelare.
  • La partecipazione a una procedura di gara e l’interesse a verificare la legittimità dell’adesione di un’amministrazione a un lotto aggiudicato da altra stazione appaltante possono integrare un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti dell’adesione e dell’esecuzione contrattuale.
  • Il diritto di accesso documentale può estendersi agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico, anche quando l’attività dell’amministrazione abbia natura privatistica, se essa è comunque funzionalizzata alla cura dell’interesse pubblico.
  • Un’istanza di accesso è sufficientemente determinata quando individua categorie documentali specifiche e correlate alla vicenda amministrativa; il richiedente non può essere onerato di indicare puntualmente documenti che si trovano nella disponibilità esclusiva dell’amministrazione.
  • Il diniego fondato su segreti tecnici o commerciali richiede l’individuazione concreta delle informazioni protette e una motivazione sul bilanciamento tra riservatezza e accesso, valutando anche la possibilità di consentire un’ostensione parziale mediante oscuramento.
  • Il mero differimento dell’accesso non costituisce diniego espresso idoneo a far decorrere il termine decadenziale per l’azione ex art. 116 c.p.a.; per i documenti non ancora formati o detenuti, l’amministrazione deve specificamente indicarli e consentire l’accesso quando vengano a esistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEsecuzione del contratto pubblicoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDifetto di motivazione

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