Cassazione Penale, Sentenza n. 18874/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice in relazione alla societa Istallazione Costruzione Impianti Energetici s.r.l. (fallita il 7/10/2014). In qualita di amministratrice avrebbe ceduto tutti i beni mobili della societa alla societa acquirente I. M. s.r.l., di cui era anch'essa amministratrice, a un prezzo molto inferiore al valore (circa euro 269.437 contro un valore stimato di circa euro 500.000). Dal curatore risultava che il corrispettivo non era mai stato effettivamente pagato e che la contabilita indicava una compensazione con presunti debiti pregressi verso l'acquirente, senza documentazione che comprovasse l'esistenza di tali debiti o pagamenti bancari. Inoltre la ricorrente si sarebbe astenuta dal chiedere il fallimento, aggravando il dissesto societario. In appello la ricorrente ha sostenuto che si sarebbe trattato di una bancarotta preferenziale poiche il corrispettivo sarebbe stato portato in compensazione con debiti della fallita verso l'acquirente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, rilevando la presenza di una "doppia conforme" tra sentenza di primo grado e quella di appello, e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la vendita era fittizia/insussistente (prezzo non pagato e documentazione mancante) e dunque configurava la bancarotta fraudolenta distrattiva piuttosto che una semplice bancarotta preferenziale. Conseguentemente la ricorrente e stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
prevede le conseguenze in caso di ricorso dichiarato inammissibile (condanna alle spese e sanzione pecuniaria)
La Corte applica l'art. 616 per imporre alla ricorrente le spese processuali e la sanzione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Cass. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
definizione e criteri della cosiddetta "doppia conforme"
Attribuisce rilievo al fenomeno per cui la sentenza di appello che si salda argomentativamente con la pronuncia di primo grado puo essere letta congiuntamente a quest'ultima, limitando la possibilita di sindacare in Cassazione la motivazione comune
Massime di principio
- La vendita di beni societari a societa riconducibili agli stessi amministratori e a prezzo notevolmente inferiore al valore, senza prova del pagamento, e' indice forte di bancarotta fraudolenta distrattiva.
- La mera annotazione contabile di una compensazione non e' sufficiente: e' necessaria documentazione amministrativa e tracce bancarie a supporto dell'esistenza e dell'effettivo pagamento delle presunte obbligazioni.
- Quando la sentenza di primo grado e quella di appello formano una "doppia conforme" (stessi criteri argomentativi e ripetuti richiami), la Cassazione e' piu' restia a sindacare la motivazione salvo travisamenti gravi di prova o vizi logici evidenti.
- In fase di impugnazione in Cassazione l'onere dell'impugnante e' dimostrare vizi logico-giuridici rilevanti o travisamenti probatori; questioni dedotte come mera riconsiderazione dei fatti sono difficili da accogliere.
- L'omessa richiesta di fallimento, in presenza di uno stato di insolvenza evidente e non sanabile, puo essere valutata come aggravamento del dissesto e rilevare ai fini di responsabilita penale dell'amministratore.
- Per evitare la qualificazione di un'operazione come distrazione fraudolenta, e' fondamentale conservare e produrre documentazione contrattuale e bancaria che attesti il pagamento e la genuinita dei titoli di credito o delle compensazioni.
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