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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46908/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi. 1) Violazione del diritto di difesa per presunta illegittima dichiarazione di abbandono della difesa del difensore di fiducia e omissione di valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, con conseguente nullità assoluta delle prove assunte in udienza (11/9/2018) e della sentenza. 2) Violazione per non aver proceduto all'esame dell'imputato, nonostante richiesta, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.. 3) Violazione per non aver deciso l'eccezione della difesa rispetto a una "nuova contestazione" (in realtà l'aggiunta di un nominativo nel capo di imputazione) e per non aver ammesso i testimoni della difesa, con pregiudizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, anche ammettendo la violazione, questa avrebbe potuto riguardare solo le attività svolte nell'udienza del 11/9/2018 e non la sentenza, poiché le prove assunte in quella udienza non risultano decisive per la condanna; il principio è conforme alla giurisprudenza di legittimità che esclude l'estensione automatica della nullità quando non vi sia concreto pregiudizio. Sul secondo motivo ha osservato che la mancata assunzione dell'esame dell'imputato è nullità di regime intermedio sanabile se non tempestivamente eccepita, cosa che il ricorrente non deduce. Sul terzo motivo ha ritenuto che l'integrazione del capo di imputazione con l'indicazione di un ulteriore destinatario delle frasi è mera specificazione del fatto e non un fatto nuovo, non richiedendo il consenso dell'imputato; inoltre il processo fu rinviato, concedendo di fatto il termine a difesa e la possibilità di nuove prove, le quali comunque devono rispettare i limiti di ammissibilità (art. 190 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la parte civile non è stata liquidata per le spese di legittimità, in quanto non ha fornito un serio contributo nelle difese.

Norme richiamate

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    La nomina del difensore d'ufficio ha efficacia limitata all'udienza di sostituzione e non fa automaticamente venir meno la qualità di difensore di fiducia, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la questione nella misura in cui l'assenza del difensore non ha comportato pregiudizio decisivo.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle ipotesi di nullità assoluta; la Corte ha ritenuto che l'eventuale nullità doveva essere valutata concretamente e non estendersi automaticamente alla sentenza se non vi era pregiudizio.

  • art. 6, comma 3, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Il diritto ad un difensore di scelta è principio invocato dal ricorrente; la Corte ha comunque applicato i principi della giurisprudenza nazionale sulla rilevanza della lesione solo se idonea a determinare pregiudizio concreto.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancata assunzione dell'esame dell'imputato configura una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata se non eccepita tempestivamente; la Corte ha confermato l'inderogabilità dell'eccezione immediata.

  • art. 513, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come normativa sulla formalità delle dichiarazioni predibattimentali dell'imputato; la Corte ha ritenuto che l'omessa lettura non costituisce motivo valido di ricorso non tempestivamente eccepito.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la nullità di un atto non si estende automaticamente agli atti successivi se non vi è un nesso causale tale da averli condizionati; la Corte ha applicato tale criterio per limitare gli effetti della presunta nullità.

  • Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016 (Lombardo)

    Giurisprudenza citata che esclude l'automatica nullità delle udienze successive quando in esse non si siano svolte attività processuali decisive e il difensore abbia partecipato successivamente.

  • Sez. 5, n. 22115 del 22/03/2022 (Graziano)

    Distinzione giurisprudenziale: l'omessa traduzione di imputato detenuto determina nullità assoluta se le prove assunte sono state decisive; la Corte ha posto l'accento sulla necessità del nesso di incidenza delle prove nulle sulla decisione.

  • Sez. 3, n. 48746 del 14/11/2013 (Geloso) e Sez. 6, n. 40811 del 08/06/2004 (Alessandro)

    Giurisprudenza richiamata in tema di nullità per mancato esame dell'imputato e della necessità di eccezione immediata per non sanare la nullità.

  • art. 516 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento relativo ai capi di imputazione e alle consequenze di fatti nuovi; la Corte ha ritenuto l'aggiunta di un nominativo come mera specificazione non richiedente il consenso dell'imputato.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità delle prove: la Corte ha ricordato che anche le nuove prove devono rispettare i limiti previsti dall'art. 190 c.p.p.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; la Corte ha fissato la somma equitativa di euro 3.000,00.

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)

    Principio sul diniego della rifusione delle spese di legittimità alla parte civile che non ha dato un "serio contributo" in cassazione; applicato per negare la liquidazione delle spese alla parte civile.

Massime di principio

  • La nullità processuale non si estende automaticamente alla sentenza: occorre valutare se la violazione ha concretamente arrecato pregiudizio alla decisione; se le prove assunte nell'atto nullo non sono decisive la sentenza può restare valida.
  • Le nullità di regime intermedio (es. mancato esame dell'imputato) sono sanabili se non eccepite tempestivamente davanti al giudice e, in cassazione, la mancata deduzione dell'eccezione comporta inammissibilità del motivo.
  • L'inserimento di un ulteriore destinatario di dichiarazioni nel capo di imputazione può costituire mera specificazione del fatto e non nuovo fatto, perciò non sempre richiede il consenso dell'imputato o l'apertura di un nuovo termine a difesa.
  • La partecipazione successiva del difensore di fiducia e l'assenza di un pregiudizio concreto possono sanare irregolarità temporanee relative alla difesa; tuttavia bisogna valutare caso per caso secondo la giurisprudenza consolidata.
  • Per ottenere annullamenti per violazione del diritto di difesa è fondamentale documentare il pregiudizio concreto e produrre tempestive eccezioni nel corso del dibattimento; la genericità del motivo porta all'inammissibilità.
  • In cassazione la parte civile non ha automaticamente diritto alle spese di legittimità: è necessario che la stessa abbia dato un contributo rilevante e specifico alla decisione impugnatoria.

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