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Sentenza

Sentenza n. 778/2026 - Genova, Sezione 1

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Savona in ordine all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per motivi di attesa occupazione -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202600264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato dalla Questura di Savona sulla richiesta di chiusura della pratica e trasferimento del fascicolo relativo al permesso per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Questura di Savona, il 19 dicembre 2023, un permesso per attesa occupazione. Dopo aver trovato un impiego e essersi trasferito in provincia di Napoli, il 21 giugno 2024 aveva presentato alla Questura di Napoli un’istanza di conversione del titolo. La Questura di Napoli aveva rappresentato di non poter procedere a causa della mancata chiusura della pratica presso la Questura di Savona. Il difensore aveva quindi sollecitato più volte la Questura di Savona, senza ricevere riscontro. Con il ricorso è stata chiesta la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a espletare le formalità necessarie al trasferimento del fascicolo. L’amministrazione ha dedotto che il procedimento presso la Questura di Savona si era già concluso con il rilascio del permesso nel dicembre 2023 e che non residuavano istanze da definire.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il procedimento instaurato presso la Questura di Savona doveva ritenersi concluso con il rilascio del permesso per attesa occupazione nel dicembre 2023; pertanto, non era configurabile un’inerzia procedimentale della Questura di Savona. In ragione del trasferimento del ricorrente in provincia di Napoli, la Questura di Napoli è competente per il nuovo titolo ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 286/1998. Il giudice ha tuttavia precisato che entrambe le articolazioni territoriali devono cooperare, secondo i principi di collaborazione e buona fede, per rimuovere tempestivamente eventuali impedimenti meramente formali, quale la mancata chiusura della pratica sul portale ministeriale, che ostacolino il corretto incardinamento del procedimento presso la Questura territorialmente competente. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La Questura competente per il nuovo titolo di soggiorno è quella del territorio in cui lo straniero si è trasferito e risiede, nella fattispecie la Questura di Napoli.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi di collaborazione e buona fede impongono alle articolazioni territoriali dell’amministrazione di cooperare tempestivamente per rimuovere impedimenti formali al corretto incardinamento del procedimento.

Massime di principio

  • Il rilascio del titolo di soggiorno definisce il procedimento amministrativo relativo a quel titolo e impedisce di imputare alla questura che lo ha rilasciato un silenzio procedimentale su una successiva attività relativa a un nuovo titolo.
  • Quando lo straniero si trasferisce in altro territorio, la questura territorialmente competente per il nuovo titolo di soggiorno è quella del luogo del trasferimento, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 286/1998.
  • Anche in assenza di un procedimento pendente imputabile a una specifica articolazione amministrativa, le questure interessate devono cooperare secondo buona fede per eliminare tempestivamente impedimenti formali, anche informatici, che ostacolino il trasferimento o il corretto incardinamento della pratica presso l’ufficio competente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoResponsabile del procedimento e competenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PA

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