Cassazione Penale, Sentenza n. 21569/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Gorizia che, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva applicato all'imputato la pena di 8 mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda, sostituita con 248 giorni di lavoro di pubblica utilità, sostenendo che la sostituzione fosse vietata dall'art. 186 c. 9-bis c.d.s. quando il conducente ubriaco abbia provocato un incidente stradale (aggravante di cui al comma 2-bis). Il ricorrente deduceva che l'art. 20-bis c.p. non ha abrogato la causa ostativa prevista dall'art. 186 c. 9-bis e che quindi la pena sostitutiva non poteva essere applicata.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'art. 20-bis c.p. è norma generale rispetto all'art. 186 c. 9-bis c.d.s., che è norma speciale e preclude la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità quando sussiste l'aggravante di cui al comma 2-bis (guida in stato di ebbrezza che ha causato un incidente). Anche ove l'aggravante sia stata considerata "equivalente" o "subvalente" in sede di bilanciamento quoad poenam, la preclusione opera comunque. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla parte che ha disposto la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; gli atti sono trasmessi al Tribunale di Gorizia per la completa rivisitazione dell'accordo tra le parti, che potranno rinegoziarlo o, in mancanza, proseguire il procedimento nelle forme ordinarie.
Norme richiamate
art. 20-bis cod. pen.
"Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689"
Norma generale che disciplina le pene sostitutive; il Collegio la considera norma di carattere generale che non abroga le disposizioni speciali previste in leggi settoriali come il codice della strada.
art. 186 cod. strada (comma 2, comma 2-bis, comma 9-bis)
"la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità" ma soltanto "al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo"
Norma speciale che, in presenza dell'aggravante prevista dal comma 2-bis (guida in stato di ebbrezza che ha cagionato un incidente), esclude la possibilità di sostituire la pena con lavori di pubblica utilità; tale preclusione opera indipendentemente dall'effetto sul quantum della pena (anche se l'aggravante è stata dichiarata "equivalente" in bilanciamento quoad poenam).
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina l'accordo tra parti per l'applicazione della pena (patteggiamento); il Collegio ha ritenuto che l'accordo non possa legittimamente prevedere una misura contraria a una causa ostativa posta da norma speciale.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 247/2013
Richiamata come precedente che ha ritenuto legittima la causa ostativa nella disciplina della guida in stato di ebbrezza; il Collegio ne conferma la permanenza di efficacia rispetto alla riforma dell'art. 20-bis c.p.
Massime di principio
- Quando la guida in stato di ebbrezza ha cagionato un incidente (aggravante art. 186 c. 2-bis c.d.s.) è preclusa la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 c. 9-bis; la preclusione opera indipendentemente dall'incidenza dell'aggravante sul quantum della pena.
- L'art. 20-bis c.p. è norma generale; non abroga né soppianta automaticamente disposizioni speciali che contengono divieti o limitazioni esplicite alle pene sostitutive contenute in leggi settoriali come il codice della strada.
- Un accordo tra le parti ex art. 444 c.p.p. non può prevedere misure contrarie a cause ostative previste dalla legge: il giudice deve verificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e può annullare la parte illegittima dell'accordo.
- Se una sentenza concordata contiene una statuizione incompatibile con una causa ostativa, la parte illegittima può essere annullata senza rinvio e gli atti rimessi al giudice di merito per rinegoziazione o prosecuzione del processo nelle forme ordinarie.
- In fase di valutazione di patteggiamenti o misure alternative il pubblico ministero e il giudice devono vigilare affinché disposizioni speciali (in tema di sicurezza stradale, lavoro di pubblica utilità, ecc.) siano rispettate; il procuratore può impugnare gli accordi che violano tali prescrizioni.
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