Cassazione Civile, Ordinanza n. 18742/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società correntista ha agito contro la banca presso cui aveva acceso, dal 1989, un conto corrente con apertura di credito e conti anticipi, chiedendo la ripetizione di somme asseritamente indebitamente corrisposte nel corso del rapporto. La domanda era fondata sulla dedotta nullità di varie pattuizioni e prassi bancarie: interessi ultralegali, provvigioni di massimo scoperto trimestrali, anatocismo trimestrale, giorni valuta, commissioni, spese applicate e interessi usurari. La banca ha eccepito la prescrizione dell’azione di ripetizione e contestato nel merito le pretese. I giudici di merito hanno in gran parte accolto l’eccezione di prescrizione e rigettato la domanda. In cassazione la società ha articolato sette motivi: 1) errata affermazione che, per eccepire la prescrizione, la banca non dovesse indicare specificamente le rimesse solutorie né provarne la natura, potendo provvedervi il CTU; 2) violazione delle norme su forma del patto di apertura di credito e prova, per avere la corte escluso la dimostrabilità di patti modificativi dell’affidamento con prova orale, per fatti concludenti o tramite Centrale Rischi; 3) violazione delle norme sull’apertura di credito e sulle linee autoliquidanti, per avere la corte ritenuto che i versamenti su tali linee fossero sempre solutori; 4) erroneità nell’aver individuato la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse sul c.d. saldo banca e non sul saldo rettificato al netto degli addebiti illegittimi; 5) omessa decisione sulla dedotta violazione dell’art. 1194 c.c., assumendo che il criterio di imputazione delle rimesse fosse stato travolto dalla scelta del saldo banca; 6) erroneità nel determinare il saldo iniziale del rapporto, in mancanza di tutta la documentazione, assumendo che si dovesse partire da saldo zero per la mancata prova completa a causa del comportamento della banca; 7) erronea dichiarazione di indeterminatezza della domanda relativa a spese e commissioni, ritenuta troppo generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quarto motivo, ritenendo che, per stabilire se una rimessa abbia natura solutoria o ripristinatoria in un rapporto di conto corrente con apertura di credito, occorre previamente eliminare dal conto gli addebiti illegittimi e ricalcolare il saldo effettivo; pertanto, il riferimento al saldo risultante dagli estratti conto della banca, anziché al saldo rettificato, è contrario ai principi applicabili. Sono stati dichiarati infondati il primo motivo, inammissibile il secondo con assorbimento del terzo, assorbito il quinto, in parte infondato e in parte inammissibile il sesto, inammissibile il settimo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per nuovo esame coerente con il principio del saldo rettificato.
Norme richiamate
art. 2938 c.c.
richiamato nel primo motivo in relazione all'eccezione di prescrizione; la Corte ribadisce che l'eccezione può essere proposta dalla banca senza indicare specificamente le singole rimesse, purché sia allegata l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersene.
art. 2697 c.c.
la Corte afferma che, nei giudizi di ripetizione contro la banca, grava sul correntista l'onere di produrre contratto ed estratti conto necessari a provare il proprio credito; la banca, per la prescrizione, può limitarsi ad allegare l'inerzia del titolare del diritto.
art. 2727 c.c.
richiamato nel primo motivo; non è necessario che il giudice supplisca alla mancata specifica allegazione della banca mediante presunzioni, poiché la natura delle rimesse emerge dagli estratti conto prodotti dal correntista.
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice individua, sulla base della CTU e della documentazione in atti, le rimesse rilevanti ai fini della prescrizione.
art. 117 TUB
richiamato nel secondo e settimo motivo; la Corte non affronta il merito della doglianza per inammissibilità, ma la censura attiene alla validità/forma delle pattuizioni bancarie e alla determinatezza della domanda.
art. 127, comma 2, TUB
richiamato nel secondo motivo; la ricorrente lo invoca per sostenere la necessità della forma scritta per le modifiche contrattuali.
art. 2725 c.c.
richiamato nel secondo motivo; la prova di patti modificativi del credito non può essere data con mezzi incompatibili con la forma prescritta, secondo la tesi della ricorrente.
art. 1842 c.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di apertura di credito e disponibilità del fido.
art. 1843 c.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di modifiche e utilizzo delle linee di credito.
art. 1193 c.c.
richiamato nel quarto e quinto motivo; la Corte, accogliendo il quarto motivo, afferma che l'imputazione delle rimesse va esaminata dopo la rettifica del saldo dal quale emergono le rimesse solutorie.
art. 1194 c.c.
la questione è ritenuta assorbita in parte, ma la Corte osserva che la corretta imputazione presuppone l'individuazione delle sole rimesse solutorie; non tutte le rimesse vanno imputate prima agli interessi e poi al capitale.
art. 1423 c.c.
richiamato nel quarto motivo; la ricorrente lo collega al divieto di far discendere effetti da clausole nulle, con conseguente necessità di ricalcolo del saldo.
art. 119 TUB
la Corte ribadisce che il cliente può chiedere alla banca copia della documentazione relativa al rapporto e, in mancanza, può domandarne l'esibizione in giudizio.
art. 210 c.p.c.
può essere utilizzato per ottenere la documentazione bancaria quando sia stata previamente richiesta alla banca e questa non abbia ottemperato senza giustificazione.
art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato nel settimo motivo; la Corte dichiara inammissibile la censura per difetto di specificità, non potendo verificare la asserita genericità della domanda senza il testo dell'atto introduttivo.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per dedurre vizi di violazione di legge nei vari motivi.
art. 360 n. 4 c.p.c.
norma processuale richiamata per dedurre nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte reputa la censura in parte infondata e in parte inammissibile.
Massime di principio
- Nelle controversie di ripetizione di indebito bancario derivanti da apertura di credito in conto corrente, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto solo per le rimesse aventi funzione meramente ripristinatoria della provvista; per le rimesse solutorie decorre invece dalla loro annotazione in conto.
- L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è validamente proposta anche senza l'indicazione analitica delle singole rimesse solutorie, essendo sufficiente l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersi della prescrizione; la qualificazione delle rimesse è rimessa al materiale documentale prodotto nel giudizio.
- Per stabilire se una rimessa abbia natura solutoria o ripristinatoria occorre prima depurare il conto dagli addebiti illegittimi e ricostruire il saldo effettivo; il confronto deve essere effettuato sul saldo rettificato e non sul mero saldo risultante dagli estratti conto della banca.
- Quando la documentazione contabile del rapporto è incompleta, il correntista che agisce per la ripetizione deve comunque assolvere all'onere di allegazione e prova; in mancanza di elementi idonei, il saldo iniziale va individuato nel primo saldo disponibile, senza che ciò comporti l'automatico ricorso al saldo zero.
- Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione bancaria può essere fatto valere giudizialmente con ordine di esibizione, ma presuppone una previa richiesta alla banca e il suo ingiustificato inadempimento.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: ove si deduca l'erronea declaratoria di genericità della domanda o un error in procedendo, occorre trascrivere gli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
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