Cassazione Penale, Sentenza n. 3926/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: si censurava la sussistenza della gravità indiziaria per i reati contestati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - capo 1 - e partecipazione all'acquisto di sostanza stupefacente - capo 13). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 309, 285, 274 comma 1 lett. c) c.p.p. e art. 74 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la partecipazione sarebbe stata di breve durata, meramente proposta e non accettata, che il ruolo di recupero crediti sarebbe spettato ad altro (Claudio Orlandini) e che il viaggio a Ponsacco sarebbe stato solo d'accompagnamento per un pagamento parziale e non partecipazione all'acquisto di cocaina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che: a) la partecipazione anche di durata limitata può integrare il delitto associativo se dimostra l'affectio societatis; b) le intercettazioni e gli elementi raccolti erano idonei a dimostrare che il Macaj era divenuto uomo di fiducia dello Scotti con compiti significativi (recupero crediti, uso dell'appartamento come base, prestazioni in natura come tatuaggi in cambio di droga); c) non spettava alla Corte di legittimità riesaminare i fatti o rivalutare le prove (intercettazioni, allegati); d) con riferimento al capo 13 il Tribunale del riesame aveva correttamente escluso elementi per ritenere la sostanza come cocaina, ipotizzando piuttosto una droga leggera. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma utilizzata per l'imputazione di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte prende atto che talune intercettazioni non consentivano di qualificare con sicurezza la sostanza come cocaina, portando il giudice di merito a ipotizzare droga leggera per uno degli episodi
art. 309 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale richiamato nel motivo di ricorso (contestazione sulla gravità indiziaria e sulle misure cautelari); la Corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria
art. 285 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente (impugnazione dell'ordinanza); la Corte ha escluso la fondatezza delle censure avanzate
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma sul divieto di utilizzazione di certe prove o modalità di assunzione; evocata nel ricorso ma la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata in modo tale da incidere sulla decisione di gravità indiziaria
art. 616 cod. proc. pen.
Norma impiegata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020 conv. dalla legge n. 176 del 2020
Richiamata per lo svolgimento del giudizio in forma di trattazione scritta
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione a delinquere può essere contestata anche per una durata temporale limitata se è dimostrata l'affectio societatis (adesione stabile e compiti qualificati)
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito delle prove (intercettazioni, documenti, valutazioni contraddittorie): può valutare soltanto questioni di diritto e vizî formali/di legittimità
- Per qualificare la sostanza stupefacente (es. cocaina versus droga leggera) è necessaria prova specifica; l'assenza di riscontri puntuali può portare a una qualificazione meno grave
- Nelle impugnazioni contro misure cautelari occorre concentrare i motivi su profili di illegittimità penale o processuale previsti dalla legge (art. 606 c.p.p. e correlati); ricostruzioni fattuali alternative sono di norma inammissibili
- Chi propone ricorso infondato può essere condannato alle spese e, nei casi ritenuti non colposi, anche a sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende
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