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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3926/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: si censurava la sussistenza della gravità indiziaria per i reati contestati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - capo 1 - e partecipazione all'acquisto di sostanza stupefacente - capo 13). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 309, 285, 274 comma 1 lett. c) c.p.p. e art. 74 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la partecipazione sarebbe stata di breve durata, meramente proposta e non accettata, che il ruolo di recupero crediti sarebbe spettato ad altro (Claudio Orlandini) e che il viaggio a Ponsacco sarebbe stato solo d'accompagnamento per un pagamento parziale e non partecipazione all'acquisto di cocaina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che: a) la partecipazione anche di durata limitata può integrare il delitto associativo se dimostra l'affectio societatis; b) le intercettazioni e gli elementi raccolti erano idonei a dimostrare che il Macaj era divenuto uomo di fiducia dello Scotti con compiti significativi (recupero crediti, uso dell'appartamento come base, prestazioni in natura come tatuaggi in cambio di droga); c) non spettava alla Corte di legittimità riesaminare i fatti o rivalutare le prove (intercettazioni, allegati); d) con riferimento al capo 13 il Tribunale del riesame aveva correttamente escluso elementi per ritenere la sostanza come cocaina, ipotizzando piuttosto una droga leggera. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma utilizzata per l'imputazione di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte prende atto che talune intercettazioni non consentivano di qualificare con sicurezza la sostanza come cocaina, portando il giudice di merito a ipotizzare droga leggera per uno degli episodi

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale richiamato nel motivo di ricorso (contestazione sulla gravità indiziaria e sulle misure cautelari); la Corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria

  • art. 285 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente (impugnazione dell'ordinanza); la Corte ha escluso la fondatezza delle censure avanzate

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di utilizzazione di certe prove o modalità di assunzione; evocata nel ricorso ma la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata in modo tale da incidere sulla decisione di gravità indiziaria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma impiegata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020 conv. dalla legge n. 176 del 2020

    Richiamata per lo svolgimento del giudizio in forma di trattazione scritta

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza

Massime di principio

  • La partecipazione ad un'associazione a delinquere può essere contestata anche per una durata temporale limitata se è dimostrata l'affectio societatis (adesione stabile e compiti qualificati)
  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito delle prove (intercettazioni, documenti, valutazioni contraddittorie): può valutare soltanto questioni di diritto e vizî formali/di legittimità
  • Per qualificare la sostanza stupefacente (es. cocaina versus droga leggera) è necessaria prova specifica; l'assenza di riscontri puntuali può portare a una qualificazione meno grave
  • Nelle impugnazioni contro misure cautelari occorre concentrare i motivi su profili di illegittimità penale o processuale previsti dalla legge (art. 606 c.p.p. e correlati); ricostruzioni fattuali alternative sono di norma inammissibili
  • Chi propone ricorso infondato può essere condannato alle spese e, nei casi ritenuti non colposi, anche a sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende

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