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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37850/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo dei beni fino a euro 334.742,57 per presunto mancato versamento delle ritenute (art. 10‑bis d.lgs. 74/2000, annualità 2018). Denuncia: 1) violazione di legge perché il rilascio delle certificazioni (atto rilevante ai fini dell art. 10‑bis) era antecedente alla sua carica e quindi egli non avrebbe potuto commettere il mancato versamento; la sua firma al modello 770 non equivale al rilascio delle certificazioni e manca il dolo a suo carico; 2) violazione delle norme sul sequestro (art. 125 e 321 c.p.p.) per carenza del periculum in mora, posto che il sequestro è stato eseguito solo nei confronti dell'ente e non sui beni personali del ricorrente, per cui non sussisterebbe l'interesse a misure cautelari patrimoniali nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato interesse concreto dell'impugnante: il provvedimento di sequestro è stato eseguito esclusivamente nei confronti della Fraternità di Misericordia e non sui beni di Canepa, pertanto non sussisteva un pregiudizio patrimoniale attuale eliminabile con l'annullamento. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'indagato non proprietario del bene sequestrato può impugnare solo se dimostra un interesse concreto alla restituzione; analogamente è inammissibile il riesame di un sequestro non ancora eseguito. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 10‑bis d.lgs. 74/2000

    La norma incriminatrice è stata considerata nella sua applicazione al mancato versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni. La Corte osserva che, secondo la difesa, rileva il rilascio delle certificazioni e non la sola sottoscrizione della dichiarazione 770; tuttavia la questione di merito sulla responsabilità penale non è stata esaminata per via dell'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la decisione di merito sul periculum in mora e sulla motivazione del sequestro non è stata sindacata dalla Cassazione per carenza di interesse del ricorrente.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di requisiti e motivazione del sequestro e della valutazione del periculum in mora; la Corte tuttavia non entra nel merito essendo il ricorso inammissibile.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione nel processo penale; la Corte ha giudicato il ricorso inammissibile per mancanza del necessario interesse concreto all'impugnazione.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza di legittimità citata: il soggetto non titolare del bene sequestrato può proporre riesame solo se vanta un interesse concreto e attuale alla restituzione della cosa.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca (menzionata in dottrina/giurisprudenza collegata al sequestro finalizzato alla confisca); la Corte riporta che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare anche il periculum in mora salvo i casi in cui l'appartenenza del bene al novero dei confiscabili sia di immediata evidenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) e delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso (anche per cassazione) contro un provvedimento di sequestro preventivo è necessario un interesse concreto e attuale: non basta la mera censura astratta della legittimità del provvedimento.
  • Se il sequestro è stato eseguito solo sui beni di una persona giuridica/ente, il rappresentante o terzo deve dimostrare un pregiudizio patrimoniale diretto e l'effettiva lesione della propria sfera giuridica per avere legittimazione ad impugnare.
  • La mancanza di esecuzione del sequestro nei confronti dell'impugnante rende in genere inammissibile il riesame o il ricorso, perché non sussiste ancora un vincolo reale sulla sua sfera patrimoniale.
  • Le questioni sostanziali circa la responsabilità penale (ad es. chi ha materialmente rilasciato le certificazioni o se sussiste il dolo) non vengono esaminate dalla Corte di legittimità quando manca il presupposto procedurale dell'interesse all'impugnazione.
  • Nel contestare il periculum in mora è necessario collegare la situazione di rischio (dispersione, deterioramento, alienazione) a beni specifici e dimostrare come la mancata misura cautelare inciderebbe sulla possibilità di soddisfare la pretesa confiscatoria.

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