Cassazione Civile, Ordinanza n. 07829/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente con atto del 20 aprile 2016. Il tribunale aveva accolto il ricorso della lavoratrice, dichiarando illegittimo il recesso e applicando la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, L. 300/1970, ritenendo che il licenziamento fosse stato adottato in violazione del termine di 10 giorni previsto dall'art. 21, punto 2, del c.c.n.l. applicabile. L'azienda datrice di lavoro ha appellato la decisione, sostenendo che il mancato rispetto di quel termine avesse rilievo solo procedurale e dovesse quindi ricadere, al più, nell'ambito della tutela prevista dall'art. 18, comma 6, e non in quella reintegratoria. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello per mancata specifica critica alla ratio decidendi del primo giudice. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 434 c.p.c. per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, evidenziando che il gravame conteneva critiche puntuali e richiamava giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi della natura procedurale del vizio; dall'altro, ha denunciato la violazione dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, ribadendo che il vizio non poteva condurre alla tutela reintegratoria. La lavoratrice non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello, perché il gravame conteneva una censura specifica e intelligibile sulla qualificazione giuridica del vizio del licenziamento e sui conseguenti effetti sanzionatori. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Catania in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito il motivo di appello ritenuto erroneamente inammissibile e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo di ricorso è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022
consente la definizione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
art. 434 c.p.c.
l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni della sentenza impugnata; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la denuncia della violazione dell'art. 434 c.p.c. integra un error in procedendo, sindacabile dalla Cassazione anche mediante esame diretto degli atti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro invocato per la denuncia della violazione dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970.
art. 18, comma 4, L. 300/1970
come modificato dalla L. 92/2012
nel giudizio di merito era stata ritenuta applicabile la tutela reintegratoria per il licenziamento dichiarato illegittimo.
art. 18, comma 6, L. 300/1970
come modificato dalla L. 92/2012
la ricorrente sosteneva che il mancato rispetto del termine contrattuale dovesse ricadere in questa ipotesi, con tutela indennitaria tenue.
art. 21, punto 2, c.c.n.l. per i dipendenti del settore unico gas acqua
il mancato rispetto di questo termine per l'intimazione del licenziamento è il fatto generatore della lite.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato come requisito per il ricorso che denuncia errores in procedendo, con necessità di indicare specificamente gli atti e documenti rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come requisito per il ricorso che denuncia errores in procedendo, con necessità di depositare gli atti e documenti su cui la censura si fonda.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c., è necessario che il gravame individui in modo chiaro i capi della sentenza impugnata e le ragioni di dissenso, con una parte argomentativa che confuti la decisione di primo grado; non è invece richiesto che l'appellante rediga una sentenza alternativa o utilizzi formule solenni.
- L'inammissibilità dell'appello non può essere dichiarata quando il motivo, pur conciso, consenta di comprendere quale statuizione si contesti, sotto quali profili giuridici e con quali argomenti si chiede la riforma.
- Quando si denuncia in cassazione la violazione delle norme che regolano la struttura dell'atto di appello, la Corte può esaminare direttamente il contenuto degli atti processuali, trattandosi di error in procedendo.
- Nel giudizio di impugnazione deve privilegiarsi, ove possibile, una lettura delle norme processuali coerente con la decisione nel merito, essendo gli esiti abortivi del processo ipotesi residuali.
- La qualificazione del vizio del licenziamento come sostanziale o procedurale incide direttamente sul regime sanzionatorio applicabile e richiede un esame nel merito quando l'appello abbia effettivamente contestato tale punto in modo specifico.
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