Cassazione Civile, Ordinanza n. 14750/2025 del 01/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente impugnava un'intimazione di pagamento notificata nel 2017, riferita a tre cartelle esattoriali relative principalmente a imposta di registro e, per una di esse, anche a multe amministrative e imposte di bollo. Deduceva: (i) la tardività della notifica delle cartelle rispetto ai termini di decadenza di cinque anni che assumeva applicabili; (ii) la prescrizione dei crediti alla data dell'intimazione; (iii) l'omessa notificazione degli atti presupposti con riguardo a una cartella; (iv) l'omessa motivazione dell'intimazione quanto al calcolo di interessi e compensi di riscossione. In cassazione articolava sei motivi, lamentando in sintesi: violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti tributari e sull'effetto della cartella sul termine prescrizionale; nullità/inesistenza della notificazione per asserito difetto delle formalità ex art. 140 c.p.c.; omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione dell'intimazione; vizi relativi alle modalità di costituzione in giudizio dell'agente della riscossione nel processo tributario telematico; nullità della costituzione dell'esattoria per difetto di procura del funzionario delegante; conseguente illegittimità della condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto che i motivi erano redatti in modo farraginoso, disordinato e non chiaro, con sovrapposizione di censure e violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza dell'art. 366 c.p.c. Nel merito delle doglianze ha comunque osservato che: per i crediti erariali e per l'imposta di registro, una volta divenuta definitiva la pretesa, opera il termine ordinario decennale di prescrizione, non il quinquennale; la censura sulla notifica era inammissibile per mancata trascrizione integrale delle relate e insufficiente indicazione dei documenti; la doglianza sull'omessa motivazione dell'intimazione era implicitamente disattesa dalla ritenuta valida notifica delle cartelle presupposte; la questione sulla costituzione telematica della controparte era infondata, poiché il vincolo all'uso del telematico grava sulla parte che vi abbia già optato, non anche sulla controparte; la questione sulla procura del funzionario delegante era nuova, tardiva e non rilevabile d'ufficio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2953 c.c.
richiamato per escludere che la cartella comporti automaticamente la trasformazione del termine prescrizionale in quello decennale per ogni credito, ma comunque la Corte afferma il termine decennale per i crediti erariali definitivi nei casi esaminati
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20
invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle sanzioni
art. 43 d.P.R. 600/1973
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sui termini di decadenza/prescrizione
art. 76 d.P.R. n. 131/1986
richiamato nella censura originaria per sostenere la decadenza nella riscossione dell'imposta di registro
art. 17 d.lgs. 347/1990
richiamato per il termine di decadenza invocato dalla contribuente
art. 27 d.lgs. n. 346/1990
richiamato per la decadenza quinquennale in tema di successione omessa
art. 140 c.p.c.
richiamato per contestare la notifica eseguita con deposito e raccomandata informativa
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia/contrasto tra chiesto e pronunciato
art. 116 c.p.c.
richiamato nel medesimo motivo relativo alla valutazione delle prove e degli atti
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato per l'obbligo di motivazione degli atti della riscossione
art. 10 d.m. n. 163/2013
richiamato per le modalità di costituzione in giudizio nel processo tributario telematico
art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992
richiamato per l'obbligatorietà delle modalità telematiche nei casi previsti
art. 83 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla costituzione e sulla procura
art. 132 c.p.c.
richiamato per dedurre motivazione apparente
art. 182 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla regolarità della costituzione
art. 276 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla regolarità della costituzione e decisione
art. 91 c.p.c.
richiamato per contestare la condanna alle spese
art. 366 c.p.c.
usato come parametro decisivo di inammissibilità per difetto di chiarezza, specificità e autosufficienza del ricorso
art. 369 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per gli oneri di deposito e indicazione degli atti e documenti
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono esposti in modo oscuro, sovrapposto e disordinato, tale da impedire l'immediata comprensione delle questioni devolute e il controllo di legittimità, in violazione dell'art. 366 c.p.c.
- Chi deduce un vizio di violazione di legge deve indicare con precisione le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto esatto della sentenza che si pone in contrasto con esse; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa delle censure.
- In tema di riscossione di crediti tributari definitivi, salvo diversa previsione, il diritto alla riscossione dei tributi erariali si prescrive nel termine ordinario decennale; per l'imposta di registro, una volta definitivo l'avviso di rettifica/liquidazione, opera il termine decennale di prescrizione.
- La contestazione della validità della notificazione di atti o relate richiede la trascrizione integrale o comunque una descrizione completa e specifica del contenuto degli atti rilevanti, con indicazione della loro collocazione processuale, a pena di inammissibilità o improcedibilità.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la statuizione adottata dal giudice sia logicamente incompatibile con la tesi o eccezione prospettata, poiché in tal caso la decisione implica un rigetto anche se non espresso in forma autonoma.
- Nel processo tributario telematico l'obbligo di usare le modalità telematiche grava sulla parte che abbia già scelto tale modalità in primo grado; la controparte non è vincolata da quella scelta e può costituirsi con modalità diverse, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
- Le eccezioni relative ai poteri rappresentativi o alla validità della procura, se non tempestivamente dedotte nel merito e se non rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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