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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14750/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La contribuente impugnava un'intimazione di pagamento notificata nel 2017, riferita a tre cartelle esattoriali relative principalmente a imposta di registro e, per una di esse, anche a multe amministrative e imposte di bollo. Deduceva: (i) la tardività della notifica delle cartelle rispetto ai termini di decadenza di cinque anni che assumeva applicabili; (ii) la prescrizione dei crediti alla data dell'intimazione; (iii) l'omessa notificazione degli atti presupposti con riguardo a una cartella; (iv) l'omessa motivazione dell'intimazione quanto al calcolo di interessi e compensi di riscossione. In cassazione articolava sei motivi, lamentando in sintesi: violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti tributari e sull'effetto della cartella sul termine prescrizionale; nullità/inesistenza della notificazione per asserito difetto delle formalità ex art. 140 c.p.c.; omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione dell'intimazione; vizi relativi alle modalità di costituzione in giudizio dell'agente della riscossione nel processo tributario telematico; nullità della costituzione dell'esattoria per difetto di procura del funzionario delegante; conseguente illegittimità della condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto che i motivi erano redatti in modo farraginoso, disordinato e non chiaro, con sovrapposizione di censure e violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza dell'art. 366 c.p.c. Nel merito delle doglianze ha comunque osservato che: per i crediti erariali e per l'imposta di registro, una volta divenuta definitiva la pretesa, opera il termine ordinario decennale di prescrizione, non il quinquennale; la censura sulla notifica era inammissibile per mancata trascrizione integrale delle relate e insufficiente indicazione dei documenti; la doglianza sull'omessa motivazione dell'intimazione era implicitamente disattesa dalla ritenuta valida notifica delle cartelle presupposte; la questione sulla costituzione telematica della controparte era infondata, poiché il vincolo all'uso del telematico grava sulla parte che vi abbia già optato, non anche sulla controparte; la questione sulla procura del funzionario delegante era nuova, tardiva e non rilevabile d'ufficio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    richiamato per escludere che la cartella comporti automaticamente la trasformazione del termine prescrizionale in quello decennale per ogni credito, ma comunque la Corte afferma il termine decennale per i crediti erariali definitivi nei casi esaminati

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20

    invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle sanzioni

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sui termini di decadenza/prescrizione

  • art. 76 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato nella censura originaria per sostenere la decadenza nella riscossione dell'imposta di registro

  • art. 17 d.lgs. 347/1990

    richiamato per il termine di decadenza invocato dalla contribuente

  • art. 27 d.lgs. n. 346/1990

    richiamato per la decadenza quinquennale in tema di successione omessa

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per contestare la notifica eseguita con deposito e raccomandata informativa

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia/contrasto tra chiesto e pronunciato

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel medesimo motivo relativo alla valutazione delle prove e degli atti

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato per l'obbligo di motivazione degli atti della riscossione

  • art. 10 d.m. n. 163/2013

    richiamato per le modalità di costituzione in giudizio nel processo tributario telematico

  • art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per l'obbligatorietà delle modalità telematiche nei casi previsti

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla costituzione e sulla procura

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre motivazione apparente

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla regolarità della costituzione

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla regolarità della costituzione e decisione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese

  • art. 366 c.p.c.

    usato come parametro decisivo di inammissibilità per difetto di chiarezza, specificità e autosufficienza del ricorso

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per gli oneri di deposito e indicazione degli atti e documenti

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono esposti in modo oscuro, sovrapposto e disordinato, tale da impedire l'immediata comprensione delle questioni devolute e il controllo di legittimità, in violazione dell'art. 366 c.p.c.
  • Chi deduce un vizio di violazione di legge deve indicare con precisione le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto esatto della sentenza che si pone in contrasto con esse; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa delle censure.
  • In tema di riscossione di crediti tributari definitivi, salvo diversa previsione, il diritto alla riscossione dei tributi erariali si prescrive nel termine ordinario decennale; per l'imposta di registro, una volta definitivo l'avviso di rettifica/liquidazione, opera il termine decennale di prescrizione.
  • La contestazione della validità della notificazione di atti o relate richiede la trascrizione integrale o comunque una descrizione completa e specifica del contenuto degli atti rilevanti, con indicazione della loro collocazione processuale, a pena di inammissibilità o improcedibilità.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la statuizione adottata dal giudice sia logicamente incompatibile con la tesi o eccezione prospettata, poiché in tal caso la decisione implica un rigetto anche se non espresso in forma autonoma.
  • Nel processo tributario telematico l'obbligo di usare le modalità telematiche grava sulla parte che abbia già scelto tale modalità in primo grado; la controparte non è vincolata da quella scelta e può costituirsi con modalità diverse, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
  • Le eccezioni relative ai poteri rappresentativi o alla validità della procura, se non tempestivamente dedotte nel merito e se non rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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