Cassazione Civile, Ordinanza n. 34781/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla somministrazione di acqua alle abitazioni di un complesso di edilizia popolare gestito in origine dall’ente proprietario. A fronte di una rilevante morosità, nel 2007 l’ente e il gestore del servizio idrico conclusero una transazione, collegata alla previsione normativa regionale di costituire successive "autogestioni" dotate di soggettività giuridica e destinate a subentrare nella gestione condominiale. Le autogestioni furono poi costituite nel 2008. Il gestore idrico pretese da tali autogestioni somme indicate come "costi della transazione", chiarendo poi in giudizio che si trattava in realtà di canoni maturati dal 2007 fino alla costituzione delle autogestioni. Il tribunale accolse la domanda delle autogestioni, ritenendo che l’accordo del 2007 non fosse efficace nei loro confronti; la corte d’appello confermò. In cassazione il gestore ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 182 c.p.c., sostenendo che l’appello delle autogestioni fosse stato proposto da soggetto privo di poteri rappresentativi, perché l’amministratore non sarebbe stato autorizzato dall’assemblea; 2) violazione degli artt. 1131, 1132 e 1133 c.c., per difetto di procura e conseguente inammissibilità dell’appello; 3) motivazione apparente e omesso esame di prove testimoniali, assumendo che la corte territoriale avesse equivocato la natura delle somme richieste, e violazione dell’art. 39 della l.r. n. 54/1984, per sostenere che la transazione avrebbe dovuto valere anche per le autogestioni costituite in forza di legge; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, ritenendo che la parziale riforma della sentenza di primo grado imponesse la compensazione. Le autogestioni hanno proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per asserita incertezza della notificazione dell’atto di appello, che sarebbe stato notificato a 54 parti invece che a 55.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto, quanto ai primi due motivi del ricorso principale, che le questioni sulla rappresentanza processuale e sulla presunta nullità dell’appello fossero inammissibili, perché sollevate solo nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., ove non possono introdursi questioni nuove; ha inoltre osservato che l’amministratore del condominio ha poteri di rappresentanza anche processuale e può contestare la fattura senza autorizzazione assembleare. Quanto al terzo motivo, la Corte ha reputato irrilevante la contestazione sulla diversa qualificazione delle somme, poiché la ratio decidendi della sentenza impugnata era che la transazione del 2007, stipulata tra soggetti diversi, non poteva essere opposta a terzi estranei e ancora inesistenti al momento dell’accordo; la legge regionale imponeva la costituzione delle autogestioni, ma non attribuiva alla transazione efficacia verso di esse. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, richiamandosi il principio per cui, in caso di riforma, anche parziale, il giudice di appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese secondo l’esito complessivo della lite. Il ricorso incidentale è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la corte di merito aveva accertato in fatto che i destinatari dell’appello erano comunque chiaramente identificabili nonostante l’errore materiale nel numero delle parti indicate in relata. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La dedotta omessa pronuncia non è configurabile quando la questione sia stata introdotta solo con memoria di replica ex art. 190 c.p.c., quindi tardivamente.
art. 182 c.p.c.
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel tema della rappresentanza processuale; la Corte non accoglie la censura.
art. 1131 c.c.
L’amministratore di condominio ha poteri di rappresentanza processuale.
art. 1132 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare i poteri dell’amministratore, ma non ritenuto decisivo.
art. 1133 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto, senza esito favorevole.
art. 190 c.p.c.
Le memorie conclusionali e di replica servono solo a replicare e illustrare tesi già dedotte, non a introdurre nuove questioni o conclusioni.
art. 39 l.r. n. 54 del 1984
La norma impone la costituzione delle autogestioni e il pagamento delle quote agli stessi, ma non rende opponibile ai terzi una transazione stipulata prima della loro esistenza.
art. 92 c.p.c.
La censura sulle spese è respinta perché, in caso di riforma della sentenza, il giudice deve procedere a un nuovo regolamento delle spese in base all’esito complessivo della lite.
art. 91 c.p.c.
Il criterio di soccombenza va valutato unitariamente e globalmente ai fini della liquidazione delle spese.
art. 163 c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di incertezza dei destinatari dell’atto di appello; la Corte ritiene insindacabile l’accertamento di fatto sulla loro identificabilità.
art. 164 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 163 c.p.c. per dedurre nullità/inammissibilità dell’appello; la censura è respinta perché i destinatari erano identificabili.
art. 141 c.c.
Richiamato come esempio di ipotesi in cui la legge attribuisce espressamente efficacia del contratto verso il terzo.
art. 1415 c.c.
Richiamato come esempio di disciplina che estende espressamente gli effetti del contratto ai terzi, nel caso della simulazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma di inserimento dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.; in tal caso il giudice non ha obbligo di pronuncia e non è configurabile omessa pronuncia.
- L’amministratore del condominio è legittimato a rappresentare il condominio anche in giudizio nei limiti dei poteri di legge, senza necessità di autorizzazione assembleare per la contestazione di una fattura o per la difesa processuale ordinaria.
- Un contratto stipulato tra due soggetti non può essere opposto a terzi estranei e non ancora esistenti al momento della stipula, salvo che una norma ne estenda espressamente l’efficacia verso di essi.
- La previsione normativa che impone la costituzione di nuove strutture di autogestione e il successivo pagamento delle quote a tali soggetti non implica, di per sé, che un accordo transattivo precedente produca effetti nei loro confronti.
- Nel giudizio di appello, quando la sentenza venga riformata in tutto o in parte, il regolamento delle spese deve essere rinnovato sulla base dell’esito complessivo della lite, con valutazione unitaria della soccombenza.
- L’errore materiale nella notificazione o nella indicazione numerica dei destinatari dell’atto di impugnazione è irrilevante se dal contenuto dell’atto i soggetti evocati risultano comunque chiaramente identificabili.
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