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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 8346 - Comm. Trib. Prov. Milano

PUBBLICITÀ - ACCERTAMENTO - Contraddittorio preventivo - Imposta comunale sulla pubblicità - Non si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto. È stato ritenuto legittimo procedere alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella senza una preventiva richiesta di chiarimenti, poiché l'imposta comunale sulla pubblicità è determinata sulla base della dichiarazione del contribuente e l'Amministrazione interviene esclusivamente per riscuotere quanto non pagato. Il contraddittorio preventivo non è stato quindi ritenuto applicabile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella e della formazione del ruolo, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto instaurare preventivamente un contraddittorio e richiedere chiarimenti prima di procedere alla riscossione dell'imposta.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità

    L'imposta è determinata sulla base della dichiarazione del contribuente; l'Amministrazione non partecipa alla determinazione preventiva del tributo, ma procede alla riscossione in caso di mancato pagamento.

  • Principio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale

    Il contraddittorio preventivo opera soltanto nei casi specificamente previsti dalla legge, in particolare quando l'accertamento si fonda su dati presuntivi. Non è richiesto per la riscossione di un'imposta determinata direttamente dalla dichiarazione del contribuente.

Massime di principio

  • Il contraddittorio preventivo non costituisce un obbligo generalizzato per ogni procedimento tributario, ma si applica soltanto quando previsto dalla legge o quando l'accertamento richiede valutazioni presuntive e non si limita a rilevare un omesso pagamento.
  • Quando il tributo è determinato sulla base della dichiarazione del contribuente e l'Amministrazione si limita a riscuotere quanto dichiarato ma non versato, l'ente può procedere direttamente alla riscossione senza preventiva richiesta di chiarimenti.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio non rende di per sé illegittima la cartella: occorre verificare se il caso rientri tra quelli in cui la legge impone espressamente il confronto preventivo.
  • La contestazione della cartella deve concentrarsi anche sull'effettiva esistenza del debito, sulla correttezza della dichiarazione, sui pagamenti effettuati e sulla regolarità della notifica, non soltanto sull'assenza di un previo contraddittorio.

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