Sentenza del 21/10/2015 n. 8346 - Comm. Trib. Prov. Milano
PUBBLICITÀ - ACCERTAMENTO - Contraddittorio preventivo - Imposta comunale sulla pubblicità - Non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. È stato ritenuto legittimo procedere alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella senza una preventiva richiesta di chiarimenti, poiché l'imposta comunale sulla pubblicità è determinata sulla base della dichiarazione del contribuente e l'Amministrazione interviene esclusivamente per riscuotere quanto non pagato. Il contraddittorio preventivo non è stato quindi ritenuto applicabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella e della formazione del ruolo, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto instaurare preventivamente un contraddittorio e richiedere chiarimenti prima di procedere alla riscossione dell'imposta.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità
L'imposta è determinata sulla base della dichiarazione del contribuente; l'Amministrazione non partecipa alla determinazione preventiva del tributo, ma procede alla riscossione in caso di mancato pagamento.
Principio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale
Il contraddittorio preventivo opera soltanto nei casi specificamente previsti dalla legge, in particolare quando l'accertamento si fonda su dati presuntivi. Non è richiesto per la riscossione di un'imposta determinata direttamente dalla dichiarazione del contribuente.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo non costituisce un obbligo generalizzato per ogni procedimento tributario, ma si applica soltanto quando previsto dalla legge o quando l'accertamento richiede valutazioni presuntive e non si limita a rilevare un omesso pagamento.
- Quando il tributo è determinato sulla base della dichiarazione del contribuente e l'Amministrazione si limita a riscuotere quanto dichiarato ma non versato, l'ente può procedere direttamente alla riscossione senza preventiva richiesta di chiarimenti.
- La mancata instaurazione del contraddittorio non rende di per sé illegittima la cartella: occorre verificare se il caso rientri tra quelli in cui la legge impone espressamente il confronto preventivo.
- La contestazione della cartella deve concentrarsi anche sull'effettiva esistenza del debito, sulla correttezza della dichiarazione, sui pagamenti effettuati e sulla regolarità della notifica, non soltanto sull'assenza di un previo contraddittorio.
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