Cassazione Civile, Ordinanza n. 15156/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Giudice di pace di Roma, del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 21 novembre 2017 e notificato lo stesso giorno nei confronti di un cittadino marocchino. Il ricorso per cassazione è stato proposto contro il provvedimento di rigetto dell'opposizione, affidandosi a cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la convivenza del ricorrente con la sorella cittadina italiana, ritenuta rilevante ai fini della tutela prevista dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998; (2) violazione di legge per avere il giudice di merito valorizzato l'assenza di convivenza con parenti italiani a una data anteriore (16 agosto 2017), mentre la circostanza rilevante sarebbe quella esistente alla data del decreto di espulsione (21 novembre 2017); (3) nullità per omessa pronuncia sulla convivenza con la sorella cittadina italiana e sul diritto di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione; (4) nullità per omessa pronuncia sui legami familiari in Italia e sulla durata del soggiorno nel territorio nazionale; (5) nullità per omessa pronuncia sulla necessità di convalida dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore. La Corte ha ritenuto fondati i primi quattro motivi e infondato il quinto, osservando che il giudice di pace non aveva preso posizione sui fatti dedotti e potenzialmente decisivi circa la convivenza con la sorella italiana e gli altri legami familiari in Italia, mentre la censura relativa alla convalida dell'ordine del Questore era inammissibile nel giudizio avente a oggetto il decreto prefettizio di espulsione, perché riguardava un atto diverso e successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso e ha rigettato il quinto. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso decidente, affinché riesamini la controversia tenendo conto della convivenza con la sorella cittadina italiana, dei legami familiari in Italia e della durata del soggiorno, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che non vi era obbligo di pronunciare sulla questione della convalida dell'ordine di allontanamento del Questore, poiché tale profilo era estraneo all'oggetto del giudizio di opposizione al decreto di espulsione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di norme di diritto può essere dedotta quando il giudice di merito non applica correttamente la disciplina rilevante sulla base dei fatti allegati e decisivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità del procedimento può derivare da omessa pronuncia su domande o eccezioni ritualmente introdotte e rilevanti nel processo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È denunciabile l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998
La convivenza con un familiare cittadino italiano è circostanza potenzialmente decisiva ai fini della protezione contro l'espulsione.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998
Il giudizio di opposizione riguarda il decreto di espulsione, non i provvedimenti successivi adottati in esecuzione di esso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di merito deve esaminare specificamente i fatti allegati che possano incidere sul divieto di espulsione, tra cui la convivenza con familiare cittadino italiano alla data del provvedimento impugnato.
- Ai fini della tutela contro l'espulsione, la rilevanza della convivenza va valutata con riferimento al momento dell'adozione del decreto di espulsione e non a una data anteriore priva di attualità decisiva.
- L'omessa pronuncia su un fatto storico specificamente dedotto e potenzialmente decisivo integra vizio denunciabile in cassazione sia come omesso esame del fatto decisivo sia come nullità della decisione per difetto di pronuncia.
- Nel giudizio avente a oggetto il decreto di espulsione non possono essere fatte valere censure relative a provvedimenti distinti e successivi adottati dal Questore in fase esecutiva, perché estranei al thema decidendum.
- Se una questione è inammissibile per estraneità all'oggetto del giudizio, il giudice non ha alcun dovere di pronunciarsi su di essa.
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