Cassazione Penale, Sentenza n. 39190/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 27/05/2022 che aveva assolto il ricorrente per le annualità 2012 e 2013 dal reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (perché il fatto non sussiste) e aveva rideterminato la pena per le restanti annualità 2014-2016 e per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente propone quattro motivi: (1) vizio di motivazione sul calcolo delle imposte evase, sostenendo che la Guardia di Finanza non avrebbe detratto i costi e che quindi l'evasione poteva essere sotto la soglia di 50.000 euro; (2) insufficiente motivazione in ordine al dolo; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca; (4) omessa risposta sulla richiesta di diminuzione dell'aumento per la continuazione in ragione della minore entità dell'evasione per effetto dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso eccetto il terzo motivo relativo alla confisca. Ha ritenuto corrette le valutazioni della Corte territoriale sul calcolo dei costi ai fini IRPEF (applicazione di una deduzione forfettaria al 50% in mancanza di fatture) e sull'impossibilità di detrarre costi non fatturati ai fini IVA, nonché adeguatamente motivate le conclusioni circa il dolo tratto dall'omessa presentazione delle dichiarazioni e dall'occultamento delle scritture contabili. Ha considerato congrua la pena inflitta (anni 3 e mesi 6 di reclusione, comprensiva dell'aumento per la continuazione e prima della riduzione per il rito). Tuttavia ha accolto la censura sulla confisca perché la Corte d'appello, pur avendo escluso la responsabilità per il 2012 e 2013, non ha applicato la stessa deduzione dei costi (50%) nella determinazione del profitto oggetto di confisca: perciò la sentenza è annullata limitatamente alla confisca e rinviata a diversa Sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio su tale punto. Per il resto il ricorso è respinto e l'accertamento penale di responsabilità è dichiarato irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5
Reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF). La Corte ha ritenuto possibile, in assenza di fatture passive, stimare i costi con una deduzione forfettaria (nel caso concreto 50%) per quantificare l'evasione ai fini IRPEF
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
art. 10 d.lgs. n. 74/2000
Reato relativo all'evasione IVA. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, trattandosi di imposta comunitaria strutturata su un sistema documentale, non è ammessa la decurtazione di costi non fatturati/registrati ai fini della determinazione dell'IVA evasa
codice di procedura penale, art. 624
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento penale di responsabilità, stante il rigetto del ricorso nel resto
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi)
Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018 (Tirozzi), Rv. 274564-01
Conferma il principio secondo cui l'IVA, quale imposta comunitaria, non consente la detrazione di costi non documentati; richiamata dalla Corte per negare la decurtazione di costi non fatturati ai fini IVA
Massime di principio
- Nelle ipotesi di evasione fiscale separate per IRPEF e IVA, l'IVA richiede prova documentale: costi non fatturati non sono detraibili ai fini IVA, mentre per l'IRPEF il giudice può stimare i costi con criteri forfettari se mancano fatture
- In assenza di documentazione delle spese, il giudice può applicare una deduzione forfettaria dei costi (es. 50%) tenendo conto del volume d'affari e della "virtù" dell'impresa; la scelta deve essere motivata e non essere manifestamente illogica
- Il dolo nel reato tributario può essere desunto dalla sistematica omissione delle dichiarazioni e dall'occultamento delle scritture contabili, soprattutto se l'attività evidenzia un notevole volume d'affari
- Nella determinazione della confisca va rispettata la stessa metodologia probatoria e di computo (inclusi gli eventuali costi dedotti) seguita per accertare l'evasione: se in sede di proscioglimento per alcune annualità si è esclusa responsabilità, ciò deve riverberarsi coerentemente nel calcolo del profitto da confiscare
- Il successo parziale dell'impugnazione (es. solo sulla confisca) può portare a rimessione limitata al punto censurato; invece l'accertamento penale di responsabilità può rimanere irrevocabile per il resto della decisione
- Difesa pratica: chi è indagato per reati fiscali dovrebbe produrre, se possibile, documentazione delle spese (fatture, giustificativi) o consulenze tecniche idonee a rendere meno astratta la stima dei costi e a contestare efficacemente il superamento delle soglie penali
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