Cassazione Penale, Ordinanza n. 14779/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a mesi sei di arresto per violazione della prescrizione imposta con la sorveglianza speciale, consistente nel versare entro trenta giorni dall'esecuzione della misura la cauzione di euro 750,00 alla Cassa delle ammende. Con il primo motivo ha contestato, in fatto, che il giudice di merito non avesse adeguatamente accertato le sue condizioni economiche e quindi l'effettiva impossibilità di adempiere all'obbligo di pagamento. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha chiesto una più favorevole determinazione della pena, sostenendo la necessità di ulteriori mitigazioni del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la prova dell'impossibilità di pagare la cauzione grava sull'interessato, il quale deve fornire specifiche allegazioni, non essendo sufficiente una generica affermazione di indigenza; la decisione di merito aveva inoltre valorizzato la mancanza di allegazioni difensive, l'importo non elevato della cauzione, l'assenza di richiesta di rateizzazione e il tempo disponibile per adempiere. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibilmente rivalutativo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico ed esaustivo il diniego delle attenuanti generiche sulla base della spiccata capacità a delinquere desunta dai precedenti e dell'assenza di elementi positivi. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, poiché la pena era già stata applicata nel minimo edittale e non era quindi ulteriormente riducibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
costituisce la norma incriminatrice per la violazione della prescrizione imposta in sede di sorveglianza speciale relativa al versamento della cauzione alla Cassa delle ammende.
art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575
la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta ai sensi di tale disposizione grava sull'imputato e richiede specifiche allegazioni circa la mancanza di mezzi economici non preordinata né colposamente determinata.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, quando non manchino profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Corte Cost. n. 186 del 2000
richiamata quale base del criterio per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nel ricorso.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione, l'impossibilità di adempiere all'obbligo di versare la cauzione deve essere dimostrata dall'interessato, che ha un vero e proprio onere di allegazione e prova: non basta invocare in modo generico lo stato di indigenza.
- Il giudice di merito può fondare il giudizio di colpevolezza per la violazione della prescrizione anche su elementi quali l'entità non elevata della cauzione, l'assenza di una richiesta di rateizzazione e il tempo disponibile per adempiere, purché la motivazione sia specifica e non illogica.
- La censura in cassazione che si limita a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio o una rivalutazione del merito è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e completa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato valorizzando la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e di prevenzione e l'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato.
- Quando la pena sia già stata applicata al minimo edittale, la richiesta di ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio è infondata se non esistono margini legali per una riduzione ulteriore.
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