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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-209/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 luglio 2019. — Commissione europea contro Repubblica d'Austria. — Inadempimento di uno Stato – Violazione della direttiva 2006/123/CE e degli articoli 49 e 56 TFUE – Restrizioni e requisiti relativi all’ubicazione della sede legale, allo statuto giuridico, alla partecipazione al capitale e alle attività multidisciplinari delle società di ingegneri civili, di consulenti in materia di brevetti e di veterinari. — Causa C-209/18

Giurisprudenza europea62018CJ0209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto integralmente il ricorso per inadempimento della Commissione contro l’Austria. Ha ritenuto applicabile la direttiva servizi sia agli ingegneri civili sia ai veterinari e ha giudicato incompatibili con il diritto UE le norme austriache sulla sede legale, sulla composizione societaria e sulla chiusura alle attività multidisciplinari. La sentenza ribadisce l’interpretazione restrittiva delle deroghe alla direttiva e l’onere per lo Stato membro di dimostrare necessità e proporzionalità dei requisiti imposti alle professioni regolamentate.

Inadempimento dell’Austria per requisiti nazionali relativi alla sede, alla forma societaria, alla partecipazione al capitale e alle attività multidisciplinari delle società di ingegneri civili, consulenti in brevetti e veterinari, incompatibili con la direttiva servizi.

La questione giuridica

Se la normativa austriaca che impone, per talune professioni regolamentate, requisiti sulla sede legale, sullo statuto giuridico, sulla detenzione del capitale e sulla limitazione delle attività multidisciplinari sia compatibile con gli articoli 14, 15 e 25 della direttiva 2006/123/CE e, in subordine, con gli articoli 49 e 56 TFUE; inoltre, se ingegneri civili e veterinari rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che l’Austria è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE avendo mantenuto requisiti discriminatori o sproporzionati in tema di sede legale, statuto societario, composizione del capitale e limitazioni alle attività multidisciplinari per società di ingegneri civili, consulenti in brevetti e veterinari. In particolare, i servizi degli ingegneri civili e dei veterinari rientrano nell’ambito della direttiva; i requisiti di sede legale e residenza sono vietati dall’articolo 14; i requisiti su forma giuridica e capitale, pur astrattamente ammissibili, non superano il test di necessità e proporzionalità dell’articolo 15; il divieto o la limitazione delle attività multidisciplinari non è giustificato ai sensi dell’articolo 25 per le società di ingegneri civili e di consulenti in brevetti.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettere f) e l), direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 14, punto 1, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 15, paragrafi 1, 2, lettere b) e c), e 3, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 25 direttiva 2006/123/CE

Inadempimento dell’Austria per requisiti sulle società di ingegneri civili, consulenti in brevetti e veterinari

Si tratta di un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica d’Austria. La controversia riguarda la compatibilità con la direttiva 2006/123/CE e, in subordine, con gli articoli 49 e 56 TFUE di varie restrizioni nazionali relative alla sede, allo statuto giuridico, alla detenzione del capitale e alle attività multidisciplinari di talune professioni regolamentate.

Parti e contesto procedurale

La Commissione contesta all’Austria di aver mantenuto disposizioni nazionali applicabili alle società di ingegneri civili, di consulenti in materia di brevetti e di veterinari. La Repubblica federale di Germania è intervenuta a sostegno dell’Austria, limitando le proprie osservazioni soprattutto alle società di ingegneri civili.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2006/123/CE;
  • l’articolo 2, paragrafo 2, lettere f) e l), sulla non applicazione ai servizi sanitari e ai servizi resi da notai e ufficiali giudiziari;
  • l’articolo 14, punto 1, sui requisiti vietati, in particolare quelli legati alla sede legale e alla residenza;
  • l’articolo 15, paragrafi 1, 2, lettere b) e c), e 3, sui requisiti relativi allo statuto giuridico e alla detenzione del capitale;
  • l’articolo 25, sulle attività multidisciplinari;
  • gli articoli 49 e 56 TFUE, richiamati dalla Commissione come norme primarie sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi.

Normativa nazionale contestata

La Corte esamina tre blocchi di disposizioni:

  • ZTG per le società di ingegneri civili: sede in Austria presso la sede dello studio di un socio o di un membro del comitato direttivo, limitazioni su soci, amministratori, maggioranza del capitale e gestione.
  • PAG per i consulenti in materia di brevetti: requisito di sede permanente in Austria, limiti ai soci, alla gestione, alla rappresentanza, alla titolarità del capitale e all’oggetto sociale.
  • TÄG per i veterinari: gestione di studio o clinica riservata a veterinari abilitati o a società composte da veterinari, con partecipazione di estranei solo come soci taciti e ulteriori limiti organizzativi.

Applicabilità della direttiva 2006/123/CE

La Corte respinge l’argomento austriaco secondo cui alcune attività sarebbero escluse dall’ambito della direttiva.

Per gli ingegneri civili, la deroga dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera l), non si applica perché riguarda solo i servizi espressamente elencati, cioè quelli resi da notai e ufficiali giudiziari nominati dai pubblici poteri. Gli ingegneri civili non rientrano in tale formulazione.

Per i veterinari, la deroga dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), va interpretata restrittivamente e riguarda solo i servizi sanitari concernenti la salute umana. I servizi veterinari restano quindi soggetti alla direttiva.

Violazione dell’articolo 14 della direttiva 2006/123/CE

La Corte accoglie la censura relativa ai requisiti di sede legale.

Rileva che le disposizioni austriache impongono:

  • alle società di ingegneri civili e di consulenti in brevetti di avere la sede in Austria;
  • almeno a uno dei soci o membri del management di una società di ingegneri civili di avere lo studio in Austria.

Tali prescrizioni costituiscono rispettivamente un requisito legato alla sede legale e un requisito di residenza vietati dall’articolo 14, punto 1, della direttiva. Poiché i requisiti rientrano in tale disposizione, non possono essere giustificati: il loro mantenimento integra quindi un inadempimento.

Violazione dell’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE

La Corte esamina poi i requisiti sullo statuto giuridico e sulla detenzione del capitale.

Constata che:

  • per le società di ingegneri civili, solo persone fisiche e altre società di ingegneri civili possono essere socie, e solo i soci ingegneri civili possono detenere la maggioranza e svolgere funzioni di gestione e rappresentanza;
  • per le società di consulenti in brevetti, i soci sono fortemente limitati e i consulenti devono mantenere un’influenza determinante;
  • per le società di veterinari, la partecipazione di non veterinari è esclusa o fortemente compressa, con ulteriori limiti sulla direzione delle succursali.

Tali requisiti rientrano nell’articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c). La Corte riconosce che gli obiettivi invocati dall’Austria — tutela dell’indipendenza, della qualità del servizio, della riservatezza e, per i veterinari, della salute pubblica — possono costituire motivi imperativi di interesse generale. Tuttavia, l’Austria non dimostra che le misure siano coerenti, necessarie e proporzionate.

Un passaggio decisivo riguarda la normativa sui consulenti in brevetti: la Corte osserva che il regime austriaco è incoerente perché consente ai familiari dei professionisti di diventare soci, ma non consente un’analoga apertura alle società di altri Stati membri. Tale incoerenza impedisce di ritenere soddisfatto il test di proporzionalità.

Per i veterinari, la Corte ricorda inoltre che l’esclusione totale dei non professionisti dal capitale eccede quanto necessario, poiché un controllo effettivo da parte dei veterinari potrebbe essere assicurato anche con una partecipazione minoritaria di terzi.

Conclusione: la censura ex articolo 15 è fondata e, per questo profilo, non occorre esaminare gli articoli 49 TFUE.

Violazione dell’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE

La Corte accoglie anche la censura sulle attività multidisciplinari.

Per le società di ingegneri civili, la ZTG consente l’associazione con altre professioni solo in forma molto limitata e solo a certe condizioni; per i consulenti in brevetti, la PAG limita l’attività della società all’esercizio della professione e a funzioni accessorie.

La Corte ritiene che queste regole limitino l’esercizio congiunto o associato di attività diverse, e che l’Austria non abbia dimostrato in modo concreto perché misure meno restrittive — ad esempio regole interne o di organizzazione volte a prevenire conflitti di interesse — non sarebbero sufficienti a salvaguardare l’indipendenza, l’imparzialità e l’integrità professionale.

Ne consegue la violazione dell’articolo 25 della direttiva.

Dispositivo

La Corte dichiara che la Repubblica d’Austria, mantenendo:

  • requisiti sulla sede per le società di ingegneri civili e di consulenti in brevetti;
  • requisiti sullo statuto giuridico e sulla detenzione del capitale per società di ingegneri civili, consulenti in brevetti e veterinari;
  • restrizioni alle attività multidisciplinari per società di ingegneri civili e consulenti in brevetti,

è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 14, punto 1, 15, paragrafi 1, 2, lettere b) e c), e 3, e 25 della direttiva 2006/123/CE.

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese; la Repubblica federale di Germania sopporta le proprie.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentolibera prestazione dei serviziprofessioni regolamentatesocietà professionaliservizi sanitari veterinari

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