Corte di giustizia, Sentenza C-490/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2025. — Neos SpA contro Ryanair DAC e Commissione europea. — Impugnazione – Aiuto di Stato – Regime di aiuti – Misure di sostegno alle compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio nazionale nel contesto della pandemia di COVID-19 – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Obbligo di motivazione. — Causa C-490/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione sul regime italiano di compensazione per le compagnie aeree colpite dalla pandemia. Secondo la Corte, la Commissione aveva motivato in modo sufficiente la propria scelta di non sollevare obiezioni, anche se la motivazione era sintetica e non affrontava espressamente tutte le disposizioni del diritto dell’Unione potenzialmente rilevanti. La causa è rinviata al Tribunale per l’esame dei motivi di merito e procedurali non ancora decisi.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato COVID-19: sufficienza della motivazione della decisione della Commissione che non solleva obiezioni a un regime di compensazione per compagnie aeree titolari di licenza italiana.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel ritenere insufficiente la motivazione della decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il regime italiano di compensazione per le compagnie aeree, in particolare per quanto riguarda: i) la qualificazione del requisito di trattamento retributivo minimo come indissolubilmente connesso alla misura ma non inerente al suo obiettivo; ii) l’esame di tale requisito alla luce dell’articolo 8 del regolamento Roma I e non anche dell’articolo 56 TFUE.
Principio di diritto
La Corte afferma che, in una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e con cui non si sollevano obiezioni, l’obbligo di motivazione è soddisfatto quando dal testo dell’atto emergono in modo chiaro e non equivoco le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto di non incontrare serie difficoltà di compatibilità con il mercato interno; la motivazione può essere succinta e non deve giustificare separatamente l’assenza di esame esplicito di tutte le possibili disposizioni o principi del diritto dell’Unione, inclusi l’articolo 56 TFUE, né ogni passaggio relativo a una condizione dell’aiuto. Il Tribunale ha quindi errato nell’annullare la decisione per difetto di motivazione; la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al Tribunale per l’esame degli altri motivi.
Norme richiamate
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), articolo 8, paragrafo 1
Impugnazione su un regime italiano di aiuti di Stato per il trasporto aereo nel contesto covid-19
La Corte di giustizia, in sede di impugnazione, esamina la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione relativa alla compatibilità di un regime italiano di compensazione per compagnie aeree titolari di licenza italiana. Il nodo centrale riguarda l’obbligo di motivazione della decisione della Commissione che, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, aveva deciso di non sollevare obiezioni.
Fatti e svolgimento del procedimento
Nel maggio 2020 l’Italia ha istituito un fondo da 130 milioni di euro per compensare i danni subiti dal settore aereo a causa della pandemia di COVID-19. Con successivo decreto-legge n. 104/2020 sono stati autorizzati anticipi fino a 50 milioni di euro in favore delle compagnie aeree che soddisfacevano le condizioni previste dall’articolo 198 del decreto-legge n. 34/2020.
La misura è stata notificata alla Commissione il 15 ottobre 2020. Il 22 dicembre 2020 la Commissione l’ha dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, decidendo di non sollevare obiezioni.
La Ryanair ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale deducendo quattro motivi: violazione del principio di non discriminazione e delle libertà fondamentali, violazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e dell’esame di proporzionalità, violazione dei diritti procedurali per mancata apertura del procedimento formale e violazione dell’obbligo di motivazione.
La sentenza del Tribunale
Il Tribunale ha accolto il quarto motivo e annullato la decisione della Commissione per difetto di motivazione. Ha ritenuto, in particolare, che la Commissione non avesse spiegato in modo chiaro il rapporto tra il requisito del trattamento retributivo minimo e la misura di aiuto, né perché avesse esaminato tale requisito solo alla luce dell’articolo 8 del regolamento Roma I e non anche, in particolare, dell’articolo 56 TFUE.
I motivi dell’impugnazione
Neos SpA, intervenuta a sostegno della decisione della Commissione, ha impugnato la sentenza del Tribunale deducendo essenzialmente due errori di diritto:
- il Tribunale avrebbe travisato la portata dell’obbligo di motivazione della Commissione;
- il Tribunale avrebbe erroneamente preteso una motivazione specifica sulla compatibilità del requisito retributivo minimo con ogni possibile disposizione del diritto dell’Unione, in particolare con la libera prestazione dei servizi.
La Commissione e Air Dolomiti hanno condiviso le censure della Neos, mentre Ryanair ha difeso la sentenza del Tribunale.
Il ragionamento della Corte sull’obbligo di motivazione
La Corte ricorda anzitutto che la motivazione richiesta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto e consentire ai destinatari e al giudice di comprendere l’iter logico seguito. Nel caso delle decisioni di non obiezione adottate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, è sufficiente che la Commissione esponga le ragioni per cui ritiene di non incontrare serie difficoltà di compatibilità con il mercato interno; la motivazione può essere succinta.
Esaminando la decisione controversa, la Corte osserva che:
- la Commissione aveva descritto la misura, il suo obiettivo compensativo e le condizioni di ammissibilità;
- aveva spiegato che la misura rientrava nell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ed era proporzionata al danno;
- aveva poi ricordato che una misura di aiuto non può essere dichiarata compatibile se viola altre disposizioni del diritto dell’Unione;
- aveva infine valutato il requisito del trattamento retributivo minimo alla luce del regolamento Roma I, concludendo che esso non appariva contrario ad altre disposizioni del diritto dell’Unione.
Secondo la Corte, dall’articolazione dei punti 93 e 95 della decisione emergeva sufficientemente chiaramente che la Commissione riteneva necessario un esame complementare del requisito retributivo minimo perché esso non era inerente all’obiettivo della misura. La Corte afferma inoltre che la Commissione non era tenuta a motivare in modo dettagliato l’assenza di un esame esplicito rispetto all’articolo 56 TFUE o ad altre disposizioni potenzialmente pertinenti, considerato anche l’elevatissimo numero di norme astrattamente invocabili.
Esito della censura sul requisito retributivo minimo
La Corte conclude che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere insufficiente la motivazione della decisione della Commissione, sia quanto al rapporto tra il requisito del trattamento retributivo minimo e la misura di aiuto, sia quanto al fatto che la Commissione non aveva spiegato perché avesse valorizzato l’articolo 8 del regolamento Roma I e non l’articolo 56 TFUE.
Viene inoltre precisato che la fondatezza della motivazione è distinta dalla sua sufficienza: anche se il ragionamento della Commissione potesse essere contestabile nel merito, ciò non implica di per sé una violazione dell’obbligo di motivazione.
Dispositivo e rinvio al Tribunale
La Corte annulla la sentenza del Tribunale. Ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, però, non decide definitivamente sull’intera controversia, perché restano non esaminati dal Tribunale i motivi di merito e procedurali della Ryanair relativi a discriminazione, libertà fondamentali, proporzionalità dell’aiuto e mancata apertura del procedimento formale.
Per tale ragione, la causa è rinviata al Tribunale, che dovrà pronunciarsi sui primi tre motivi di ricorso e sulla seconda parte del quarto motivo. Le spese sono riservate.
Principio affermato
In una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto di Stato, l’obbligo di motivazione è rispettato se il ragionamento seguito dall’istituzione emerge in modo chiaro e non equivoco dal contesto e dal tenore dell’atto; non è necessario motivare in modo dettagliato la mancata verifica della misura rispetto a ogni possibile disposizione del diritto dell’Unione diversa dalle norme sugli aiuti di Stato, né fornire una giustificazione autonoma per ciascun riferimento normativo potenzialmente pertinente.
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