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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-766/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 gennaio 2025. — Parlamento europeo contro Axa Assurances Luxembourg SA e a. — Impugnazione – Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Pluralità di parti convenute nel procedimento di primo grado – Sentenza pronunciata in contumacia nei confronti di una di tali parti e oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Ricevibilità dell’impugnazione proposta contro tale sentenza – Presupposti – Articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Ricevibilità della comparsa di risposta ad un’impugnazione proposta dalla parte condannata in contumacia in primo grado – Articolo 172 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione incidentale proposta dalla parte condannata in contumacia la quale ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale – Articolo 176, paragrafo 1, e articolo 178 del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità – Clausola compromissoria – Articolo 272 TFUE – Contratto di assicurazione concluso dal Parlamento europeo – Clausola di esclusione dei danni direttamente o indirettamente connessi a un caso di inondazione – Portata. — Causa C-766/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione del Parlamento europeo e l’impugnazione incidentale della NN. Ha chiarito che, quando una sentenza del Tribunale è resa in contumacia solo nei confronti di una parte e l’opposizione riguarda esclusivamente i capi relativi a quella parte, restano comunque impugnabili i capi decisi in contraddittorio rispetto alle altre convenute. Ha inoltre confermato che la clausola di esclusione del contratto assicurativo MRC copriva i danni derivanti dall’evento meteorologico verificatosi nel cantiere dell’edificio KAD.

Impugnazione e impugnazione incidentale contro sentenza del Tribunale in una controversia contrattuale ex articolo 272 TFUE: ricevibilità dell’impugnazione quando la sentenza è stata resa in contumacia solo verso una delle più parti convenute e, nel merito, portata della clausola di esclusione per danni connessi a un caso di inondazione in una polizza assicurativa del Parlamento europeo.

La questione giuridica

Se l’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto sia ricevibile contro i capi della sentenza del Tribunale pronunciati in contraddittorio nei confronti di alcune convenute, quando un’altra convenuta è stata condannata in contumacia e ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale; se la parte contumace abbia interesse a presentare comparsa di risposta ex articolo 172 del regolamento di procedura della Corte; se la medesima parte possa proporre impugnazione incidentale ex articoli 176 e 178 del regolamento di procedura della Corte pur avendo anche introdotto opposizione in primo grado; nel merito, se il Tribunale abbia errato nell’interpretare la clausola contrattuale che esclude la copertura per danni direttamente o indirettamente connessi a un caso di inondazione.

Principio di diritto

L’impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale è ricevibile solo per i capi che, riguardando parti diverse dal convenuto contumace che abbia proposto opposizione, costituiscono una decisione definitiva non soggetta a opposizione; invece, i capi della sentenza relativi alla parte contumace che ha attivato l’opposizione non possono essere impugnati finché il procedimento di opposizione è pendente. Una parte contumace in primo grado può presentare comparsa di risposta e, se ricorrono le condizioni degli articoli 172, 176 e 178 del regolamento di procedura, anche impugnazione incidentale; tuttavia, se ha parallelamente proposto opposizione contro gli stessi capi della sentenza, l’impugnazione incidentale è irricevibile perché la sentenza non è ancora definitiva su quei capi. Nel merito, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nell’interpretare la clausola di esclusione per danni connessi a un caso di inondazione: in assenza di una definizione contrattuale restrittiva, il termine va inteso secondo il suo senso corrente e il contesto del contratto, potendo ricomprendere un accumulo di acque piovane causato da forti precipitazioni.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 172 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 176 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 178 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 171 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 163 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo I.12.3.1.1 del contratto MRC
  • Articolo I.13.2 e I.13.2.1 del contratto MRC
  • Articolo I.15.1.1 del contratto MRC
  • Articolo I.18.1 del contratto MRC
  • Articolo I.19 del contratto MRC
  • Articolo II.1 del contratto MRC

Impugnazione contro sentenza del Tribunale in controversia assicurativa del Parlamento europeo

La pronuncia riguarda un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto contro una sentenza del Tribunale resa in una controversia contrattuale ex articolo 272 TFUE, relativa a un contratto di assicurazione multirischi cantiere stipulato dal Parlamento europeo per l’edificio KAD di Lussemburgo. La causa coinvolge più assicuratori convenuti in primo grado, di cui una parte, la NN, è rimasta contumace davanti al Tribunale e ha poi proposto opposizione.

Fatti e procedimento principale

Nel 2012 l’Unione, rappresentata dal Parlamento, ha stipulato il contratto MRC con Axa e altre coassicuratrici, tra cui la NN. Dopo forti precipitazioni del 27 e 30 maggio 2016, l’acqua piovana si è infiltrata nel piano interrato del cantiere dell’edificio KAD, provocando danni ad attrezzature tecniche. Il Parlamento ha chiesto l’indennizzo sulla base del contratto, ma gli assicuratori hanno opposto, tra l’altro, la clausola di esclusione per danni direttamente o indirettamente connessi a un caso di inondazione di cui all’articolo I.15.1.1 del contratto.

Dinanzi al Tribunale, la NN non ha depositato comparsa di risposta ed è stata condannata in contumacia ai punti 1 e 3 del dispositivo. Parallelamente, il Tribunale ha respinto le domande contro Axa e le altre coassicuratrici, ritenendo che il fenomeno occorso integrasse una "inondazione" ai sensi della clausola di esclusione.

Questioni di ricevibilità dell’impugnazione principale

La Corte ha innanzitutto distinto la situazione dalla precedente sentenza Eulex Kosovo/SC. Ha affermato che l’impugnazione è irricevibile solo quando la sentenza del Tribunale sia ancora aperta all’opposizione sui capi impugnati. Se invece la sentenza è stata resa in contraddittorio nei confronti di alcune parti e in contumacia nei confronti di un’altra, l’opposizione di quest’ultima incide solo sui capi che la riguardano; i capi relativi alle altre parti costituiscono una decisione che conclude il procedimento ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e possono essere impugnati.

Per questo motivo l’impugnazione del Parlamento, limitata ai punti 2 e 4 del dispositivo relativi ad Axa e alle altre convenute costituite, è stata dichiarata ricevibile.

Ricevibilità della comparsa di risposta e dell’impugnazione incidentale della NN

La Corte ha poi esaminato la posizione della NN. Ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura, può presentare comparsa di risposta qualsiasi parte della causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbia interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione. La circostanza che la NN sia stata contumace in primo grado non le fa perdere la qualità di parte. Inoltre, la Corte ha riconosciuto un interesse concreto della NN a partecipare, poiché la valutazione giuridica sul significato della clausola di esclusione poteva riflettersi sul procedimento di opposizione pendente dinanzi al Tribunale.

Diversamente, l’impugnazione incidentale della NN è stata dichiarata irricevibile. Pur essendo soddisfatti, in astratto, i presupposti degli articoli 172, 176 e 178 del regolamento di procedura, la NN aveva già proposto opposizione davanti al Tribunale contro gli stessi capi della sentenza. Poiché l’opposizione riapre il procedimento e impedisce di considerare definitivi quei capi, la Corte ha esteso il ragionamento di Eulex Kosovo/SC anche all’ipotesi di pluralità di convenuti: non è possibile proporre impugnazione incidentale dinanzi alla Corte contro capi che sono ancora sub iudice in sede di opposizione.

Esame del merito: interpretazione della clausola di esclusione per inondazione

Nel merito, il Parlamento sosteneva che il Tribunale avesse violato i principi di interpretazione del diritto dell’Unione e, in subordine, avesse snaturato la clausola contrattuale. La Corte ha ricordato che non può sostituirsi al Tribunale nella valutazione dei fatti e delle prove, salvo travisamento manifesto, e che la lettura di una clausola contrattuale non è di per sé sindacabile come interpretazione del diritto, salvo che sia invocata una violazione del diritto dell’Unione applicabile al contratto.

La Corte ha ritenuto corretta la metodologia seguita dal Tribunale: in mancanza di una definizione contrattuale del termine "inondazione", è legittimo far riferimento al significato corrente della parola, al contesto contrattuale e alla volontà comune delle parti. Non esisteva, secondo la Corte, alcun principio generale di copertura integrale dei rischi che imponesse un’interpretazione restrittiva della clausola di esclusione. È stata quindi confermata la lettura secondo cui un accumulo di acque piovane causato da forti precipitazioni rientra nella nozione di inondazione ai sensi dell’articolo I.15.1.1 del contratto MRC.

Secondo e terzo motivo di impugnazione

Il secondo motivo, fondato su una presunta contraddizione della motivazione, è stato respinto: la Corte ha chiarito che il Tribunale non ha basato la distinzione tra "inondazione" e "danni da acqua" sull’origine naturale dell’evento, bensì sul fatto che l’evento dannoso derivasse da un fattore esterno al bene assicurato. Il terzo motivo, relativo a travisamenti dei fatti e delle prove, è stato respinto in parte perché inoperante e in parte perché irricevibile, poiché le doglianze miravano in sostanza a contestare le valutazioni di fatto del Tribunale.

Dispositivo e spese

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione principale del Parlamento e l’impugnazione incidentale della NN. Ha inoltre condannato la NN alle spese relative all’impugnazione incidentale, mentre ciascuna parte ha sopportato le proprie spese in relazione all’impugnazione principale.

Principi affermati

  • Una sentenza del Tribunale resa in contumacia nei confronti di una sola parte non impedisce l’impugnazione dei capi del dispositivo pronunciati in contraddittorio nei confronti delle altre parti convenute.
  • La parte contumace in primo grado conserva, in linea di principio, la qualità di parte ai fini della comparsa di risposta e dell’impugnazione incidentale, se sussiste un interesse all’esito del giudizio di impugnazione.
  • Se la medesima parte ha già proposto opposizione dinanzi al Tribunale sui capi della sentenza che intende contestare incidentalmente, l’impugnazione incidentale è irricevibile, perché quei capi non sono ancora definitivi.
  • In materia contrattuale, in assenza di definizione pattizia, il termine "inondazione" può essere interpretato secondo il significato corrente e il contesto del contratto, senza che operi un principio automatico di interpretazione restrittiva delle clausole di esclusione.

Come è indicizzato

Materieimpugnazioni dinanzi alla corte di giustiziaprocedimento contumacialecontratti dell’unione europeaassicurazione cantiereinterpretazione delle clausole di esclusione

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