Corte di giustizia, Sentenza C-677/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 23 gennaio 2025. — A. B. e F. B. contro Slovenská sporiteľňa, a.s. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Requisiti relativi alle informazioni da inserire in un tale contratto di credito – Obbligo di informazione – Durata del contratto – Tasso annuo effettivo globale (TAEG) – Ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG. — Causa C-677/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta gli obblighi informativi dei contratti di credito ai consumatori in senso orientato alla trasparenza effettiva. Per la durata del contratto, non è necessaria un’indicazione formale separata se il consumatore può ricavarla con certezza dalle clausole contrattuali; per il TAEG, invece, le ipotesi di calcolo devono essere indicate espressamente nel contratto. La questione relativa alla direttiva 2005/29 è stata dichiarata irricevibile.
Contratto di credito ai consumatori: la durata può essere desumibile dalle clausole contrattuali, ma le ipotesi di calcolo del TAEG devono essere indicate espressamente nel contratto
La questione giuridica
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48 imponga che la durata del contratto di credito sia indicata espressamente nel testo contrattuale oppure consenta che essa sia ricavata dal consumatore dalle altre clausole; se, inoltre, la durata del contratto rilevi ai fini del periodo "durante l’operazione" della direttiva 2005/29; e se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48 richieda l’indicazione esplicita nel contratto delle ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG.
Principio di diritto
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48 non impone che la durata del contratto di credito sia indicata con una formula formale e autonoma, purché le clausole del contratto consentano al consumatore di determinarla senza difficoltà e con certezza; invece, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), impone che le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG siano menzionate espressamente e in modo chiaro nel contratto, non essendo sufficiente che il consumatore le ricavi da solo leggendo l’insieme delle clausole. La seconda questione è stata dichiarata irricevibile perché ipotetica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2005/29/CE
- Direttiva 2008/48/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 10, paragrafo 2, lettere c) e g), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 23, direttiva 2008/48/CE
- Allegato I, parte II, direttiva 2008/48/CE
- Direttiva 2011/90/UE
Contratto di credito ai consumatori: durata contrattuale e ipotesi di calcolo del TAEG
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Krajský súd v Prešove (Slovacchia) in una controversia tra due consumatori e una banca, relativa alla validità di clausole di un contratto di credito e alla richiesta di qualificare il credito come esente da interessi e spese.
Fatti e procedimento principale
Il 29 ottobre 2014 A. B. e F. B. hanno concluso con Slovenská sporiteľňa, a.s. un contratto di credito a tempo determinato, con rimborso in 108 rate mensili di EUR 54,20. Il contratto indicava il TAEG, l’importo totale da rimborsare e una formula sulle ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG, ma i ricorrenti sostenevano che mancasse un’indicazione sufficientemente chiara della durata del contratto e delle ipotesi di calcolo del TAEG.
Normativa rilevante
La Corte esamina in particolare la direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, con riferimento a:
- articolo 5, paragrafo 1, lettera g), sulle informazioni precontrattuali;
- articolo 6, paragrafo 1, lettera f), per alcuni contratti specifici;
- articolo 10, paragrafo 2, lettere c) e g), sulle informazioni da inserire nel contratto;
- articolo 14, paragrafo 1, sul diritto di recesso;
- articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5, sul calcolo del TAEG;
- articolo 22, paragrafo 1, sull’armonizzazione piena;
- articolo 23, sulle sanzioni. È richiamata anche la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1.
Prima questione: durata del contratto
Il giudice del rinvio chiedeva se la durata debba essere indicata espressamente oppure possa essere desunta dal consumatore dalle altre clausole, come il numero delle rate e le date della prima e dell’ultima scadenza.
La Corte richiama la propria giurisprudenza sulla funzione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48: le informazioni contrattuali devono essere chiare e concise per consentire al consumatore di conoscere diritti e obblighi e di assicurare la corretta esecuzione del contratto. Facendo applicazione del ragionamento già seguito per l’indicazione delle rate nell’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), la Corte afferma che la durata del contratto non deve necessariamente essere formulata mediante una data precisa di inizio e di fine, se le clausole consentono al consumatore di determinarla senza difficoltà e con certezza.
La Corte osserva che la durata è strettamente collegata alla piena esecuzione delle obbligazioni delle parti e, quindi, al rimborso integrale del credito. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce dell’insieme delle clausole contrattuali, se il consumatore possa effettivamente ricavare la durata del contratto.
Seconda questione: rapporto con la direttiva 2005/29
Il giudice del rinvio domandava se l’indicazione della durata del contratto determini il periodo che si colloca “durante” l’operazione commerciale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29.
La Corte dichiara la questione irricevibile. Rileva che la controversia principale riguarda la nullità di clausole contrattuali per violazione della direttiva 2008/48 e della normativa nazionale di recepimento, e che la decisione di rinvio non spiega perché una risposta sulla direttiva 2005/29 sia necessaria per risolvere la controversia. La questione è quindi ritenuta ipotetica.
Terza questione: ipotesi di calcolo del TAEG
La Corte affronta infine il problema se le ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG debbano essere esplicitamente indicate nel contratto o se sia sufficiente che il consumatore possa individuarle leggendo le clausole contrattuali.
Richiamando l’articolo 19 della direttiva 2008/48, la Corte evidenzia che il calcolo del TAEG si fonda su ipotesi normative precise e che, in fase precontrattuale, tali ipotesi devono essere presentate anche mediante esempi rappresentativi per consentire il confronto tra offerte. Nel contratto, l’indicazione delle ipotesi serve a permettere al consumatore di verificare la correttezza del TAEG e di far valere i propri diritti, incluso il diritto di recesso ex articolo 14. La Corte sottolinea che tali ipotesi possono essere complesse e che la loro omissione può incidere in modo significativo sulla possibilità del consumatore di valutare l’impegno assunto.
Ne deriva che le ipotesi di calcolo devono essere menzionate in modo chiaro, conciso ed esplicito nel contratto di credito; non è sufficiente che il consumatore le ricavi autonomamente dall’insieme delle clausole. La Corte richiama anche la proporzionalità della sanzione nazionale di decadenza del creditore da interessi e spese, ritenuta coerente con l’articolo 23 della direttiva.
Decisione della Corte
La Corte dichiara che:
- ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48, la durata del contratto non deve essere indicata espressamente se il consumatore può determinarla senza difficoltà e con certezza dalle clausole contrattuali;
- ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48, le ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG devono essere esplicitamente menzionate nel contratto;
- la seconda questione, relativa alla direttiva 2005/29, è irricevibile.
Implicazioni pratiche
La decisione conferma un approccio pragmatico alla trasparenza contrattuale: per la durata del credito è sufficiente una determinabilità certa dal testo contrattuale, mentre per il TAEG l’esigenza di chiarezza è più rigorosa e richiede una menzione espressa delle ipotesi di calcolo. Per gli operatori del credito, ciò impone particolare attenzione alla redazione del contratto, soprattutto per evitare le sanzioni previste dal diritto nazionale di recepimento.
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