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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-187/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 gennaio 2025. — Causa promossa da E. V. G.-T. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Lörrach. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Certificato successorio europeo – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 67, paragrafo 1 – Decisioni adottate dall’autorità di rilascio – Assenza di esercizio di una funzione giurisdizionale – Irricevibilità. — Causa C-187/23

Giurisprudenza europea62023CJ0187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Lörrach perché, nel procedimento di rilascio del certificato successorio europeo, l’autorità nazionale non esercita una funzione giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Nel contempo, la Corte ha chiarito che il certificato non può essere rilasciato se nel procedimento emergono contestazioni sugli elementi da certificare, salvo che esse siano già state definitivamente decise in altro procedimento. La pronuncia valorizza la natura probatoria e uniforme del certificato e la necessità di preservarne l’affidabilità nei rapporti transfrontalieri.

Rinvio pregiudiziale irricevibile: l’autorità che rilascia il certificato successorio europeo, quando applica l’articolo 67 del regolamento n. 650/2012, non esercita una funzione giurisdizionale ai fini dell’articolo 267 TFUE.

La questione giuridica

Se l’autorità di rilascio del certificato successorio europeo possa essere qualificata come "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE quando decide sulla domanda ex articolo 67 del regolamento n. 650/2012; in subordine, se l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), debba essere interpretato nel senso che qualsiasi contestazione sugli elementi da certificare impedisce il rilascio del certificato, anche se proposta nel medesimo procedimento, già esaminata in altro procedimento, oppure non circostanziata, e se occorra indicare i motivi del rigetto delle contestazioni.

Principio di diritto

L’autorità investita della domanda di rilascio del certificato successorio europeo, quando opera ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 650/2012, non esercita una funzione giurisdizionale ai fini dell’articolo 267 TFUE; di conseguenza, il rinvio pregiudiziale è irricevibile. Inoltre, l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), impone di non rilasciare il certificato in presenza di contestazioni sugli elementi da certificare sollevate nel procedimento di rilascio, salvo che tali contestazioni siano già state definitivamente respinte in un altro procedimento da una decisione avente autorità di cosa giudicata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 3 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 63 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 66 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 69 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 72 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014
  • Articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014

Rinvio pregiudiziale sul rilascio del certificato successorio europeo

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dall’Amtsgericht Lörrach nell’ambito di un procedimento per il rilascio di un certificato successorio europeo a favore della moglie superstite del defunto. La Corte è chiamata, in via preliminare, a verificare se il giudice tedesco, quando decide come autorità di rilascio ai sensi del regolamento n. 650/2012, eserciti una funzione giurisdizionale tale da legittimare il rinvio ex articolo 267 TFUE.

Fatti e procedimento principale

Dopo la morte di P.M.J.T., la moglie superstite ha chiesto il rilascio di un certificato successorio europeo per essere indicata come unica erede. A sostegno della domanda ha prodotto un testamento congiuntivo del 23 luglio 2020. Il figlio e i nipoti del defunto hanno contestato la validità di tale testamento, sostenendo l’incapacità di testare del de cuius e l’inautenticità della firma.

Il giudice del rinvio ha ritenuto infondate tali contestazioni sul piano fattuale, ma ha sollevato dubbi interpretativi sull’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012, chiedendo in sostanza:

  • se qualsiasi contestazione osti al rilascio del certificato;
  • se rilevino anche contestazioni già esaminate in altro procedimento;
  • se contino anche contestazioni non circostanziate o abusive;
  • in quale forma vadano indicati i motivi del rigetto delle contestazioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (UE) n. 650/2012, in particolare:

  • articolo 3, che definisce il concetto di "organo giurisdizionale" e di "decisione";
  • articolo 63, sullo scopo del certificato successorio europeo;
  • articolo 66, sull’esame della domanda;
  • articolo 67, sul rilascio del certificato;
  • articolo 69, sugli effetti del certificato;
  • articolo 72, sulle procedure di ricorso.

È inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014, che impone l’uso del modulo V per il certificato successorio europeo.

Ragionamento della Corte sulla nozione di giurisdizione

La Corte ricorda che la nozione di "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE dipende dalla natura delle funzioni esercitate nel contesto specifico. Nel caso di specie, l’autorità di rilascio del certificato successorio europeo non compie un’attività di natura giurisdizionale, ma una verifica funzionale al rilascio del certificato, secondo un regime che non le attribuisce il potere di risolvere le contestazioni tra i soggetti interessati.

La Corte osserva che:

  • l’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, consente il rilascio solo quando gli elementi da certificare sono stati accertati;
  • l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), vieta il rilascio quando tali elementi sono contestati;
  • l’articolo 66 impone all’autorità di verificare la domanda, informare i beneficiari e, se necessario, sentire gli interessati;
  • il modulo V contiene una dichiarazione secondo cui, al momento del rilascio, i beneficiari non contestavano gli elementi certificati.

Da ciò la Corte deduce che l’autorità di rilascio deve rifiutare il certificato in presenza di contestazioni, non potendo essa stessa deciderle.

Interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

La Corte chiarisce che la nozione di contestazione comprende ogni contestazione sugli elementi da certificare, anche se formulata nel medesimo procedimento di rilascio e anche se non circostanziata. Non è dunque possibile rilasciare il certificato sulla base di una valutazione del merito delle contestazioni da parte della stessa autorità di rilascio.

Tuttavia, la Corte precisa una limitata eccezione: se la contestazione è stata già definitivamente respinta in un diverso procedimento da una decisione passata in giudicato, essa non ostacola più il rilascio del certificato. La ragione è preservare l’affidabilità dello strumento e impedire che un certificato sia rilasciato quando il suo contenuto potrebbe essere successivamente smentito da una decisione giudiziaria.

Funzione e affidabilità del certificato successorio europeo

La Corte collega la soluzione agli obiettivi del regolamento n. 650/2012, che mira a facilitare la regolazione rapida ed efficace delle successioni transfrontaliere e a consentire a eredi, legatari ed altri interessati di dimostrare facilmente i propri diritti in un altro Stato membro.

Poiché il certificato produce effetti in tutti gli Stati membri e gode di forza probatoria elevata, esso deve essere rilasciato solo in assenza di contestazioni sugli elementi certificati. In caso contrario, l’uso del certificato potrebbe generare nuove controversie nei rapporti con terzi e compromettere l’uniformità e l’affidabilità del sistema.

Esito sulla ricevibilità

Poiché il giudice del rinvio, quando decide sul rilascio del certificato successorio europeo, non esercita funzioni giurisdizionali, la Corte conclude che non è soddisfatta la condizione soggettiva per il rinvio pregiudiziale. La domanda viene quindi dichiarata irricevibile.

Dispositivo

La Corte dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Lörrach.

Principi utili per la pratica

La pronuncia è rilevante perché chiarisce che:

  • la procedura di rilascio del certificato successorio europeo ha natura non giurisdizionale ai fini dell’articolo 267 TFUE;
  • la presenza di contestazioni sugli elementi da certificare impedisce il rilascio del certificato;
  • l’autorità di rilascio non può arbitrare il conflitto tra i soggetti interessati, ma deve rinviare al procedimento di ricorso o ad altro giudizio idoneo;
  • solo le contestazioni già definitivamente respinte in altro procedimento cessano di ostare al rilascio.

Come è indicizzato

Materiesuccessioni transfrontalierecertificato successorio europeorinvio pregiudizialenozione di giurisdizionediritto internazionale privato dell’unione

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