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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-518/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 gennaio 2025. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Omissioni ingannevoli – Invito all’acquisto – Informazioni sostanziali – Informazioni da fornire al consumatore sulle modalità di calcolo del prezzo – Offerta di fornitura di energia elettrica online – Simulatore di tariffe – Indicazione di una percentuale di maggiorazione del prezzo applicabile al consumatore. — Causa C-518/23

Giurisprudenza europea62023CJ0518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata dell’obbligo informativo previsto per gli inviti all’acquisto ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. In una pubblicità online di un’offerta di energia elettrica, non è necessario comunicare al consumatore la percentuale esatta di una componente variabile del prezzo, se il contesto informativo consente comunque una scelta consapevole. La decisione valorizza il contenuto complessivo dell’invito all’acquisto e non richiede che il consumatore possa ricostruire da solo il prezzo finale in modo numerico.

Invito all’acquisto online di energia elettrica: le informazioni sulle modalità di calcolo del prezzo devono indicare necessariamente la percentuale esatta della componente variabile?

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c), della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che, in un invito all’acquisto online relativo a una fornitura di energia elettrica, le informazioni sulle modalità di calcolo del prezzo debbano contenere la percentuale esatta di una componente variabile del prezzo, in modo da consentire al consumatore di calcolare autonomamente il prezzo finale conoscendo i propri consumi.

Principio di diritto

Nell’ambito di un invito all’acquisto effettuato mediante comunicazione commerciale online, l’articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c), della direttiva 2005/29 non impone che le informazioni sulle modalità di calcolo del prezzo contengano necessariamente la percentuale esatta di una componente variabile del prezzo, come la quota di bilanciamento, tale da consentire al consumatore di determinare autonomamente il prezzo finale; è sufficiente che la comunicazione indichi l’applicabilità in linea di principio di tale percentuale, eventualmente il suo ordine di grandezza e gli elementi che ne incidono, purché il consumatore medio disponga delle informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettera d), direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettera i), direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettera c), direttiva 2005/29/CE
  • UWG (legge tedesca sulla concorrenza sleale)
  • Articolo 5a UWG
  • Articolo 5b UWG

Invito all’acquisto online e indicazione delle modalità di calcolo del prezzo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in materia di pratiche commerciali sleali, con specifico riferimento a un simulatore di tariffe online per la fornitura di energia elettrica. La Corte è stata chiamata a stabilire quale livello di dettaglio informativo sia richiesto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c), della direttiva 2005/29/CE quando il prezzo dipende anche da una componente variabile.

Fatti e procedimento principale

NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH offre energia elettrica, anche per clienti con sistemi di riscaldamento elettrico ad accumulazione e contatore a doppia tariffa. In presenza di consumi congiunti e non separabili, alcuni gestori di rete applicano una quota di bilanciamento, che comporta l’addebito a tariffa piena di una parte del consumo conteggiato a tariffa ridotta, espressa come percentuale forfettaria.

Sul proprio sito Internet, la società mette a disposizione un simulatore di tariffe che consente ai clienti di inserire dati relativi ai consumi e ottenere un’offerta contrattuale. L’Unione federale dei consumatori ha contestato che il simulatore non indicasse la percentuale esatta della quota di bilanciamento applicabile, sostenendo che ciò rendeva fuorviante il prezzo finale mostrato. I giudici di merito hanno respinto l’azione; il Bundesgerichtshof ha quindi chiesto l’interpretazione della direttiva 2005/29.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2005/29, in particolare:

  • il considerando 14, che distingue azioni e omissioni ingannevoli e collega gli obblighi informativi all’invito all’acquisto;
  • il considerando 18, che fissa il parametro del consumatore medio;
  • l’articolo 2, lettera i), che definisce l’"invito all’acquisto" come una comunicazione commerciale indicante caratteristiche e prezzo del prodotto in forma appropriata al mezzo impiegato;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, sulle omissioni ingannevoli;
  • l’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), che, nell’invito all’acquisto, richiede il prezzo comprensivo delle imposte o, se il prezzo non può ragionevolmente essere calcolato in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo.

Sono richiamate anche le corrispondenti norme tedesche dell’UWG, adottate per trasporre la direttiva nel diritto interno.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 7, paragrafo 4, si applica solo agli inviti all’acquisto, mentre il paragrafo 1 disciplina tutte le pratiche commerciali. Poiché il giudice del rinvio qualifica il simulatore di tariffe come invito all’acquisto, il professionista deve fornire le informazioni rilevanti elencate nella disposizione.

L’espressione "modalità di calcolo del prezzo" non equivale all’obbligo di indicare un prezzo finale già ricostruibile integralmente dal consumatore. La Corte osserva che, quando il prezzo finale non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, il professionista deve comunicare gli elementi che consentono di comprenderne la formazione, anche se il prezzo dipende da fattori variabili o indipendenti dalla sua volontà.

Ne consegue che una componente come la quota di bilanciamento rientra, in linea di principio, nelle modalità di calcolo del prezzo e rappresenta un’informazione rilevante. Tuttavia, la direttiva non impone che la comunicazione consenta al consumatore di effettuare autonomamente il calcolo numerico esatto del prezzo finale. È sufficiente che l’informazione sia comprensibile e consenta al consumatore medio di prendere una decisione consapevole.

La Corte sottolinea inoltre che il grado di dettaglio richiesto va valutato tenendo conto del contesto concreto, del mezzo di comunicazione e delle eventuali misure complementari adottate dal professionista. Nel caso di specie, il giudice nazionale dovrà verificare se il link alle condizioni generali di vendita, visibile e accettato espressamente dal consumatore, consenta di soddisfare l’esigenza informativa complessiva.

Decisione

La Corte afferma che, in un invito all’acquisto effettuato mediante comunicazione commerciale online, le informazioni sulle modalità di calcolo del prezzo non devono necessariamente contenere la percentuale esatta di una componente variabile, quale la quota di bilanciamento, applicata dal fornitore di energia elettrica. È sufficiente che la comunicazione indichi l’applicabilità in linea di principio di tale percentuale, eventualmente il suo ordine di grandezza e gli elementi che la influenzano, così da permettere al consumatore medio di compiere una scelta consapevole.

Principio desumibile

L’obbligo informativo sulle modalità di calcolo del prezzo, nell’invito all’acquisto online, è funzionale alla decisione consapevole del consumatore medio e non alla sua capacità di rifare da solo il calcolo aritmetico del prezzo finale. Il dettaglio richiesto dipende dal contesto della comunicazione e può essere integrato da rinvii chiari ad altre informazioni contrattuali o documentali.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoripratiche commerciali slealipubblicità onlineenergia elettricainformazione sul prezzo

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