Sentenza n. 3045/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a)della nota del Comune di Mugnano di Napoli Ufficio Tecnico 6° Settore – Urbanistica e Patrimonio n. 0043766 del 3.12.24, recante non accoglimento della diffida presentata via PEC il 31.10.24 con la quale si chiedeva di annullare la SCIA n. 360/17, la SCIA n. 264/21, la voltura della SCIA n. 264/21 e gli interventi in variante alla SCIA n. 264/21 e di adottare l’ordinanza di ripristino dei luoghi ai sensi del DPR 380/01 in ordine a quanto realizzato in difformità alla L.E. n. 3511/56 e a quanto realizzato in ragione delle SCIA e agli interventi in variante alla SCIA n. 264/21 sull’immobile sito in Mugnano di Napoli in Via Salvatore Di Giacomo n. 7, censito al NCEU al foglio 6 particella 128 sub 2 - Ex proprietario Liccardo Francesco - Ex proprietario Di Bernardo Innocenzo – Attuale proprietario Lettieri Raffaele; b)di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente ivi compreso la nota prot. 24252 del 2.9.2020 del Comune di Mugnano di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di rigetto della diffida volta all'esercizio dei poteri di controllo, autotutela e repressione edilizia in relazione a una sequenza di SCIA e interventi realizzati sull'immobile confinante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario dell'immobile confinante, ha impugnato la nota con cui il Comune ha respinto la diffida diretta all'annullamento o al riesame della SCIA n. 360/2017, della SCIA n. 264/2021, della relativa voltura e degli interventi in variante, nonché all'adozione dei provvedimenti repressivi e ripristinatori previsti dal d.P.R. 380/2001. Ha dedotto la violazione dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. 241/1990, della l. 1150/1942 e del d.P.R. 380/2001, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa. In particolare, ha contestato la falsa o fuorviante rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nelle relazioni tecniche asseverate allegate alle SCIA: l'ampliamento sarebbe stato indicato, senza adeguata prova, come realizzato in corso d'opera e quindi anteriormente alla legge n. 765/1967; inoltre, l'area sarebbe stata erroneamente qualificata come esterna al centro storico, confondendo tale nozione con quella di centro abitato, rilevante ai fini dell'obbligo di licenza edilizia vigente prima del 1967. Il ricorrente ha valorizzato la documentazione catastale, le mappe e le aerofotogrammetrie, dalle quali emergerebbe che l'ampliamento era successivo alla consistenza originaria dell'immobile e che la zona era già un centro abitato. Ha inoltre dedotto la decadenza della SCIA per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale previsto per il permesso di costruire, ritenuto applicabile anche alla DIA/SCIA. Comune e controinteressati hanno eccepito il difetto di interesse, richiamando la mera vicinitas, nonché l'omessa notificazione a una comproprietaria; nel merito hanno sostenuto la legittimità della sequenza procedimentale, l'assenza di interesse pubblico all'annullamento e il decorso del tempo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione relativa alla mancata notificazione a una comproprietaria, rilevando che la costituzione della stessa aveva comunque integrato il contraddittorio. Ha riconosciuto l'interesse a ricorrere del proprietario confinante, sia perché la nota impugnata costituiva un arresto procedimentale lesivo rispetto alla diffida, sia perché il ricorrente aveva allegato un pregiudizio concreto alla veduta, alla privacy, alla fruibilità e al valore del proprio immobile. Il giudice ha precisato che la controversia non riguardava direttamente la richiesta di ottenere l'annullamento delle SCIA, ma il mancato esercizio dei poteri di controllo e vigilanza edilizia a fronte di specifiche allegazioni di false rappresentazioni e di possibili abusi. In materia di SCIA, decorso il termine ordinario per i poteri inibitori, l'amministrazione conserva i poteri previsti dall'art. 19, comma 4, della l. 241/1990 e dall'art. 27 del d.P.R. 380/2001, da esercitare nel rispetto dei presupposti dell'autotutela; tuttavia, in presenza di una falsa rappresentazione della realtà, il termine ordinario dell'art. 21-nonies può essere superato e l'affidamento del privato non è meritevole di tutela. Il TAR ha ritenuto che il Comune non avesse svolto l'istruttoria doverosa sulle puntuali contestazioni del ricorrente: non aveva verificato adeguatamente l'epoca dell'ampliamento, la sua compatibilità con la licenza edilizia originaria, la corretta qualificazione dell'area come centro abitato e la possibile realizzazione di un balcone comportante modifiche di volume, sagoma e prospetto. Le dichiarazioni contenute nelle SCIA, secondo il giudice, rappresentavano in modo non veritiero o comunque non provato lo stato dei luoghi e avevano consentito una sostanziale legittimazione ex post di opere non coperte dai titoli originari. Il Comune non poteva limitarsi a richiamare il decorso del tempo, la nuova proprietà dell'immobile, l'assenza di un interesse pubblico astrattamente distinto dal ripristino della legalità e un precedente riesame del 2020, poiché tale riesame non aveva affrontato le specifiche anomalie denunciate. Il potere di vigilanza edilizia ex art. 27 d.P.R. 380/2001 è inesauribile, ma deve essere esercitato mediante un controllo sostanziale e un provvedimento motivato; esso non consente comunque di eludere i presupposti dell'autotutela quando si intenda rimuovere una SCIA consolidata. Il ricorso è stato quindi accolto e la nota comunale è stata annullata, con obbligo del Comune di riattivare i poteri di vigilanza e controllo conformandosi alla sentenza, restando libero quanto alle modalità concrete dell'istruttoria e dell'eventuale successivo esercizio dei poteri repressivi. Comune e controinteressati sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 1.500 ciascuno, oltre accessori e contributo unificato nella misura indicata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
La notificazione effettuata a uno dei comproprietari, seguita dalla costituzione in giudizio anche dell'altro comproprietario pretermesso, consente l'integrità del contraddittorio e non impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
l'amministrazione «adotta comunque» i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies
Dopo la scadenza del termine ordinario di controllo sulla SCIA, l'amministrazione deve comunque attivarsi quando ricorrano le condizioni per l'esercizio dei poteri successivi di controllo e autotutela.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
fa salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, nonché le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
La disciplina della SCIA edilizia non esclude i poteri di vigilanza urbanistico-edilizia né quelli esercitabili dopo la scadenza del termine ordinario di controllo.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La falsa rappresentazione dei fatti consente di superare il termine ordinario per l'autotutela; in tale ipotesi l'affidamento del privato che abbia determinato o beneficiato della rappresentazione non veritiera non è meritevole di tutela e l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo è sostanzialmente in re ipsa.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Il Comune dispone di un potere-dovere inesauribile di vigilanza e repressione dell'attività edilizia; a fronte di una puntuale istanza del proprietario confinante deve svolgere un controllo effettivo e adottare una determinazione motivata.
art. 31, comma 1, l. 1150/1942
Prima dell'estensione generale dell'obbligo di licenza edilizia operata dalla legge n. 765/1967, l'obbligo riguardava, tra l'altro, le costruzioni situate nei centri abitati; la nozione di centro abitato non coincide con quella di centro storico.
art. 10 l. 765/1967
Dal 1° settembre 1967 l'obbligo di licenza edilizia è stato esteso agli interventi eseguiti sull'intero territorio comunale.
art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la decadenza della SCIA in caso di mancato inizio dei lavori, ma il giudice ha fondato l'accoglimento principalmente sul mancato esercizio dei poteri di vigilanza e controllo.
Massime di principio
- Il proprietario confinante che denunci specifiche irregolarità edilizie e alleghi un pregiudizio concreto alla veduta, alla privacy, alla fruibilità o al valore del proprio immobile è titolare di un interesse concreto e attuale a impugnare il diniego o l'arresto procedimentale dell'amministrazione, non essendo sufficiente né necessario il solo richiamo astratto alla vicinitas.
- A fronte di una diffida puntuale del proprietario confinante, il Comune deve svolgere un controllo sostanziale sull'attività edilizia e adottare una determinazione motivata; non può limitarsi a richiamare il decorso del tempo, precedenti verifiche generiche o l'assenza di un interesse pubblico astrattamente distinto dal ripristino della legalità.
- In materia di SCIA edilizia, decorso il termine ordinario per l'esercizio dei poteri inibitori, l'amministrazione conserva i poteri di controllo successivo e di vigilanza, ma la rimozione della legittimazione derivante dalla SCIA deve rispettare i presupposti dell'art. 21-nonies, salvo il caso di falsa rappresentazione della realtà previsto dal comma 2-bis.
- La falsa rappresentazione dello stato dei luoghi o dei presupposti giuridici dell'intervento, se accertata dall'amministrazione, esclude l'affidamento meritevole di tutela del privato e consente l'esercizio dell'autotutela oltre il termine ordinario; la buona fede dell'acquirente successivo non impedisce, di per sé, la rimozione del titolo illegittimo, potendo rilevare eventualmente nei rapporti civilistici con il dante causa.
- L'onere di provare l'epoca di realizzazione e la consistenza originaria di un manufatto abusivo grava sul privato, in applicazione del principio di vicinanza della prova; dichiarazioni non documentate non sono sufficienti, mentre elementi oggettivi come mappe, aerofotogrammetrie e documentazione catastale impongono all'amministrazione una valutazione istruttoria effettiva.
- La nozione di centro abitato rilevante, prima della legge n. 765/1967, ai fini dell'obbligo di licenza edilizia non coincide con quella di centro storico: il centro abitato può risultare da un aggregato di edifici continui o vicini, con strade o spazi interposti, anche esterno al centro storico.
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