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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06943/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di condanna già resa in primo e secondo grado per il reato di atti persecutori. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stato precisato che nulla andava disposto per le spese di parte civile richieste in relazione a una memoria tardiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per atti persecutori. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'evento del reato, sostenendo in sostanza che la decisione di merito avesse errato nel ritenere integrato il concreto aggravamento dello stato di paura, inquietudine e ansia della persona offesa e la modifica delle sue abitudini di vita. Con il secondo motivo ha censurato il vizio di motivazione rispetto alle doglianze sviluppate con motivi aggiunti, ma in modo generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e si fondavano su deduzioni generiche, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    Il reato di atti persecutori è stato ritenuto integrato sulla base di condotte intenzionalmente persecutorie che hanno aggravato lo stato di paura, inquietudine e ansia della persona offesa, costringendola a modificare drasticamente le proprie abitudini di vita.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata offra una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • In tema di atti persecutori, l'evento del reato può ritenersi integrato quando le condotte dell'agente, inserite nel contesto personale della vittima, abbiano inciso concretamente sul suo stato di paura, inquietudine o ansia e l'abbiano costretta a modificare in modo significativo le proprie abitudini di vita.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere specifiche ragioni di diritto e dati fattuali idonei a sorreggerlo; deduzioni meramente generiche sono inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAtti persecutori
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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