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Sentenza

Sentenza n. 2422/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43967 presentata in data 23 aprile 2025 (doc.1) con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna e per la condanna della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art.16, co. 2 e 6 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120.

Giustizia amministrativa202514148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 23 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, oltre che del termine generale di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990. Secondo la ricorrente, era decorso il termine massimo di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza senza l'adozione di alcun provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto individuabile nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente a decidere sulle domande di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ai fini della sussistenza dell'obbligo di provvedere, il giudice ha ritenuto necessari e sufficienti la presentazione di una formale istanza e il decorso del termine previsto senza l'adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto, tali presupposti risultavano integrati: l'istanza era stata presentata il 23 aprile 2025 e, alla data di proposizione del ricorso, l'amministrazione non aveva adottato alcuna decisione. Il termine procedimentale è stato ricostruito in un massimo di quattro mesi, considerando i trenta giorni entro i quali l'autorità deve verificare la completezza della documentazione e gli ulteriori tre mesi per decidere, ove siano necessarie integrazioni. Il Tribunale ha quindi accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto del carattere massivo dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione e consentono al giudice di accertare l'obbligo di provvedere e di ordinare all'amministrazione la conclusione del procedimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Prevede l'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; la competenza è riferita all'attuale Ministero dell'Istruzione e del Merito.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all'autorità di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; combinato con il comma 2, conduce a un termine massimo complessivo di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione dell'amministrazione competente, già individuata nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e ora denominata Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione o abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e il decorso del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e il relativo silenzio-inadempimento.
  • Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, il procedimento di riconoscimento si conclude, al massimo, entro quattro mesi dalla domanda, considerando i trenta giorni per la verifica della completezza documentale e i successivi tre mesi per l'adozione del provvedimento sulla documentazione completa.
  • Nell'azione contro il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo e, in caso di persistente inerzia, nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.
  • La circostanza che il procedimento amministrativo abbia carattere massivo e sia caratterizzato da un elevato numero di istanze può essere considerata nella determinazione del termine giudiziale assegnato all'amministrazione per provvedere, senza escludere l'illegittimità del silenzio già formatosi.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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