Sentenza n. 5831/2026 - Roma, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza n. 10495, recante condanna della convenuta Amministrazione in favore della ricorrente, quale procuratore che ha chiesto la distrazione delle spese del giudizio, al pagamento della somma di € 4.500,00 oltre al rimborso delle spese per contributo unificato (ove effettivamente versate per la fase cautelare e di merito), spese generali e accessori come per legge, emessa il 19 giugno 2024 dal Tribunale ordinario di Roma nel proc. n. 40144/2022 R.G.C.C., definitiva in data 19 dicembre 2024 per mancata impugnazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la perdurante inerzia del Ministero della Giustizia nell'esecuzione di una sentenza definitiva e notificata quale titolo esecutivo. La pronuncia del Tribunale ordinario di Roma aveva liquidato in suo favore, quale procuratore antistatario, € 4.500,00 per spese legali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme indicate, degli interessi, delle spese di notificazione e delle spese del giudizio di ottemperanza, nonché l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura non inferiore a € 100,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ha rappresentato che erano decorsi più di 120 giorni dalla notificazione del titolo, senza pagamento; il Ministero non si è costituito e non ha provato l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a.: la sentenza del giudice ordinario conteneva una condanna al pagamento di somme a carico del Ministero, era divenuta definitiva, era stata notificata all'amministrazione ed era rimasta ineseguita oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. In assenza di prova del pagamento, il Ministero è stato condannato a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, mediante pagamento delle somme ivi indicate a titolo di spese di lite, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per la sussistenza delle condizioni ostative previste dalla norma. Il TAR si è riservato la nomina di un commissario ad acta su successiva istanza, qualora persistesse l'inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di ottenere l'esecuzione, anche mediante il giudizio di ottemperanza, delle sentenze definitive non eseguite dalla pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato; la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e), non è stata applicata per la ricorrenza delle condizioni ostative previste dalla disposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica e non può essere disposta quando ricorrono le condizioni ostative previste dalla norma.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario che contenga una condanna al pagamento di somme a carico di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- In presenza di una sentenza non eseguita e dell'inerzia dell'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti; la perdurante inerzia può giustificare, su istanza successiva, la nomina di un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accoglimento dell'azione di ottemperanza, ma può essere negata quando ricorrono le condizioni ostative previste dalla stessa disposizione.
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