Sentenza del 07/12/2016 n. 25116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche per violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 15 della Legge n. 289 del 2002. La controversia riguardava la possibilità di definire mediante condono automatico, ai sensi dell'articolo 9 della legge citata, un debito relativo all'IVA, nonché la legittimità dell'avviso di accertamento emesso per il recupero della maggiore imposta. La CTR aveva ritenuto valida ed efficace la definizione e illegittimo il recupero fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della società contro l'avviso di accertamento. La Corte ha stabilito che il condono previsto dall'articolo 9 della Legge n. 289 del 2002 non può essere applicato all'IVA, poiché comporta una rinuncia generale e indiscriminata dello Stato all'accertamento e alla riscossione dell'imposta, in contrasto con il sistema comune europeo dell'IVA. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, articolo 9
Definizione automatica degli anni pregressi
La disposizione non può essere applicata per definire debiti IVA quando produce una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento e alla riscossione dell'imposta.
Legge n. 289 del 2002, articolo 15
Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione e degli avvisi di irrogazione delle sanzioni
La norma non può legittimare il mantenimento degli effetti di una definizione agevolata incompatibile con il diritto dell'Unione europea in materia di IVA.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE del 17 maggio 1977, articoli 2 e 22
Gli Stati membri devono assoggettare a IVA le operazioni imponibili e garantire la corretta riscossione dell'imposta; non possono introdurre misure di condono che comportino una rinuncia generale e indiscriminata alle somme dovute.
Sentenza della Corte di giustizia CE 17 luglio 2008, causa C-132/06
La Corte ha dichiarato incompatibili con gli obblighi europei le disposizioni italiane che prevedevano una rinuncia generalizzata all'accertamento delle operazioni IVA imponibili.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- I condoni fiscali nazionali non possono essere applicati all'IVA quando determinano una rinuncia generale o indiscriminata dello Stato all'accertamento o alla riscossione dell'imposta.
- In presenza di un contrasto tra una norma interna di condono e il diritto dell'Unione europea in materia di IVA, il giudice deve disapplicare la norma interna incompatibile, anche d'ufficio.
- La validità formale della domanda di definizione agevolata non è sufficiente a consolidare il beneficio se l'imposta oggetto del condono è l'IVA e il meccanismo viola gli obblighi europei.
- Un avviso di accertamento relativo a IVA può restare efficace nonostante una precedente adesione a un condono incompatibile con il sistema comune dell'imposta.
- La giurisprudenza europea e nazionale impedisce di utilizzare strumenti di definizione automatica per cancellare indistintamente obblighi IVA, mentre eventuali misure agevolative devono rispettare i principi di effettività, neutralità e corretta riscossione dell'imposta.
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