Cassazione Civile, Ordinanza n. 36613/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per l’edificazione di un fabbricato residenziale. L’impresa appaltatrice aveva chiesto decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; il committente aveva proposto opposizione deducendo vizi dell’opera e chiedendo, in via riconvenzionale, riduzione del prezzo e risarcimento del danno. In un separato giudizio, il professionista aveva inoltre chiesto il compenso per attività asseritamente svolte in proprio (progettazione, direzione lavori e sicurezza del cantiere). Riunite le cause, il tribunale aveva in parte accolto le domande contrapposte; la corte d’appello, invece, ha rideterminato il prezzo dell’appalto, ha escluso il compenso al professionista per le attività professionali dedotte e ha condannato l’impresa a restituire al committente una somma residua, computando anche il costo necessario per eliminare i vizi dell’opera. I ricorrenti hanno censurato, da un lato, la decisione per asserita nullità "a sorpresa" del contratto d’opera intellettuale e per omesso esame dei documenti che proverebbero l’effettivo svolgimento degli incarichi professionali; dall’altro, hanno dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1193, 1194 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente considerato un ulteriore pagamento di lire 20.000.000 e avrebbe deciso oltre i limiti delle domande.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per il ricorso del professionista ha rilevato che la censura sulla dichiarazione di nullità del contratto non coglieva la ratio decidendi decisiva, perché la corte d’appello aveva fondato il rigetto anche e soprattutto sulla mancata prova, da parte dell’interessato, degli incarichi e delle prestazioni asseritamente svolte; inoltre, la dedotta omessa valutazione dei documenti e l’asserito errore nel merito della prova non sono censurabili in cassazione come vizio motivazionale, salvo anomalie estreme non ravvisate. Per il ricorso della società, la Corte ha osservato che la questione del pagamento aggiuntivo era stata comunque introdotta con l’opposizione al decreto ingiuntivo e che la richiesta di revoca del decreto comprendeva logicamente l’accertamento dell’insussistenza del credito anche in relazione a quel pagamento; quanto al computo della somma versata, le censure erano generiche e miravano in realtà a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito, non sindacabile nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di entrambi i ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.
norma richiamata come base del procedimento monitorio introdotto dall’impresa appaltatrice per ottenere l’ingiunzione di pagamento.
art. 1668 c.c.
ai sensi dell'art.1668 cod. civ.
norma invocata dal committente in riconvenzionale per ottenere riduzione del prezzo e risarcimento del danno per vizi dell’opera.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
strumento per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, non utilizzabile per rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
né in quello del precedente n. 4
il vizio di nullità della sentenza rileva solo in presenza di anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non per il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
il nuovo vizio motivazionale consente il sindacato solo su omesso esame di un fatto decisivo e discusso, non sulla mera rivalutazione delle prove o sul cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali.
art. 24 Cost.
richiamato insieme all’art. 101 Cost. per lamentare la lesione del contraddittorio, ma la censura è stata respinta perché la questione era già stata devoluta in appello e comunque coperta da una ratio autonoma.
art. 101 Cost.
invocato per sostenere la necessità del contraddittorio su una questione ritenuta decisa a sorpresa; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.
art. 101 c.p.c.
richiamato per censurare la mancata instaurazione del contraddittorio sulla nullità del contratto; la censura non ha inciso sulla decisione perché la nullità era stata comunque eccepita in appello.
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché la domanda di revoca del decreto monitorio includeva l’accertamento del pagamento ulteriore dedotto.
art. 1193 c.c.
richiamato in relazione all’imputazione del pagamento contestato.
art. 1194 c.c.
richiamato in relazione all’imputazione del pagamento contestato; la Corte ha ricondotto la questione alla prova del pagamento estintivo e alla sua eventuale imputazione.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova: chi agisce per il pagamento deve provare il titolo, mentre il pagamento estintivo va provato dal debitore; se il pagamento è provato, il creditore può dover dimostrare una diversa imputazione.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla società per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha chiarito che la doglianza mirava in realtà a un riesame del merito.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla società per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie; la Corte ha negato che ciò integri di per sé un vizio di legittimità.
art. 132 c.p.c., n. 4
richiamato quale tramite dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, unica ipotesi in cui il vizio motivazionale può assumere rilievo di nullità.
art. 16 r.d. 274/1929
richiamato dalla corte d’appello per sostenere che le competenze del geometra sono limitate alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; la Cassazione non ha ritenuto decisiva la censura sul punto, perché assorbita dalla mancata prova dell’incarico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, la censura che non colpisca tutte le rationes utili è inidonea a ottenere la cassazione della sentenza.
- La deduzione di nullità della decisione per mancato contraddittorio non è decisiva se la questione era stata già devoluta al giudice di merito e la sentenza si regge su una ratio autonoma non scalfita dal motivo.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del materiale probatorio: il cattivo apprezzamento delle prove non legali e la preferenza accordata a una ricostruzione fattuale non sono, di per sé, sindacabili in cassazione.
- Il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo del proprio credito; il pagamento è fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce.
- Se è provato un pagamento riferibile a più rapporti o crediti, l’onere probatorio può spostarsi sul creditore, il quale deve dimostrare una diversa imputazione del pagamento rispetto al credito azionato.
- La domanda di revoca di un decreto ingiuntivo, quando sia fondata anche sull’allegazione di un pagamento non considerato, implica logicamente la domanda di accertamento dell’insussistenza del credito per effetto di quel pagamento.
- La censura di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si pronuncia su un accertamento logicamente compreso nella domanda principale, anche se non formulato con formule autonome e solenni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36551/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36552/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36553/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36554/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36555/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36556/2021 del 25/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →