Sentenza del 15/06/2018 n. 15836 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva effettuato nel 2004 acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA, utilizzando il regime del plafond mediante lettere d’intento, pur non possedendo i requisiti per essere considerata esportatore abituale. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi recuperato l’IVA non versata e applicato le sanzioni previste dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997. Inoltre, aveva contestato l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% su una fattura, anziché dell’aliquota ordinaria del 20%. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’accertamento ritenendo che non vi fosse danno erariale, poiché la società avrebbe comunque potuto detrarre l’IVA sugli acquisti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza d’appello. Ha chiarito che il plafond non elimina il debito IVA, ma sospende soltanto l’esigibilità dell’imposta per gli esportatori abituali, entro determinati limiti quantitativi. Se mancano i presupposti per utilizzare il plafond, il cessionario o importatore che ha rilasciato la dichiarazione d’intento è direttamente responsabile dell’IVA non versata e delle relative sanzioni, anche se ha agito in buona fede o senza intento evasivo. La Corte ha inoltre rilevato che la Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsi sulla distinta contestazione relativa all’aliquota del 10% anziché del 20%. La causa è stata quindi rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta [...] su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni [...] effettuate nel corso dell'anno solare precedente.
Il regime del plafond consente agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi senza pagamento immediato dell’IVA entro il limite delle esportazioni e operazioni assimilate effettuate nel periodo di riferimento. Il meccanismo incide sull’esigibilità del tributo, non sulla sua esistenza.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 7, comma 3
Qualora la dichiarazione d'intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
Quando la dichiarazione d’intento è stata emessa senza i requisiti di legge, la responsabilità per l’IVA non applicata ricade sul soggetto che l’ha rilasciata, indipendentemente dalla sua buona fede o dall’assenza di un intento evasivo.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
La possibilità astratta di detrarre l’IVA sugli acquisti non rende legittimo l’utilizzo del plafond in assenza dei requisiti richiesti. Diritto alla detrazione e sospensione dell’esigibilità dell’imposta sono istituti distinti.
D.P.R. n. 633/1972, art. 60
Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica [...] soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
La norma riguarda il successivo esercizio della rivalsa e della detrazione in caso di IVA accertata, ma non esclude la responsabilità originaria del soggetto che abbia utilizzato indebitamente il plafond.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 7, comma 3; D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5, 6 e 7
Il regime sanzionatorio per l’indebito utilizzo del plafond opera in relazione alla violazione dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina IVA; l’assenza di dolo o la buona fede non escludono automaticamente la sanzione.
Massime di principio
- Il plafond IVA è un meccanismo di sospensione dell’esigibilità dell’imposta, non un’esenzione definitiva né una rinuncia al debito tributario.
- Prima di emettere una dichiarazione d’intento è necessario verificare il possesso dello status di esportatore abituale e la corretta quantificazione del plafond disponibile.
- L’eventuale diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti non sana l’utilizzo irregolare del plafond e non esclude il recupero dell’imposta non applicata.
- In caso di dichiarazione d’intento priva dei requisiti di legge, il soggetto che l’ha rilasciata può essere chiamato a rispondere dell’IVA non versata e delle sanzioni, anche senza intento evasivo.
- Le contestazioni relative a diverse riprese fiscali sono autonome: il giudice deve pronunciarsi espressamente su ciascuna di esse, inclusa l’eventuale applicazione di un’aliquota IVA errata.
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