Sentenza n. 44/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa declaratoria di illegittimità, del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ai sensi dell'art. 22 bis del DPR n. 327/2001, N. 6 in data 24 novembre 2023 emesso dall'Amministratore delegato di Uniacque s.p.a. e notificato in data 02.01.2023; e della nota di Uniacque s.p.a., prot. N. 28535 in data 27.11.2023 mediante la quale è stato notificato il suddetto decreto di occupazione d'urgenza e si è dato l'avviso alla ricorrente del fatto che in data 15/01/2025 alle ore 11,00 verrà data esecuzione al decreto previa redazione del verbale di consistenza dello stato dei luoghi interessati e di quello di immissione in possesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ai sensi dell'art. 22-bis d.P.R. 327/2001 e relativa nota di notificazione e avviso di esecuzione
Esito
Favorevole al resistente (autorità espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'espropriazione e la relativa comunicazione, contestando la legittimità degli atti della procedura espropriativa. In precedenza aveva impugnato anche il provvedimento di approvazione del progetto definitivo, ma tale ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Nel corso del giudizio è stato emanato il decreto di esproprio, non impugnato dalla società, che ha invece proposto opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello di Brescia. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e rinunciato al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La mancata impugnazione del decreto di esproprio, atto consequenziale autonomo e idoneo a realizzare il definitivo trasferimento della titolarità del bene, impedisce che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione contro il solo decreto di occupazione d'urgenza possa determinare, di per sé, la caducazione del decreto espropriativo. Ne consegue che l'impugnazione dell'atto preparatorio è divenuta priva di utilità concreta e attuale. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della ragionevole riconducibilità della sopravvenuta carenza di interesse alla precedente pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 22-bis d.P.R. 327/2001
La disposizione disciplina il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, oggetto dell'impugnazione.
art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato dal giudice insieme all'art. 35 c.p.a. nel definire il giudizio.
Massime di principio
- Il decreto di esproprio è un atto consequenziale autonomo rispetto agli atti preparatori della procedura espropriativa e realizza il definitivo trasferimento della titolarità del bene.
- La mancata impugnazione del decreto di esproprio, non caducabile di per sé per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione contro i soli atti preparatori, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di tali impugnazioni.
- Quando il decreto di esproprio non è stato impugnato, l'impugnazione del precedente decreto di occupazione d'urgenza diviene improcedibile se non conserva un'utilità concreta e attuale per il ricorrente.
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