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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34687/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per due reati commessi in epoca antecedente e prossima al 25 agosto 2017: violenza privata, originariamente contestata come estorsione aggravata e poi riqualificata, e frode nell'esercizio del commercio. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che i fatti sarebbero di non particolare gravità: per la violenza privata si sarebbe trattato solo di una minaccia verbale, senza violenza fisica; per l'altro reato il danno patrimoniale sarebbe modesto; inoltre la continuazione tra i reati non escluderebbe di per sé la particolare tenuità del fatto, anche considerando l'episodicità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché riproduttivo di censure già dedotte in appello e già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, oltre che manifestamente infondato. Ha osservato che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, fondato sui criteri dell'art. 133 c.p., è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva escluso l'art. 131-bis c.p. valorizzando gravità della condotta, reiterazione dei fatti e non esiguità delle conseguenze dannose, con motivazione ritenuta immune da vizi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    È la disposizione che incrimina la violenza privata, reato al quale è stata riqualificata l'originaria imputazione di estorsione aggravata.

  • art. 515 c.p.

    È la norma incriminatrice della frode nell'esercizio del commercio, contestata all'imputato insieme alla violenza privata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Costituisce il parametro dedotto per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ribadisce che la sua applicazione dipende da una valutazione discrezionale del giudice di merito, censurabile solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    È il criterio normativo di riferimento per il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, richiamato dalla Corte per confermare la valutazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve apprezzare i criteri dell'art. 133 c.p.; in cassazione la censura è ammissibile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello e già puntualmente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare reali vizi argomentativi o violazioni di legge.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base della gravità della condotta, della sua reiterazione e della non esiguità delle conseguenze dannose, anche quando il fatto non abbia comportato violenza fisica e l'entità del danno patrimoniale sia prospettata come modesta.
  • La mera contestazione della continuazione tra più reati non comporta automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., occorrendo comunque una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • rami=[

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniViolenza privataFrode
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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