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Sentenza

Sentenza n. 2448/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza n. 1041/2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite e, inizialmente, all’attuazione del capo conformativo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ricorrenti in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 1041/2025, il Comune e la società INWIT non avessero adottato iniziative idonee a darvi completa esecuzione. La sentenza del giudizio presupposto aveva annullato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. 41/2024 e aveva condannato il Comune e INWIT, in solido, al pagamento di 3.000 euro oltre accessori e contributo unificato. Nel corso del giudizio di ottemperanza è intervenuta la determinazione n. 20 del 23 marzo 2026 del SUAP Madonie Associato, che ha preso atto dell’annullamento giurisdizionale, revocato il titolo autorizzatorio e ordinato a INWIT la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi. È rimasto contestato l’omesso pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza presupposta.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto che la determinazione n. 20/2026 abbia dato esecuzione al capo conformativo della sentenza n. 1041/2025, eliminando gli effetti del provvedimento annullato e rieditando il potere amministrativo in conformità al giudicato. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a tale profilo. Ha invece accertato la persistente inesecuzione del capo relativo alla rifusione delle spese di lite, non essendo stata fornita prova del pagamento da parte del Comune o di INWIT. Ha ordinato ai due obbligati, in solido, di pagare quanto dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato, sono state poste in solido a carico del Comune e di INWIT.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie a dare attuazione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base normativa per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adozione di un nuovo provvedimento amministrativo che recepisca l’annullamento giurisdizionale, elimini gli effetti dell’atto annullato e riediti il potere in conformità alle statuizioni della sentenza soddisfa il capo conformativo del giudicato e determina la cessazione della materia del contendere su tale profilo.
  • La verifica dell’esecuzione del giudicato deve essere condotta distintamente per ciascun capo della pronuncia: l’avvenuta esecuzione della parte conformativa non esclude che permanga l’inadempimento rispetto al capo relativo al pagamento delle spese di lite.
  • In presenza di un persistente omesso pagamento delle somme liquidate a titolo di spese processuali dalla sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • Le questioni riguardanti l’effettiva attuazione degli obblighi derivanti dal nuovo provvedimento adottato in esecuzione del giudicato appartengono alla fase esecutiva di tale provvedimento e non dimostrano, di per sé, una persistente inerzia rispetto agli obblighi direttamente derivanti dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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