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Sentenza

Sentenza n. 4777/2026 - Napoli, Sezione 6

per quanto riguarda il ricorso introduttivo l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, pratica n. -OMISSIS-, presentata in data 13 marzo; per quanto riguarda i motivi aggiunti l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del Questore della Provincia di Napoli, Cat. A12/2026/Imm/1^Sez/Dinieghi/406, del 3 giugno 2026, comunicato in data 10 luglio 2026, recante rigetto dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202603253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Napoli sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; nelle more, decreto questorile di rigetto dell'istanza, impugnato con motivi aggiunti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalla Questura di Napoli sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 13 marzo 2025. Ha dedotto di avere sollecitato la definizione del procedimento e di avere trasmesso documentazione relativa al rapporto di lavoro subordinato, inclusi comunicazione UNILAV e busta paga. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato un decreto del Questore del 3 giugno 2026, comunicato il 10 luglio 2026, recante il rigetto dell'istanza per ritenuta insussistenza del requisito lavorativo. Il ricorrente ha impugnato il decreto con motivi aggiunti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere e producendo ulteriore documentazione sul rapporto di lavoro, sulle retribuzioni, sulle denunce UNIEMENS e sulla posizione contributiva. La sentenza definisce soltanto il ricorso introduttivo avverso il silenzio, rinviando l'esame dei motivi aggiunti e dell'istanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo. Il giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. mira a ottenere una determinazione espressa dell'Amministrazione e presuppone che, al momento della decisione, perduri l'inerzia. Poiché, dopo la proposizione del ricorso, la Questura ha adottato il provvedimento espresso di rigetto, è venuto meno il presupposto dell'azione contro il silenzio e l'interesse alla relativa pronuncia. Il decreto sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a., come avvenuto nel caso concreto; il giudizio prosegue quindi con rito ordinario per l'esame dei motivi aggiunti e della domanda cautelare. L'esame dell'istanza cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio indicata nel dispositivo. Le spese, comprese quelle della fase definita, sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    decorsi i termini per la conclusione del procedimento chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere

    L'azione contro il silenzio presuppone l'inadempimento dell'obbligo di conclusione del procedimento e mira all'accertamento dell'obbligo di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    in caso di accoglimento, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni

    La tutela contro il silenzio presuppone la perdurante inerzia dell'Amministrazione al momento della decisione; l'adozione di un provvedimento espresso nel corso del giudizio fa venir meno il presupposto dell'azione. Il provvedimento sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti e il giudizio prosegue con il rito proprio del nuovo provvedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione alle memorie trasmesse dal ricorrente nel procedimento amministrativo, senza costituire oggetto della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato unitamente alla disciplina nazionale della privacy per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il giudizio contro il silenzio-inadempimento presuppone che l'inerzia dell'Amministrazione perduri fino al momento della decisione giudiziale.
  • L'adozione, nel corso del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso che definisce il procedimento fa venir meno il presupposto dell'azione e determina la cessazione della materia del contendere, o comunque il venir meno dell'interesse alla decisione su tale specifica domanda.
  • Il provvedimento espresso sopravvenuto durante il giudizio avverso il silenzio può essere impugnato con motivi aggiunti; il giudizio prosegue con il rito proprio dell'impugnazione del nuovo provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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