Cassazione Penale, Sentenza n. 50688/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere sostenendo: 1) violazione di legge (artt. 273 e 192 c.p.p.) e vizio di motivazione per la ritenuta partecipazione ad associazione a delinquere, deducendo l'assenza di vincolo stabile, di reciproco affidamento e di ruolo rilevante, trattandosi di mere condotte occasionali (tre forniture in 17 giorni), della presenza di altro fornitore e del valore economico minimale delle transazioni; 2) violazione di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità di rivalutare la concretezza e l'attualità dei gravi indizi per i reati fine.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, nei limiti della cognizione cautelare, le risultanze investigative dimostrano la collocazione delle condotte del ricorrente in un organigramma associativo stabile dedicato al traffico di stupefacenti (e alla gestione di telefoni) all'interno del carcere di Salerno. Ha valorizzato elementi quali la frequenza delle forniture, i pagamenti tramite carta postepay intestata al ricorrente, le intercettazioni e i rapporti continuativi con i membri del gruppo (espressioni come "il compagno"), oltre alla consapevolezza delle modalità operative dell'associazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico non è necessario aver commesso i reati fine, essendo decisivi consapevolezza, adesione e stabile disponibilità; ha quindi ritenuto irrilevanti la breve durata temporale delle osservazioni e il limitato valore economico delle singole cessioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza ha disposto gli adempimenti alla cancelleria.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine ai presupposti delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che i requisiti cautelari siano stati adeguatamente valutati e motivati.
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato per contestare il vizio di motivazione; la Corte ha giudicato la motivazione del provvedimento impugnato coerente, logica e sufficiente nei limiti della cognizione cautelare.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina delle misure cautelari e delle garanzie procedurali; la Corte non ha ravvisato profili violativi applicabili al caso concreto.
art. 275 cod. proc. pen.
Il comma 2 riguarda la valutazione delle esigenze cautelari; il comma 3 introduce una presunzione relativa in presenza di determinati elementi. La Corte ha ritenuto che, accertata la partecipazione associativa, operi la presunzione relativa delle esigenze cautelari e che le censure difensive non abbiano scalfito i gravi indizi.
d.P.R. 309/90, art. 74
Norma sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i requisiti della partecipazione al sodalizio ai sensi di tale norma emergano dalle risultanze investigative, con il ricorrente qualificato come venditore e partecipe consapevole.
disposizioni attuative c.p.p., art. 94 comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessario aver commesso i reati fine: rilevano consapevolezza, adesione e stabile disponibilità a realizzare il programma criminoso.
- La breve durata del periodo di osservazione o il numero limitato di forniture non inficiano automaticamente la sussistenza dell'affectio societatis se gli elementi raccolti evidenziano un sistema collaudato e rapporti stabili fra i soggetti.
- Il valore economico minimo delle singole cessioni è irrilevante ai fini dell'associazione, se l'agente ha garantito un approvvigionamento stabile a un'organizzazione articolata.
- In sede cautelare la valutazione è limitata ma può legittimamente fondarsi su risultati investigativi come intercettazioni, modalità di pagamento, contatti continui e ruoli riconoscibili nell'organizzazione.
- Se l'accertamento cautelare dimostra la partecipazione associativa, opera la presunzione relativa delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.), che il ricorrente deve provare a superare con elementi concreti.
- Le censure difensive basate esclusivamente su aspetti quantitativi o temporali (numero di forniture, durata breve, guadagni contenuti) richiedono di essere correlate a elementi probatori che dimostrino l'assenza di vincoli stabili o di consapevolezza, altrimenti risultano generalmente insufficienti.
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