Cassazione Penale, Ordinanza n. 22710/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato. Con l'unico motivo ha denunciato vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei giudici di merito fosse erronea e chiedendo una rivalutazione delle risultanze probatorie. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano meramente fattuali e tendevano a ottenere una nuova lettura delle prove, senza indicare specifici travisamenti di emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse scrutinabile in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, in assenza di specifici travisamenti della prova o di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente per il limite del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione e sul travisamento della prova, non essendo consentita una nuova valutazione del fatto.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rilettura autonoma del materiale probatorio né una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dai giudici di merito, salvo che la motivazione presenti manifesta illogicità o specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- Il vizio di motivazione dedotto in cassazione è inammissibile quando si risolva in censure di merito generiche o in una mera contrapposizione tra letture alternative delle prove, senza l'indicazione puntuale degli errori percettivi o valutativi della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso mira solo a contestare l'affermazione di responsabilità attraverso una diversa valutazione dei fatti, senza specifiche censure tecnicamente proponibili in cassazione, il provvedimento di merito è destinato a essere confermato sul piano processuale.
Come è indicizzato
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