Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 448/2026 - Firenze, Sezione 4

per il risarcimento dei danni subiti a causa del decreto della Prefettura di Prato prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché del precedente verbale di ritiro cautelativo di armi da sparo e munizioni nonché della licenza di porto d’armi per difesa personale a guardia particolare giurata operato in data -OMISSIS-dalla Questura di Prato, atti entrambi annullati con sentenza del TAR Toscana, sez. IV, 4 luglio 2023, n. 681, non notificata.

Giustizia amministrativa202400916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: provvedimenti di ritiro cautelativo delle armi e del porto d'armi, divieto di detenzione delle armi, revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola, già annullati con precedente sentenza del TAR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., il risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti della Questura e della Prefettura, già annullati per difetto di istruttoria e motivazione. Ha dedotto l’ingiustizia del danno, costituito dall’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa di guardia particolare giurata e dalla conseguente perdita della retribuzione; il nesso causale tra i provvedimenti, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e la mancata percezione degli emolumenti; nonché la quantificazione del danno in euro 26.105,00 per retribuzioni non percepite ed euro 8.615,00 per contribuzione omessa, oltre interessi e rivalutazione. Le amministrazioni hanno contestato la fondatezza della domanda. La questione decisiva ha riguardato la sussistenza della colpa dell’amministrazione, nonostante l’illegittimità degli atti accertata in sede di annullamento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha affermato che l’illegittimità dell’azione amministrativa non determina automaticamente la colpa dell’amministrazione, dovendosi verificare se la violazione sia riconducibile a negligenza o imperizia degli uffici, a una grave violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e buona fede, oppure se ricorra un errore scusabile. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva deciso sulla base di una situazione oggettivamente critica, caratterizzata da intensa conflittualità condominiale, plurime denunce reciproche e un clima di ostilità riconosciuto anche dal giudice penale. La successiva sentenza di annullamento aveva richiesto una motivazione rafforzata e un’istruttoria più rigorosa in ragione dell’incidenza del divieto sul lavoro di guardia particolare giurata, ma aveva adottato una soluzione interpretativa non scontata rispetto al quadro giurisprudenziale preesistente. Anche il giudice amministrativo, in sede cautelare, aveva inizialmente condiviso l’opportunità delle misure inibitorie. Ne è derivata la qualificazione dell’errore dell’amministrazione come scusabile, tale da escludere l’elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria. Il danno non è stato quindi risarcito. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Disciplina l’azione di condanna al risarcimento del danno derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa; la domanda è stata respinta per insussistenza della colpa dell’amministrazione.

  • art. 612-bis c.p.

    Riguarda il reato di atti persecutori oggetto della querela che aveva originato i provvedimenti di ritiro delle armi; il procedimento penale è stato archiviato.

  • art. 120 c.c.n.l. dipendenti degli Istituti di vigilanza privata

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguente al venir meno dei titoli necessari allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata.

  • art. 5 c.p.

    È richiamato nella ricostruzione del principio secondo cui l’errore sul diritto oggettivo può assumere rilievo quale errore scusabile, escludendo la colpa dell’amministrazione quando il quadro normativo e fattuale sia incerto.

Massime di principio

  • L’illegittimità di un provvedimento amministrativo non integra di per sé la colpa della pubblica amministrazione ai fini risarcitori: occorre accertare se la condotta abbia violato in modo grave le regole di imparzialità, correttezza e buona fede e se, nel contesto concreto, fosse riconducibile a negligenza o imperizia dell’apparato.
  • Quando la regola di azione amministrativa è ambigua o lascia all’amministrazione un elevato margine di discrezionalità, la colpa può essere riconosciuta soltanto in presenza di un esercizio del potere palesemente contrario ai canoni di imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza; le altre violazioni possono rientrare nell’errore scusabile.
  • La presunzione di colpa a carico dell’amministrazione, desumibile dall’illegittimità dell’atto, opera soltanto quando le circostanze di fatto e il quadro normativo rendano manifesta la negligenza o l’imperizia dell’apparato; essa non esclude la possibilità per l’amministrazione di dimostrare l’errore scusabile.
  • La successiva qualificazione giudiziale dell’atto come illegittimo, fondata sulla necessità di una motivazione rafforzata e di una più approfondita ponderazione degli interessi, non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria se, al momento dell’adozione, l’amministrazione si è basata su fatti obiettivamente critici e ha seguito un orientamento interpretativo ragionevole, in un quadro giuridico incerto.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.